Ordinanza n. 2184/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - della graduatoria definitiva del concorso pubblico per esami la copertura di n. 1 posto di Farmacista – Area Funzionari e Elevata qualificazione a tempo pieno e indeterminato, approvata con atto del 22.12.2025; - del bando di concorso per esami la copertura di n. 1 (uno) posto di Farmacista – Area Funzionari e Elevata qualificazione a tempo pieno e indeterminato indetto dal Comune di Ariccia (RM) con Determinazione n. 1084 R.G. del 10/09/2025; - dei verbali della Commissione Giudicatrice del Comune di Ariccia n.1 del 24/11/2025, n. 2 del 25/11/2025, n. 3 del 25/11/2025, n. 4 del 02/12/2025 e n. 5 del 22/12/2025; e per l’accertamento - dell’invalidità dell’intera procedura concorsuale; - e, in subordine, del diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini del concorso pubblico per esami la copertura di n. 1 (uno) posto di Farmacista – Area Funzionari e Elevata qualificazione a tempo pieno e indeterminato, con ogni statuizione consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva, bando, verbali della commissione giudicatrice e procedura concorsuale per la copertura di un posto di farmacista
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva, il bando e i verbali della commissione giudicatrice relativi al concorso pubblico per un posto di farmacista, chiedendo in via cautelare la sospensione degli atti e, nel merito, l’annullamento dell’intera procedura. In subordine, ha chiesto l’accertamento del proprio diritto a essere dichiarato idoneo. L’unico motivo esaminato nella fase cautelare riguardava l’indeterminatezza e la generalità dei criteri stabiliti dalla commissione per lo svolgimento e la valutazione della prova orale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris. In base alla cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto che il motivo non presentasse elementi sufficienti a evidenziarne la fondatezza. In particolare, il verbale n. 1 della commissione indicava che la prova orale avrebbe riguardato le materie della prova scritta previste dal bando e sarebbe stata diretta ad accertare la professionalità del candidato e l’attitudine allo specifico profilo, con verifica anche della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche; era inoltre previsto il punteggio minimo di superamento di 21/30. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in 750 euro, oltre accessori, in favore del Comune.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda di sospensione è stata respinta per insussistenza del fumus boni iuris.
Massime di principio
- In sede cautelare, la contestazione della genericità dei criteri di valutazione di una prova orale concorsuale non è assistita da fumus boni iuris quando il verbale della commissione individua le materie oggetto della prova, le finalità di accertamento della professionalità e dell’attitudine al profilo, le ulteriori verifiche previste e il punteggio minimo di superamento.
- La valutazione cautelare sulla legittimità dei criteri concorsuali è sommaria e resta salva la diversa valutazione all’esito della cognizione piena.
- La soccombenza nella fase cautelare giustifica la condanna del ricorrente alle spese relative a tale fase.
Come è indicizzato
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