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Sentenza

Sentenza n. 3076/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.3175/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202600218

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero a corrispondere euro 1.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza civile n. 3175/2025, passata in giudicato e notificata, con la quale era stata riconosciuta per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024 la somma complessiva di euro 1.500,00 a titolo di bonus carta del docente. Ha chiesto l'ordine di conformazione al giudicato, la corresponsione della somma, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Collegio ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti, conferita su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, con sottoscrizioni autografe della parte e dei difensori e successiva trasmissione in copia informatica tramite PEC. La procura indicava soltanto genericamente un ricorso per ottemperanza relativo al bonus carta del docente da proporre dinanzi al competente TAR, senza identificare né la sede del giudice amministrativo né gli estremi della sentenza civile da eseguire. È stata inoltre esaminata la questione dell'applicabilità dell'art. 73, comma 3, c.p.a., della possibilità di considerare la procura separata come apposta in calce al ricorso ai sensi delle regole tecniche del PAT, della sanabilità del vizio mediante rinnovazione e della concessione dell'errore scusabile.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. imponga una procura speciale, contenente gli elementi necessari a individuare oggetto, parti, autorità giudiziaria e controversia. La procura esaminata, redatta su foglio analogico separato e priva dell'indicazione della sede del TAR e degli estremi identificativi della sentenza da ottemperare, non soddisfaceva tale requisito. La possibilità di ritenere la procura speciale per il solo fatto della sua allegazione telematica al ricorso non è stata riconosciuta: l'art. 8, comma 3, dell'Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 consente di considerare apposta in calce la procura separata depositata telematicamente insieme all'atto, ma non elimina l'esigenza che il documento rechi elementi sufficienti a dimostrare la consapevole riferibilità del mandato alla specifica controversia. Il Collegio ha inoltre escluso che la mera congiunzione informatica dei documenti dimostri l'anteriorità o contestualità della procura rispetto alla redazione del ricorso, richiesta dalla sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11/2025. Il vizio non è stato ritenuto sanabile ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. È stata esclusa anche la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a., poiché la pronuncia dell'Adunanza plenaria n. 11/2025 non aveva innovato il quadro normativo, ma aveva confermato uno degli orientamenti già esistenti; il ricorso, notificato il 13 gennaio 2026, era successivo alla pubblicazione della pronuncia plenaria. Il Collegio ha ritenuto non necessaria l'adozione dell'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il difensore della ricorrente non era presente alla camera di consiglio e tale assenza implicava rinuncia al contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    La procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso e deve contenere elementi idonei a individuare l'oggetto della controversia, le parti, l'autorità giudiziaria e gli ulteriori dati utili a riferire il mandato alla specifica causa.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    L'avviso sulla questione rilevata d'ufficio è necessario quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione; non è invece necessario, secondo la decisione, quando i difensori non siano presenti all'udienza o alla camera di consiglio, poiché l'assenza implica rinuncia al contraddittorio.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile non consente di superare la disciplina del processo amministrativo che qualifica la procura speciale come requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    Non è applicabile per sanare successivamente l'originaria mancanza o genericità della procura speciale, quando questa costituisce requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini presuppone obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non ricorre quando l'orientamento seguito era uno dei possibili e la parte avrebbe potuto adottare una condotta processuale più prudente.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La regola tecnica disciplina l'equiparazione formale della procura separata alla procura in calce, ma non esonera dalla necessità che la procura contenga elementi esaustivi sull'oggetto e sulla specifica controversia.

  • art. 22 c.p.a.

    Richiamato a sostegno della necessità della difesa tecnica nel processo amministrativo.

  • art. 23 c.p.a.

    Richiamato a sostegno della necessità della difesa tecnica nel processo amministrativo.

  • art. 124 disposizioni di attuazione c.p.c.

    L'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza civile è stata prodotta dalla ricorrente.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Individua la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato civile da eseguire.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la procura speciale deve consentire di individuare concretamente la controversia, indicando o rendendo identificabili l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria e gli ulteriori elementi essenziali; una procura separata e genericamente riferita a un ricorso per ottemperanza non è valida se non identifica sufficientemente il giudicato o il provvedimento del quale si chiede l'esecuzione.
  • La procura redatta su supporto analogico separato e allegata in copia informatica a un ricorso nativo digitale non diviene necessariamente valida per il solo fatto della trasmissione o del deposito telematico congiunto: la regola tecnica che la considera apposta in calce non elimina l'esigenza di una riferibilità specifica della procura alla controversia e non dimostra, da sola, la preesistenza o contestualità del mandato rispetto alla redazione del ricorso.
  • La procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, deve esistere al momento della proposizione del giudizio; la sua originaria genericità o mancanza non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., in combinato disposto con l'art. 39 c.p.a.
  • L'errore scusabile non può essere riconosciuto quando la parte abbia scelto, tra orientamenti interpretativi già esistenti, quello meno prudente e avrebbe potuto evitare la preclusione adottando una condotta processuale cautelativa; una successiva pronuncia dell'Adunanza plenaria che confermi un indirizzo preesistente non determina, di per sé, obiettiva incertezza normativa.
  • L'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. sulla questione rilevata d'ufficio non è necessario quando il difensore non partecipi all'udienza o alla camera di consiglio in cui la questione viene prospettata, poiché l'assenza è interpretata come rinuncia implicita alla possibilità di contraddire.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaInvalidità del provvedimento
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaPrincipio di diritto dell'Adunanza plenariaOnere della prova e principio dispositivo

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