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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1154

Regolamento (UE) 2017/1154 della Commissione, del 7 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) 2017/1151, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti della Commissione (CE) n. 692/2008 e (UE) n. 1230/2012 e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 e la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni di guida reali dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 6) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32017R1154

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo sostanziale la disciplina europea delle emissioni in condizioni reali di guida (RDE) per i veicoli leggeri Euro 6. Rafforza il controllo delle strategie di gestione delle emissioni e degli impianti di manipolazione, introduce requisiti più dettagliati per le prove su strada e per la misurazione del numero di particelle, e disciplina specificamente i veicoli ibridi, i piccoli costruttori e i veicoli elettrici ibridi ricaricabili. Prevede inoltre l’inserimento nel certificato di conformità dei valori massimi RDE dichiarati e modifica gli allegati tecnici del regolamento (UE) 2017/1151 e dell’allegato IX della direttiva 2007/46/CE.

Modifica la disciplina Euro 6 sulle emissioni reali di guida (RDE) per veicoli passeggeri e commerciali leggeri, introducendo e precisando prove su strada, controlli PEMS, emissioni di particelle, veicoli ibridi e obblighi informativi nel certificato di conformità.

Ambito di applicazione

Si applica ai veicoli passeggeri e commerciali leggeri soggetti all’omologazione UE in materia di emissioni ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2007 e del regolamento (UE) 2017/1151, nonché, per alcuni profili documentali, alla direttiva 2007/46/CE (allegato IX del certificato di conformità). Riguarda le autorità di omologazione e i costruttori, inclusi piccoli costruttori e piccolissimi costruttori, e disciplina le prove RDE/PEMS, i requisiti tecnici di misurazione e gli obblighi di dichiarazione dei valori RDE nel CoC. Prevede esclusioni o deroghe per i piccolissimi costruttori e termini differiti/specifici per i piccoli costruttori; introduce inoltre regole speciali per veicoli ibridi, ibridi ricaricabili, veicoli commerciali leggeri limitati in velocità e veicoli soggetti a rigenerazione periodica.

Modifica del quadro RDE/Euro 6 per veicoli leggeri

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) 2017/1151 e, per riflesso documentale, sull’allegato IX della direttiva 2007/46/CE, con l’obiettivo di rafforzare la disciplina delle emissioni in condizioni reali di guida dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri Euro 6. I considerando evidenziano la distanza tra emissioni misurate su strada e valori di laboratorio, la necessità di contrastare l’uso di impianti di manipolazione e l’esigenza di includere in modo più accurato avviamento a freddo, particolato, rigenerazione e veicoli ibridi.

Ambito soggettivo e oggettivo

La disciplina aggiornata riguarda le omologazioni UE dei veicoli delle categorie M e N interessate dal regime Euro 5/Euro 6, con attenzione specifica ai veicoli passeggeri e commerciali leggeri. Le nuove disposizioni incidono sia sui costruttori sia sulle autorità di omologazione, disciplinando la procedura RDE/PEMS, la documentazione tecnica, la valutazione delle AES e gli obblighi informativi verso il mercato e le autorità. Sono previste regole particolari per i piccoli costruttori, per i piccolissimi costruttori e per i veicoli ibridi o ibridi ricaricabili.

Definizioni e soggetti esonerati

L’articolo 2 del regolamento (UE) 2017/1151 viene integrato con una definizione più precisa di piccolo costruttore, ancorata alla produzione annua mondiale non superiore a 10.000 unità e a specifiche condizioni di autonomia industriale oppure di appartenenza a gruppi di costruttori. Vengono inoltre definiti lo stabilimento di produzione proprio, il centro di progettazione proprio e la categoria dei piccolissimi costruttori, cioè i piccoli costruttori con meno di 1.000 unità vendute nella Comunità nell’anno precedente. Per questi ultimi, le prescrizioni dell’allegato IIIA non si applicano alle omologazioni relative alle emissioni.

