Cassazione Civile, Sentenza n. 10273/2021 del 19/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'INPS impugna la decisione della Corte d'appello di Bologna che aveva dichiarato prescritto il credito contributivo relativo all'anno 2009, ritenendo che la richiesta di pagamento dell'INPS del 2.7.2015 fosse tardiva rispetto al termine di scadenza fissato al 16.6.2010. L'INPS deduce che la prescrizione deve decorrere non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ma dalla data di scadenza per il pagamento dei contributi e che, per effetto del d.P.C.M. 10.6.2010 (attuativo dell'art. 18 d.lgs. 241/1997 e dell'art. 17 d.P.R. 435/2001), il termine di pagamento del 16.6.2010 era stato differito al 6.7.2010 per i contribuenti interessati dagli studi di settore, sicché la Corte territoriale ha fatto erronea applicazione della norma prescrizionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo che la prescrizione del credito contributivo decorre dalla scadenza del termine di versamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Ha rilevato che il d.P.C.M. 10.6.2010 ha differito il termine di pagamento al 6.7.2010 (con la possibilità di versamento dal 7.7.2010 al 5.8.2010 con maggiorazione), e che il differimento si applicava ai contribuenti che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dal regime fiscale concretamente adottato (es. regime dei minimi). Perciò la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese di cassazione.
Norme richiamate
art. 2935 c.c.
Norma di riferimento sulla prescrizione; la Corte applica il principio generale che la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere, rapportandolo però al momento di scadenza del pagamento del contributo
r.d.l. n. 1827/1935, art. 55
"i contributi obbligatori si prescrivono dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati"
La Corte richiama testualmente questa disposizione per affermare che il termine prescrizionale decorre dalla scadenza del versamento e non dalla dichiarazione dei redditi
d.lgs. n. 241/1997, art. 18, comma 4
"i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali ... sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi"
Collega i termini di versamento dei contributi ai termini per il versamento derivante dalla dichiarazione dei redditi, consentendo l'applicazione di proroghe a quei termini
d.P.C.M. 10.6.2010, art. 1, comma 1
"i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 16 giugno 2010 ... debbano effettuare i versamenti 'entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione' (lett. a) e 'dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo' (lett. b)"
La Corte interpreta il DPCM come proroga effettiva del termine di pagamento al 6.7.2010 (senza maggiorazione) per i contribuenti esercenti attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore; la proroga opera indipendentemente dal regime fiscale concreto scelto dal contribuente
d.P.R. n. 435/2001, art. 17, commi 1-2
Richiamato come principio abilitante per il differimento dei termini di versamento tramite provvedimento governativo (attuato dal DPCM); la Corte lo utilizza per legittimare l'efficacia del DPCM
Massime di principio
- La prescrizione dei contributi previdenziali decorre dal giorno in cui i contributi dovevano essere versati (data di scadenza del pagamento), non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
- Eventuali provvedimenti amministrativi (es. DPCM) che differiscono il termine di versamento posticipano anche l'inizio della decorrenza della prescrizione.
- La platea dei beneficiari di una proroga prevista in base all'attività soggetta a studi di settore si identifica con l'attività per la quale gli studi sono stati elaborati, non con il regime fiscale effettivamente scelto dal contribuente (p.e. regime dei minimi non esclude l'applicazione della proroga se l'attività è compresa negli studi).
- Quando si valuta la prescrizione di crediti contributivi occorre verificare attentamente provvedimenti normativi o amministrativi che abbiano prorogato o differito i termini di pagamento e verificare se la proroga preveda o meno maggiorazioni (che possono indicare una diversa natura della scadenza).
- In contenziosi previdenziali, le memorie e i riferimenti a provvedimenti che incidono sui termini di pagamento possono essere rilevanti in sede di legittimità anche se non esplicitamente indicati nel ricorso, purché non richiedano accertamenti di fatto nuovi.
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