Ordinanza n. 654/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del diniego dell’istanza di cittadinanza (K10/-OMISSIS-);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di cittadinanza italiana
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego dell’istanza di cittadinanza, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il Ministero aveva motivato il diniego sulla base di elementi ritenuti tali da non consentire di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica. In sede cautelare la ricorrente non ha tuttavia dimostrato la sussistenza del fumus boni iuris, poiché, alla luce della giurisprudenza costante della Sezione e delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, non emergevano elementi idonei a fondare una ragionevole previsione di esito favorevole del ricorso. È stato inoltre ritenuto non adeguatamente allegato e circostanziato il periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, poiché il diniego risultava fondato su elementi non incompatibili con la valutazione ministeriale circa possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica e l’istruttoria processuale non offriva una ragionevole prognosi favorevole. Ha escluso anche il periculum in mora, rilevando che non era stato allegato né adeguatamente circostanziato un pregiudizio grave e irreparabile. In ogni caso, il diniego non appariva immediatamente lesivo in modo irreparabile, poiché la ricorrente, quale titolare di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, poteva permanere in Italia in forza di altro titolo di soggiorno e continuare a godere delle libertà e dei diritti fondamentali, dei diritti civili, della parità nei rapporti con la pubblica amministrazione e dei servizi pubblici, nonché della partecipazione politica locale nei limiti indicati dall’ordinanza. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; l’istanza è stata respinta per l’assenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora.
art. 9 d.lgs. 286/1998
È richiamato per evidenziare l’ampiezza dei diritti riconosciuti al titolare dello status di soggiornante di lungo periodo, anche dopo il diniego della cittadinanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto, insieme alla normativa europea in materia di protezione dei dati, per l’oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell’efficacia di un diniego di cittadinanza richiede la sussistenza congiunta del fumus boni iuris e del periculum in mora; l’assenza di uno solo dei due requisiti è sufficiente a respingere l’istanza.
- Quando il diniego della cittadinanza è motivato da elementi che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica, la tutela cautelare non può essere concessa se l’istruttoria processuale non offre una ragionevole previsione di accoglimento del ricorso.
- Il pregiudizio grave e irreparabile deve essere specificamente allegato e adeguatamente circostanziato dal richiedente la tutela cautelare; la sua mera prospettazione generica non è sufficiente.
- Il diniego della cittadinanza non determina di per sé un pregiudizio cautelare grave e irreparabile quando l’interessato, in quanto titolare di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, possa permanere regolarmente sul territorio e conservi i diritti fondamentali, civili e amministrativi riconosciuti da tale status.
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