Cassazione Penale, Ordinanza n. 04690/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto contro la sentenza della corte d'appello, ma risulta formulato in modo generico rispetto alla precedente rinuncia ai motivi di appello concernenti la responsabilità penale. Dal testo emerge che il ricorrente non ha specificamente censurato la decisione impugnata in relazione ai punti rimasti controversi, limitandosi a un'impugnazione non autosufficiente e non adeguatamente sviluppata. La Corte rileva quindi l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi, in relazione alla pregressa rinuncia ai motivi d'appello sulla responsabilità.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo che ricorrano specifiche cause di esclusione, anche di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e coerenti con le questioni effettivamente devolute al giudice di legittimità; un ricorso generico è inammissibile.
- Quando l'appellante abbia rinunciato ai motivi di appello sulla responsabilità, il successivo ricorso per cassazione non può limitarsi a censure astratte o non circostanziate, ma deve confrontarsi puntualmente con la residua decisione impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
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