Documentazione ampliata sulle AES e controllo degli impianti di manipolazione

Il regolamento rafforza il controllo sulle strategie ausiliarie di controllo delle emissioni (AES), collegandolo espressamente al divieto di impianti di manipolazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007. Il costruttore deve trasmettere una documentazione ampliata, descritta nell’appendice 3a dell’allegato I, contenente tra l’altro la dichiarazione di assenza di impianti di manipolazione non coperti da eccezioni, la descrizione di motore, strategie e dispositivi software/hardware, le versioni software e i checksum, la giustificazione tecnica dell’AES, la logica di controllo del sistema di alimentazione, la gerarchia tra AES e la valutazione del loro impatto su emissioni e CO2. La documentazione rimane riservata, è conservata dall’autorità di omologazione per almeno dieci anni e può essere trasmessa alla Commissione su richiesta.

Regole transitorie, piccoli costruttori e nuovi tipi

L’articolo 15 viene modificato per coordinare l’applicazione della nuova disciplina con i veicoli già omologati in regime NEDC e con i veicoli recentemente immatricolati. Viene chiarito che i veicoli omologati prima del 1° settembre 2017 o del 1° settembre 2018, a seconda della categoria, non sono trattati come nuovi tipi ai fini di alcune prescrizioni; tale circostanza deve essere annotata nella scheda di omologazione CE. Per i piccoli costruttori è previsto un periodo supplementare fino a cinque anni e quattro mesi dalle date richiamate dall’articolo 10, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 715/2007, durante il quale non si applicano le prescrizioni dell’allegato IIIA, punto 2.1; nel frattempo essi devono comunque monitorare i valori RDE e riferirli.

Veicoli ibridi e ibridi ricaricabili

Il nuovo articolo 18 ter affida alla Commissione il compito di elaborare una metodologia riveduta per i veicoli ibridi e i veicoli ibridi ricaricabili, in modo da ottenere un metodo di valutazione robusto e completo e rendere i valori RDE direttamente comparabili a quelli dei veicoli convenzionali. L’obiettivo dichiarato è presentare tale metodologia in occasione della prossima modifica del regolamento.

Certificato di conformità e trasparenza verso il mercato

L’allegato IX della direttiva 2007/46/CE è modificato per inserire nel certificato di conformità, per i veicoli M1, M2, N1 e N2, un nuovo punto 48.2 relativo ai valori RDE massimi dichiarati, se del caso, per l’intero percorso e per il percorso urbano, con indicazione distinta per NOx e numero di particelle. Tale obbligo si collega alla volontà di consentire confronti con prove indipendenti e di agevolare eventuali regimi di incentivi locali o nazionali.

Nuova architettura della prova RDE su strada

L’allegato IIIA viene modificato in profondità. Il percorso di prova deve iniziare con la guida urbana, proseguire con quella extraurbana e poi autostradale; sono fissati intervalli di velocità, regole sulle soste urbane, limiti sull’altitudine tra inizio e fine percorso e condizioni per la validità del tragitto. La guida urbana deve avere velocità media compresa tra 15 km/h e 40 km/h, con soste tra il 6 % e il 30 % della durata e senza singole soste superiori a 300 secondi. La guida extraurbana è collocata tra 60 km/h e 90 km/h, con correttivi per talune categorie N2; la guida autostradale è sopra i 90 km/h, con soglie adattate per i veicoli limitati a 90 o 100 km/h. È inoltre precisata la velocità media e massima nel periodo di avviamento a freddo.

Avviamento a freddo e avviamento a caldo

La riforma attribuisce rilievo specifico all’avviamento a freddo, considerato un momento critico soprattutto in ambito urbano. Il periodo di avviamento a freddo è definito come il periodo che va dall’avviamento iniziale del motore a combustione fino a cinque minuti complessivi di funzionamento, o fino al raggiungimento di 343 K (70 °C) del liquido di raffreddamento se ciò avviene prima. Il veicolo deve essere precondizionato tra 6 e 56 ore dopo almeno 30 minuti di guida, in condizioni di temperatura e altitudine ammissibili, evitando condizioni meteo estreme. È inoltre prevista una prova con motore caldo per un numero determinato di veicoli della famiglia PEMS, così da includere nel controllo anche le emissioni in avviamento a caldo.

Condizioni ambientali, validità della prova e rigenerazione

Le condizioni di temperatura sono articolate in condizioni moderate ed estese, con limiti specifici e con un periodo transitorio in cui la temperatura minima consentita è più severa. Se una prova esce dai limiti normali o estesi, è considerata non valida. Per i veicoli dotati di sistemi a rigenerazione periodica, tutti i risultati devono essere corretti con fattori Ki o compensazioni Ki; se la rigenerazione avviene durante la prova, va verificata e, secondo i casi, la prova deve essere annullata e ripetuta, con possibilità per il costruttore di completare la rigenerazione prima della seconda prova.

