Regolamento (UE) 2017/982
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/982 della Commissione, del 7 giugno 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la classificazione uniforme di una specifica merce nella nomenclatura combinata dell’Unione, individuandola nel codice NC 9403 20 80. La misura serve a garantire un’applicazione omogenea delle regole tariffarie in tutti gli Stati membri. È inoltre previsto un periodo transitorio di tre mesi per l’uso delle informazioni tariffarie vincolanti non conformi al nuovo orientamento di classificazione.
Classificazione doganale, nella nomenclatura combinata, di un predellino per accesso vasca in metallo/plastica come "altri mobili di metallo" (codice NC 9403 20 80).
Ambito di applicazione
Si applica alla classificazione tariffaria, ai fini della nomenclatura combinata e delle misure doganali dell’Unione, delle merci descritte nell’allegato al regolamento. Il regolamento riguarda in particolare gli operatori economici, gli importatori, i dichiaranti doganali e le autorità doganali degli Stati membri quando devono attribuire il corretto codice NC alla merce descritta. Non disciplina tutte le merci in generale, ma solo quella specifica tipologia di articolo indicata in allegato; restano rilevanti le eventuali informazioni tariffarie vincolanti non conformi, che possono ancora essere invocate per tre mesi dall’entrata in vigore.
Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/982 della Commissione interviene per assicurare un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata dell’Unione con riferimento a una specifica merce descritta in allegato. Il provvedimento si fonda sul codice doganale dell’Unione e sulle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata, al fine di evitare difformità tra Stati membri nella classificazione tariffaria.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, nonché il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune. Il regolamento precisa che le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata si applicano anche alle nomenclature che la riprendono o la integrano per l’attuazione di misure tariffarie o di altra natura negli scambi di merci.
Classificazione della merce oggetto del regolamento
L’allegato descrive un articolo definito come predellino per accesso vasca, con dimensioni approssimative di 41 × 31 × 14 cm, costituito da un piano d’appoggio in plastica e quattro piedi in alluminio, ciascuno dotato di protezione in gomma antiscivolo. L’articolo è presentato come supporto per entrare e uscire dalla vasca da bagno.
In applicazione delle regole generali 1 e 6, della nota 2 del capitolo 94 e del testo delle voci e sottovoci NC pertinenti, la merce è classificata nel codice NC 9403 20 80. La motivazione del regolamento è che l’articolo svolge funzione di mobile, idoneo ad arredare ambienti domestici, e deve essere considerato un mobile da poggiare a terra.
Esclusione di altre classificazioni
Il regolamento esclude espressamente la voce 7616, relativa agli altri lavori di alluminio. Tale esclusione discende dalla nota 1, lettera k), della sezione XV, che impedisce di qualificare la merce come prodotto di alluminio ai fini doganali in questo caso. Ne consegue la classificazione nella voce 9403, come altro mobile di metallo diverso dai letti.
Informazioni tariffarie vincolanti e periodo transitorio
Il regolamento tutela l’affidamento dei titolari di informazioni tariffarie vincolanti già rilasciate, prevedendo che quelle non conformi al nuovo atto possano continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore. Il periodo transitorio opera in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore ed effetti
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati per la classificazione doganale della merce indicata in allegato.
Disposizioni principali
Classificazione della merce nell’NC
La merce descritta nell’allegato, consistente in un predellino per accesso vasca di circa 41 × 31 × 14 cm, con piano d’appoggio in plastica e quattro piedi in alluminio con puntali antiscivolo in gomma, è classificata nel codice NC 9403 20 80. La scelta deriva dall’applicazione delle regole generali 1 e 6 della nomenclatura combinata, della nota 2 del capitolo 94 e del testo delle sottovoci pertinenti.
Esclusione di altre voci tariffarie
Il regolamento esclude la classificazione alla voce 7616 relativa agli altri lavori di alluminio, in quanto la nota 1, lettera k), della sezione XV impedisce tale inquadramento. La merce è invece considerata un mobile destinato ad arredare locali, poiché progettata per essere poggiata a terra.
Periodo transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti
Le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possono continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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