Sentenza del 15/09/2016 n. 4650 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
RADDOPPIO TERMINI ACCERTAMENTO - Necessità allegazione denuncia - Esclusione - Necessità presentazione denuncia - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’applicazione del raddoppio dei termini di accertamento previsto dall’art. 43, comma 2, ultimo periodo, del d.P.R. 600/1973, in presenza di una violazione tributaria astrattamente idonea a comportare l’obbligo di denuncia penale ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal d.lgs. 74/2000. Il contribuente sosteneva, in particolare, che il raddoppio non potesse operare senza la concreta presentazione della denuncia penale, o almeno senza la prova documentale della sua presentazione.
La decisione
La tesi del contribuente è stata esclusa. Il raddoppio dei termini non richiede né la materiale presentazione della denuncia penale né la produzione della relativa documentazione. È sufficiente che la violazione accertata dall’Ufficio presenti, nei suoi elementi oggettivi, caratteristiche tali da comportare l’obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal d.lgs. 74/2000. In caso di contestazione, il giudice tributario deve verificare concretamente la sussistenza di tali presupposti e l’assenza di un uso strumentale della disciplina da parte dell’Amministrazione.
Norme richiamate
Art. 43, comma 2, ultimo periodo, d.P.R. 600/1973
in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione
Il raddoppio dei termini opera quando la violazione fiscale, considerata nei suoi elementi oggettivi, comporta l’obbligo di denuncia penale. Non è necessario dimostrare che la denuncia sia stata effettivamente presentata.
Art. 331 c.p.p.
Obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio
La norma rileva come parametro per stabilire se la violazione accertata avrebbe imposto all’Ufficio di presentare denuncia all’autorità giudiziaria.
D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Il raddoppio è collegato alle violazioni che integrano, almeno astrattamente sulla base degli elementi oggettivi accertati, uno dei reati tributari disciplinati dal decreto.
Massime di principio
- Per applicare il raddoppio dei termini non è indispensabile che sia stata effettivamente presentata una denuncia penale né che l’Amministrazione ne dimostri documentalmente la presentazione.
- Il giudice deve verificare se i fatti contestati, valutati oggettivamente, avrebbero comportato l’obbligo di denuncia per un reato tributario; non è sufficiente un richiamo generico o meramente strumentale alla possibile rilevanza penale.
- L’Amministrazione non dispone di un potere illimitato: il raddoppio può essere escluso se la fattispecie non presenta realmente gli elementi oggettivi di un reato tributario o se il riferimento penale appare pretestuoso.
- In una situazione analoga, la difesa dovrebbe concentrarsi sulla mancanza dei presupposti oggettivi del reato e sull’eventuale uso strumentale del raddoppio, più che sulla sola assenza della denuncia.
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