Metodi di calcolo RDE, particolato e veicoli ibridi

Il regolamento aggiorna anche i metodi di calcolo del risultato finale delle emissioni RDE. Per i veicoli convenzionali si applicano i metodi delle appendici 5 e 6, mentre per gli OVC-HEV si utilizza il nuovo metodo dell’appendice 7c, che valuta le condizioni del percorso e poi calcola il risultato finale distinguendo l’intero percorso dalla parte urbana. Per i NOVC-HEV sono introdotte regole specifiche di calcolo, con rinvii all’appendice 6 solo se la potenza alle ruote è determinata tramite misurazione della coppia sul mozzo ruota. Le prescrizioni tengono conto della necessità di includere gli eventi di avviamento a freddo e della gestione delle finestre di media mobile.

Requisiti tecnici dei sistemi PEMS e degli analizzatori di particelle

Le appendici tecniche sono ampiamente riscritte. Sono precisate le regole di installazione del PEMS, la contropressione ammissibile, la preparazione del sistema di campionamento, l’avvio e la stabilizzazione dell’apparecchiatura, i controlli sugli analizzatori, la registrazione dei dati e i requisiti di completezza (>99 %). Per gli analizzatori del numero di particelle sono introdotte prescrizioni specifiche su efficienza, linearità, eliminazione delle particelle volatili, tempi di risposta e normalizzazione delle misure. Sono anche aggiornate le tolleranze ammissibili per le prove di laboratorio e la frequenza di verifica delle tarature e della linearità.

Pubblicità dei dati e formato dei file

Il costruttore deve rendere disponibili i risultati e gli altri parametri pertinenti in formato CSV, con regole puntuali sul separatore dei campi, il separatore decimale, il termine di riga e il divieto di separatori delle migliaia. I risultati dei metodi di valutazione dei dati devono essere registrati in file separati, rafforzando tracciabilità e interoperabilità delle informazioni.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizioni di piccolo costruttore e piccolissimo costruttore

Riformula l’articolo 2 del regolamento (UE) 2017/1151: il "piccolo costruttore" è quello con produzione annua mondiale non superiore a 10.000 unità nell’anno precedente il rilascio dell’omologazione, con specifiche condizioni di appartenenza a gruppi di costruttori; sono inoltre definiti lo "stabilimento di produzione proprio", il "centro di progettazione proprio" e i "piccolissimi costruttori", cioè i piccoli costruttori con meno di 1.000 unità vendute nella Comunità nell’anno precedente.

Esenzione per i piccolissimi costruttori

L’articolo 3, paragrafo 11, è integrato prevedendo che le prescrizioni dell’allegato IIIA non si applichino alle omologazioni relative alle emissioni rilasciate ai piccolissimi costruttori.

Documentazione ampliata sulle strategie ausiliarie di controllo delle emissioni (AES)

L’articolo 5, paragrafo 11, impone al costruttore di fornire una documentazione ampliata per consentire all’autorità di omologazione di valutare l’uso corretto delle AES, alla luce del divieto di impianti di manipolazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007. La documentazione resta riservata, è identificata e datata dall’autorità e conservata per almeno dieci anni; può essere trasmessa alla Commissione su richiesta. Il previgente paragrafo 12 è soppresso.

Nuove regole transitorie e deroghe per l’applicazione delle prescrizioni RDE

L’articolo 15 viene modificato per chiarire l’applicazione dell’allegato IIIA alle omologazioni e ai nuovi tipi: i veicoli omologati prima del 1° settembre 2017 (categoria M e N1 classe I) o prima del 1° settembre 2018 (N1 classi II e III e N2) non sono considerati nuovi tipi ai fini di talune prescrizioni; la relativa annotazione va riportata nella scheda di omologazione CE. Inoltre, per cinque anni e quattro mesi dalle date di cui all’articolo 10, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 715/2007, le prescrizioni dell’allegato IIIA, punto 2.1, non si applicano ai piccoli costruttori, che nel frattempo devono controllare e riferire i valori RDE; nel medesimo periodo la parte di prova sui piccoli costruttori è soggetta a una disciplina transitoria specifica.

