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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/963

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/963 della Commissione, del 7 giugno 2017, che concerne l'autorizzazione del preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus aculeatinus (precedentemente classificato come Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma reesei (precedentemente classificato come Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), alfa-amilasi prodotta da Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842) e bacillolisina prodotta da Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole e a suinetti svezzati e che modifica i regolamenti (CE) n. 358/2005 e (UE) n. 1270/2009 (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa NV) (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0963

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, alle condizioni dell’allegato, un preparato enzimatico già noto nel sistema UE degli additivi per mangimi, ora riesaminato ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003. L’autorizzazione copre diverse specie avicole e i suinetti svezzati, sulla base del parere EFSA che ne ha valutato sicurezza ed efficacia entro i limiti indicati. Il testo aggiorna inoltre il quadro normativo sopprimendo precedenti iscrizioni e prevedendo un regime transitorio per le scorte esistenti.

Autorizzazione di un preparato enzimatico come additivo per mangimi per avicole e suinetti svezzati, con modifica di precedenti autorizzazioni UE.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai titolari dell’autorizzazione e all’uso del preparato enzimatico composto da endo-1,3(4)-beta-glucanasi, endo-1,4-beta-glucanasi, alfa-amilasi, endo-1,4-beta-xilanasi e bacillolisina. L’autorizzazione riguarda i mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori per la produzione di uova, specie avicole minori allevate per la produzione di uova, uccelli ornamentali, tutti i tacchini, galline ovaiole e suinetti svezzati di peso corporeo inferiore a 35 kg. Ha efficacia nell’UE ed è rilevante ai fini del SEE; sono previste disposizioni transitorie per prodotti già fabbricati ed etichettati prima del 28 dicembre 2017. Restano escluse dall’autorizzazione le condizioni diverse da quelle fissate nell’allegato, e vengono soppresse le precedenti voci/autorizzazioni nei regolamenti (CE) n. 358/2005 e (UE) n. 1270/2009.

Autorizzazione di un preparato enzimatico come additivo per mangimi

Il regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, un preparato composto da endo-1,3(4)-beta-glucanasi, endo-1,4-beta-glucanasi, alfa-amilasi, endo-1,4-beta-xilanasi e bacillolisina, destinato all’alimentazione animale. Il provvedimento nasce dal riesame di un additivo già autorizzato in passato e tiene conto del parere EFSA del 9 settembre 2015, che ha valutato sicurezza ed efficacia nelle condizioni d’impiego proposte.

Contesto normativo e base giuridica

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, che costituisce la base per l’autorizzazione degli additivi per mangimi. Nei considerando si precisa che l’additivo era già stato autorizzato a tempo indeterminato ai sensi della direttiva 70/524/CEE per polli da ingrasso, tacchini da ingrasso e suinetti svezzati, e successivamente iscritto nel registro degli additivi come prodotto esistente ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

Valutazione scientifica e conclusioni EFSA

Secondo il considerando 4, l’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’impiego proposte, il preparato non presenta effetti dannosi per la salute animale, la salute umana o l’ambiente. L’Autorità ha anche ritenuto l’impiego potenzialmente efficace in polli da ingrasso, tacchini da ingrasso e galline ovaiole; tali conclusioni sono considerate estensibili alle pollastre allevate per la produzione di uova e ai tacchini allevati per la riproduzione. Inoltre, poiché la modalità d’azione degli enzimi è ritenuta simile in tutte le specie avicole, l’efficacia può essere estrapolata alle specie avicole minori e agli uccelli ornamentali. Per i suinetti svezzati, l’EFSA non ha potuto formulare conclusioni definitive per mancanza di dati completi, ma ha rilevato elementi sperimentali e la lunga storia d’impiego tali da supportare l’efficacia del prodotto.

Ambito di applicazione materiale e soggetti interessati

L’autorizzazione riguarda un additivo zootecnico classificato nel gruppo funzionale dei "promotori della digestione". L’allegato identifica il titolare dell’autorizzazione in Kemin Europa NV e descrive il preparato in forma solida, specificando ceppi produttori, attività minime per grammo e livelli di impiego per kg di mangime completo con umidità al 12%.

