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Sentenza

Sentenza del 30/12/2015 n. 26101 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR del Lazio che aveva confermato l'accertamento IVA, IRPEF e IRAP relativo all'anno 2000, fondato sull'incongruità dei ricavi dichiarati rispetto a quelli risultanti dagli studi di settore. Ha contestato l'illegittima applicazione automatica degli studi di settore e la conseguente determinazione dei maggiori ricavi mediante il programma informatico utilizzato dall'Amministrazione finanziaria. Il motivo è stato proposto per violazione di legge ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ma non conteneva il necessario quesito di diritto previsto dall'art. 366-bis c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'unico motivo di ricorso per mancata formulazione del quesito di diritto, requisito obbligatorio ratione temporis per le sentenze pubblicate nel periodo considerato. La Corte ha precisato che il quesito avrebbe dovuto indicare i fatti rilevanti, la regola di diritto applicata dal giudice di merito e quella ritenuta corretta dal ricorrente. Non è stato quindi esaminato nel merito il tema dell'applicazione degli studi di settore. Il contribuente è stato condannato a rimborsare all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.500 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.L. n. 331 del 1993, art. 62-bis, convertito dalla L. n. 427 del 1993

    La norma costituisce la base normativa degli studi di settore utilizzati per confrontare i ricavi dichiarati dal contribuente con quelli ritenuti congrui dall'Amministrazione finanziaria.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Nel caso concreto, il motivo è stato dichiarato inammissibile per una carenza processuale, senza esame della violazione denunciata.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Nella formulazione applicabile ratione temporis, imponeva che i motivi di ricorso per violazione di legge fossero accompagnati da uno specifico quesito di diritto, contenente i fatti rilevanti, la regola applicata e quella ritenuta corretta. La sua omissione comportava l'inammissibilità del motivo.

  • Art. 58, comma 5, L. n. 69 del 2009

    Ha determinato l'applicazione temporale dell'art. 366-bis c.p.c. alle sentenze pubblicate nel periodo indicato dalla disciplina transitoria, rendendo necessario il quesito di diritto nel ricorso esaminato.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È richiamato dalla giurisprudenza citata dalla Corte in relazione ai vizi processuali per i quali era anch'esso richiesta, ai sensi dell'art. 366-bis c.p.c., una formulazione specifica e autosufficiente.

Massime di principio

  • Nei giudizi di legittimità i requisiti formali del ricorso sono essenziali: quando la disciplina applicabile richiede un quesito di diritto, la sua omissione può comportare l'inammissibilità senza esame del merito.
  • La Corte di cassazione non può normalmente sostituirsi al ricorrente nella formulazione del quesito né ricavarlo autonomamente dal corpo del motivo, soprattutto quando la legge richiede una formulazione autonoma e graficamente riconoscibile.
  • Un ricorso contro un accertamento basato sugli studi di settore deve distinguere la contestazione dell'applicazione automatica dello strumento dalla contestazione concreta dei risultati, indicando specificamente gli elementi individuali che renderebbero inattendibile la stima.
  • Le giustificazioni del contribuente devono essere specifiche, documentate e riferite alla concreta situazione economica e personale; deduzioni generiche possono essere ritenute insufficienti dai giudici di merito.
  • La soccombenza processuale può comportare la condanna al pagamento delle spese, anche quando la controversia non viene esaminata nel merito per una causa di inammissibilità.

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