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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 347/2022 del 10/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la conferma, in appello, della condanna per minaccia (episodi del 16 agosto 2014 e del 6 ottobre 2014). I mezzi di impugnazione: 1) contraddittorieta e omissione motivazionale perché il Tribunale aveva ritenuto che il coimputato Mariano Vesperini fosse l'autore del fatto del 6 ottobre 2014 e avesse escluso la compartecipazione di Roberto ma non aveva poi pronunciato l'assoluzione di quest'ultimo per tale episodio; 2) violazione degli artt. 533 e 605 c.p.p. per omessa menzione della decisione liberatoria relativa al 6 ottobre 2014 e per gli effetti su trattamento sanzionatorio e statuizioni civili; 3) censura perché la condanna per il fatto del 16 agosto 2014 era stata pronunciata senza il concorso del coimputato originariamente contestato; 4) censura sul calcolo del trattamento sanzionatorio e sulla mancata rideterminazione nonostante l'assoluzione per il reato del 6 ottobre 2014.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al reato del 6 ottobre 2014, pronunciando l'assoluzione di Roberto Vesperini per non aver commesso il fatto. Ha altresi annullato con rinvio la parte relativa al trattamento sanzionatorio e alle statuizioni civili, disponendo che il Tribunale di Ascoli Piceno, in diversa composizione, ridetermini pena e risarcimento in ragione dell'intervenuta assoluzione. Per il resto (in particolare la condanna per il fatto del 16 agosto 2014) il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Riferita alla correttezza della motivazione e alla necessaria esposizione delle ragioni di fatto e di diritto nella sentenza; la Corte ha richiamato la necessità che il dispositivo sia coerente con la motivazione, in particolare quando si esclude la responsabilità per un episodio.

  • art. 605 cod. proc. pen.

    Richiamato nella censura sull'omessa menzione della decisione liberatoria; la mancata indicazione dell'assoluzione nel dispositivo può incidere sugli effetti civili e sul trattamento sanzionatorio.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma invocata rispetto alla riduzione della pena; la Corte ha osservato che l'assoluzione parziale deve concorrere alla ricalibrazione del trattamento sanzionatorio anche ove fosse stata già applicata una riduzione ex art. 62-bis.

  • art. 133 cod. pen.

    Rilevante per la determinazione della pena; la Corte ha disposto il rinvio per permettere al giudice di merito di rideterminare la pena alla luce dell'assoluzione per l'episodio del 6 ottobre.

  • art. 538 cod. proc. pen.

    Riferito alle modalità di motivazione del trattamento sanzionatorio; la mancata esplicitazione dell'assoluzione nel dispositivo ha reso necessario il rinvio per nuovo esame della determinazione della pena.

  • art. 606 comma 2-bis cod. proc. pen.

    Richiamato dalla parte civile per eccepire l'inammissibilità del ricorso; la Corte ha comunque dichiarato inammissibili alcune doglianze per difetto di specificazione delle violazioni e per i limiti della censura in cassazione.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Citato con riferimento alla possibilità di attribuire responsabilità uti singulus quando un reato era imputato in concorso; la Corte ha confermato che non vi è necessariamente violazione nel passare da modello concorsuale a condanna monosoggettiva.

Massime di principio

  • Quando la motivazione di merito afferma che l'imputato è estraneo a un episodio, il dispositivo deve espressamente riflettere tale affermazione con l'assoluzione per non aver commesso il fatto; l'omissione può rendere correggibile la sentenza in cassazione.
  • Un'assoluzione intervenuta su una delle imputazioni che hanno concorso alla quantificazione della pena o del risarcimento civile impone la ricalibrazione del trattamento sanzionatorio e delle statuizioni civili, e la mancata ricalibrazione giustifica l'annullamento con rinvio.
  • La pronuncia di incompetenza territoriale o lo stralcio della posizione di un coimputato devono essere gestiti in modo da chiarire gli effetti residui sulle posizioni degli altri imputati; la corte deve motivare esplicitamente eventuali distinzioni tra responsabilità dei diversi imputati.
  • In tema di concorso, il giudice può ritenere la responsabilità di un imputato in modo monosoggettivo anche se l'imputazione originaria era formulata in concorso, senza che ciò configuri automaticamente violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, purché la motivazione sia coerente.
  • I limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione (art. 606 c.p.p.) impongono che i motivi siano specifici e rilevanti; doglianze generiche o non fondate su concrete violazioni di legge possono essere dichiarate inammissibili.
  • La Corte di legittimità può annullare senza rinvio quand’è evidente che l'imputato non ha commesso il fatto, e annullare con rinvio quando è necessario che il giudice di merito riconsideri aspetti discrezionali come pena e danni civili.

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