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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31924/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2013, a seguito di controllo sulla posizione fiscale di un'associazione sportiva dilettantistica, contestando la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi e disconoscendo la qualifica di ASD, con conseguente determinazione di un reddito d'impresa imponibile ai fini IRES, IRAP e IVA. In primo grado il ricorso era stato accolto per l'associazione e per la socia indicata come autrice delle violazioni; in appello la decisione era stata confermata. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva un unico motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c., lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 143, 148 e 149 del d.P.R. 917/1986 e dell'art. 2697 c.c., perché il giudice di merito avrebbe annullato l'avviso senza verificare in concreto se l'ente svolgesse attività conforme alle finalità statutarie. Secondo la ricorrente, la mancata osservanza di obblighi statutari e dei principi di democraticità, uguaglianza e collegialità sarebbe indice della perdita della qualifica di ente non commerciale e della conseguente spettanza della tassazione ordinaria.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il motivo, qualificandolo come denuncia di un vizio di sussunzione e non come richiesta di nuova valutazione dei fatti, ma lo ha accolto nel merito. Ha affermato che il regime agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche presuppone non solo la formale conformità statutaria, ma anche la verifica concreta dell'attività effettivamente svolta e l'onere della prova della natura non commerciale in capo al contribuente. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi ai principi richiamati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La censura è stata considerata ammissibile perché diretta a denunciare una falsa applicazione di norme di diritto e un vizio di sussunzione, non una rivalutazione del fatto.

  • art. 380 bis c.p.c.

    L'istanza di definizione presentata dalla ricorrente è stata ritenuta ammissibile; eventuali contenuti ulteriori estranei allo scopo non impediscono l'effetto tipico dell'atto.

  • art. 380 bis, comma 2, c.p.c.

    L'istanza del ricorrente volta a ottenere la decisione del collegio è stata ritenuta ammissibile anche se contenente ulteriori deduzioni.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i presupposti dell'agevolazione fiscale, e quindi la natura non commerciale dell'ente, grava sul contribuente che invoca il beneficio.

  • art. 143 d.P.R. 917/1986

    Richiamato dall'Agenzia come norma violata, in combinazione con gli artt. 148 e 149 del TUIR, per contestare il trattamento fiscale riconosciuto all'ente.

  • art. 148 d.P.R. 917/1986

    Le agevolazioni per gli enti associativi presuppongono sia i requisiti formali statutari sia la loro effettiva osservanza nella concreta attività dell'ente; la prova di tali presupposti incombe sul contribuente.

  • art. 149 d.P.R. 917/1986

    Richiamato come norma sulla perdita della qualifica di ente non commerciale a fronte di attività in concreto difforme da quella istituzionale.

  • art. 1 L. 398/1991

    Il regime agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche richiede la qualificazione dell'ente come organismo senza fine di lucro e la verifica concreta dell'attività svolta.

  • art. 4, comma 7, d.P.R. 633/1972

    La nozione di ente senza fine di lucro trova riscontro, ai fini IVA, nel requisito statutario che esclude la devoluzione dei beni agli associati in caso di scioglimento e nella verifica concreta dell'attività.

  • art. 30 d.l. 185/2008

    La trasmissione del modello EAS ha funzione meramente informativa e consente, mediante controlli, il riconoscimento della non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi.

Massime di principio

  • Il riconoscimento delle agevolazioni fiscali agli enti associativi o sportivi dilettantistici non dipende dal solo dato formale della veste giuridica o dell'affiliazione, ma richiede anche la prova dell'effettiva sussistenza dei requisiti sostanziali previsti dalla legge.
  • L'onere di dimostrare la natura non commerciale dell'ente e la ricorrenza dei presupposti dell'esenzione grava sul contribuente che intende avvalersene, secondo l'art. 2697 c.c.
  • La verifica giudiziale deve essere complessiva e concreta: gli indici di mancanza di democraticità, di effettiva vita associativa, di corretta tenuta dei libri sociali e di coerenza dell'attività con gli scopi istituzionali possono rilevare ai fini dell'esclusione del regime agevolato.
  • La presentazione del modello EAS ha finalità informativa e non vale, da sola, a fondare o a negare in via automatica la spettanza del beneficio, dovendo comunque essere esaminata nel contesto dell'attività effettivamente svolta.
  • La falsa applicazione di norme di diritto può essere dedotta in cassazione quando si contesti l'erronea riconduzione del fatto accertato alla fattispecie normativa, senza chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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