Metodologia per veicoli ibridi e ibridi ricaricabili

È inserito l’articolo 18 ter, che incarica la Commissione di elaborare una metodologia riveduta per includere un metodo di valutazione solido e completo per i veicoli ibridi e i veicoli ibridi ricaricabili, così da rendere i relativi valori RDE direttamente comparabili a quelli dei veicoli convenzionali e presentare la metodologia nella prossima modifica del regolamento.

Aggiornamento della documentazione di omologazione e del CoC

L’allegato I introduce l’appendice 3a con contenuti dettagliati sulla documentazione ampliata AES; l’allegato IX della direttiva 2007/46/CE è modificato per includere nel certificato di conformità i valori RDE massimi dichiarati per NOx e particelle, sull’intero percorso e sul percorso urbano.

Nuove definizioni e parametri tecnici per le prove RDE/PEMS

Nell’allegato IIIA sono aggiornate varie definizioni tecniche, tra cui emissioni allo scarico, emissioni di particelle (PN), calibrazione, OVC-HEV e NOVC-HEV. Viene precisato il parametro "margin PN" (0,5) e sono introdotte regole tecniche per la misurazione e valutazione del numero di particelle, incluse prescrizioni sulla normalizzazione, sulla qualità della misurazione e sulla gestione dell’incertezza.

Procedura di prova su strada: percorso, condizioni ambientali e avviamento a freddo/caldo

La disciplina RDE viene riscritta in modo più dettagliato: il percorso deve iniziare in città, proseguire in extraurbano e autostrada secondo percentuali previste; sono fissati limiti di velocità per ciascuna fase, condizioni di altitudine e durata, limiti sulle soste urbane e sulla velocità media, nonché regole specifiche per l’avviamento a freddo. È introdotta anche una prova con avviamento a caldo per un numero determinato di veicoli della famiglia PEMS, e sono disciplinate le condizioni estese di temperatura e l’invalidità della prova fuori dai limiti.

Rigenerazione periodica e fattori Ki

Per i veicoli dotati di sistemi a rigenerazione periodica si stabilisce che i risultati siano corretti con fattori Ki o compensazioni Ki secondo l’allegato XXI. La rigenerazione deve essere verificata e, se avviene durante la prova, il risultato va valutato secondo regole specifiche; sono previste la ripetizione della prova, la possibilità di completare la rigenerazione e l’inclusione degli inquinanti emessi durante una ripetizione in alcune ipotesi.

Regole speciali per i veicoli OVC-HEV e NOVC-HEV

Sono introdotte regole differenziate per i veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna (OVC-HEV) e non a ricarica esterna (NOVC-HEV): per i primi è aggiunta l’appendice 7c, che prevede verifica delle condizioni del percorso e calcolo delle emissioni RDE in due fasi, con una procedura specifica per l’intero percorso e per il tratto urbano; per i secondi sono adattati i metodi di calcolo e l’uso dell’appendice 6 solo quando la potenza alle ruote sia determinata con misurazione della coppia sul mozzo ruota.

Trasparenza dei dati e pubblicazione dei risultati PEMS

Il costruttore deve rendere disponibili su un sito Internet gratuito e accessibile senza registrazione i risultati delle prove PEMS e i valori RDE massimi dichiarati, ricercabili per marca, tipo, variante, versione, denominazione commerciale o VIN. Devono essere resi accessibili i risultati delle prove e i valori massimi dichiarati di NOx e particelle, in relazione ai diversi tipi di veicolo e alle diverse configurazioni ibride.

Aggiornamento delle specifiche tecniche PEMS e dell’analisi dati

Sono modificate in modo esteso le appendici tecniche sull’installazione e il funzionamento del PEMS, sul campionamento delle emissioni, sulla taratura, sulla linearità degli analizzatori, sulle tolleranze, sugli analizzatori di particelle e sulle modalità di calcolo dei dati. Sono altresì aggiornate le regole CSV per lo scambio dei dati e le modalità di registrazione dei risultati dei metodi di valutazione in file separati.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieomologazione dei veicoliemissioni inquinantiprotezione dell’ambientemercato internotrasporti

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