Le specie destinatarie comprendono:

  • polli da ingrasso;
  • pollastre allevate per la produzione di uova;
  • specie avicole minori per la produzione di uova;
  • specie avicole minori allevate per la produzione di uova;
  • uccelli ornamentali;
  • tutti i tacchini;
  • galline ovaiole;
  • suinetti svezzati di peso corporeo inferiore a 35 kg.

Condizioni d’impiego, dosaggi e precauzioni

L’allegato stabilisce livelli minimi di attività enzimatica e dosaggi specifici per le varie categorie animali. Per i suinetti svezzati è espressamente indicato il limite di peso inferiore a 35 kg. Per le galline ovaiole è riportato un livello di impiego raccomandato. Il testo impone inoltre che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano riportate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Sul piano della tutela degli utilizzatori, l’allegato richiede agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi connessi all’uso del preparato e delle premiscele; ove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti sufficientemente, devono essere impiegati dispositivi di protezione individuale, inclusa la protezione delle vie respiratorie e della pelle.

Metodi di analisi

L’allegato disciplina anche i metodi di analisi per il controllo dell’additivo negli additivi, nelle premiscele e nei mangimi. Per ciascuna attività enzimatica sono descritti metodi colorimetrici o test su piastra, con indicazione di substrati, pH e temperatura. È altresì richiamata la disponibilità di informazioni dettagliate presso il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

Modifiche a precedenti regolamenti

Per coordinare il nuovo regime autorizzatorio, l’articolo 2 sopprime dall’allegato I del regolamento (CE) n. 358/2005 la voce E 1621 relativa agli enzimi oggetto del presente atto. L’articolo 3 interviene sul regolamento (CE) n. 1270/2009, sopprimendone l’articolo 2 e l’allegato II. Si tratta quindi di un aggiornamento sostitutivo del quadro previgente, coerente con la nuova autorizzazione unica del preparato.

Disposizioni transitorie ed entrata in vigore

L’articolo 4 introduce una disciplina transitoria: il preparato e i mangimi che lo contengono, se prodotti ed etichettati prima del 28 dicembre 2017 in conformità alle regole applicabili prima del 28 giugno, possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino all’esaurimento delle scorte. L’articolo 5 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione del preparato e classificazione

L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato come additivo per mangimi, nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "promotori della digestione", alle condizioni fissate nell’allegato stesso.

Soggetti e specie destinatarie

L’allegato identifica il titolare dell’autorizzazione in Kemin Europa NV e stabilisce l’uso del preparato per polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori per la produzione di uova, specie avicole minori allevate per la produzione di uova, uccelli ornamentali, tutti i tacchini, galline ovaiole e suinetti svezzati inferiori a 35 kg.

Composizione, dosaggi e unità di attività

Il preparato è composto dalle cinque attività enzimatiche elencate nell’allegato, con i relativi ceppi di produzione. Sono indicati tenori minimi per grammo di prodotto e livelli di impiego per kg di mangime completo al 12% di umidità, con valori specifici distinti per avicole e suinetti svezzati; per le galline ovaiole è richiamato un livello di impiego raccomandato.

Condizioni d’uso e cautele per gli utilizzatori

L’allegato impone di indicare nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, per prevenire rischi per gli utilizzatori, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, devono essere usati dispositivi di protezione individuale per respirazione e pelle.

Metodi di analisi

L’allegato descrive i metodi di analisi per la determinazione delle singole attività enzimatiche sia negli additivi sia nelle premiscele e nei mangimi, con richiamo ai relativi metodi colorimetrici o su piastra e alle condizioni analitiche (substrati, pH, temperatura).

Modifiche agli atti precedenti

L’articolo 2 sopprime nell’allegato I del regolamento (CE) n. 358/2005 la voce E 1621 relativa agli enzimi interessati. L’articolo 3 sopprime l’articolo 2 e l’allegato II del regolamento (CE) n. 1270/2009, aggiornando il quadro delle autorizzazioni pregresse.

Disposizione transitoria

L’articolo 4 consente che il preparato e i mangimi contenenti tale preparato, se prodotti ed etichettati prima del 28 dicembre 2017 secondo le norme applicabili prima del 28 giugno, possano continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.

Entrata in vigore

L’articolo 5 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentarezootecniaautorizzazioni e controlli

Testo integrale

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