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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/980

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/980 della Commissione, del 7 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per la collaborazione nelle attività di vigilanza, per le verifiche in loco, le indagini e lo scambio di informazioni tra autorità competenti conformemente alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0980

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce regole pratiche e uniformi per la cooperazione tra autorità competenti nell’ambito della MiFID II. Definisce punti di contatto, moduli standard e tempi minimi per richieste, avvisi di ricevimento e risposte, disciplinando anche le modalità di verifica in loco, indagine e acquisizione di dichiarazioni. Mira a rendere più efficiente, rapida e tracciabile l’assistenza reciproca tra autorità nazionali, nel rispetto della riservatezza e delle limitazioni giuridiche applicabili.

Norme tecniche di attuazione sui moduli standard, i modelli e le procedure per la collaborazione, le verifiche in loco, le indagini e lo scambio di informazioni tra autorità competenti ai sensi della direttiva MiFID II.

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità competenti degli Stati membri che cooperano tra loro nell’esercizio dei poteri previsti dagli articoli 80 e 81 della direttiva 2014/65/UE (MiFID II), anche con riferimento a richieste di collaborazione, scambio di informazioni, acquisizione di dichiarazioni, verifiche in loco e indagini, nonché alle notifiche verso l’autorità competente dello Stato membro d’origine in caso di contatto diretto con membri o partecipanti remoti di un mercato regolamentato. Il regolamento è destinato alle sole autorità competenti nazionali e non ai partecipanti al mercato; si applica dal 3 gennaio 2018 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, in coerenza con l’applicazione della direttiva MiFID II.

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/980 della Commissione

Il regolamento attua la direttiva 2014/65/UE (MiFID II) dettando regole uniformi per la cooperazione amministrativa tra autorità competenti nei mercati finanziari. La finalità è assicurare che richieste di collaborazione, scambi informativi, verifiche in loco e indagini transfrontaliere siano gestiti con tempestività, tracciabilità e standard procedurali omogenei, anche tramite moduli predefiniti.

Finalità e contesto normativo

La disciplina si inserisce nel sistema di vigilanza cooperativa previsto dagli articoli 80 e 81 della MiFID II. I considerando evidenziano l’esigenza di garantire assistenza reciproca efficiente e tempestiva tra autorità competenti, mediante modelli standard per richieste, avvisi di ricevimento e risposte, nonché procedure capaci di facilitare la comunicazione continua tra autorità richiedente e autorità interpellata. Il regolamento dichiara inoltre il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e la necessità di allineare la sua applicazione a quella della MiFID II.

Ambito soggettivo e oggettivo

Le disposizioni si rivolgono esclusivamente alle autorità competenti degli Stati membri. L’oggetto è la cooperazione nell’ambito della vigilanza sui mercati finanziari, con particolare riguardo a:

  • richieste di collaborazione o di scambio di informazioni;
  • acquisizione di dichiarazioni di persone;
  • verifiche in loco e indagini, anche congiunte;
  • scambio spontaneo di informazioni;
  • notifiche quando un’autorità di un mercato regolamentato contatta direttamente membri o partecipanti remoti.

Il regolamento non disciplina direttamente gli operatori di mercato, ma il modo in cui le autorità nazionali cooperano tra loro e con l’ESMA.

Punti di contatto e coordinamento con ESMA

Ogni autorità competente deve designare punti di contatto per le comunicazioni relative alle richieste di collaborazione o di informazioni. I dati del punto di contatto vanno pubblicati sul sito istituzionale e comunicati all’ESMA, che mantiene un elenco aggiornato dei punti di contatto a uso delle autorità competenti. Questo assetto mira a ridurre ritardi e incertezze nel canale di trasmissione delle richieste.

Richieste di collaborazione o di scambio di informazioni

Le richieste devono essere presentate per iscritto, in formato cartaceo o elettronico, usando il modulo dell’allegato I e indirizzate al punto di contatto dell’autorità interpellata. In caso di urgenza, la richiesta può essere formulata verbalmente, ma deve essere poi confermata per iscritto entro un termine ragionevole, salvo diversa indicazione dell’autorità interpellata. L’autorità richiedente può inoltre allegare documenti o materiale utile a motivare la richiesta.

Il modulo standard richiede di indicare, tra l’altro, il tipo di richiesta, i motivi, il contesto normativo, l’oggetto della collaborazione, eventuali richieste urgenti e, a seconda dei casi, informazioni tecniche su strumenti finanziari, persone coinvolte, date, sensibilità delle informazioni e possibili interessi di altre autorità.

Ricezione, trattamento e tempi di risposta

L’autorità interpellata deve inviare un avviso di ricevimento entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, utilizzando il modulo dell’allegato II. La risposta alla richiesta deve essere resa usando il modulo dell’allegato III e, di regola, trasmessa al punto di contatto dell’autorità richiedente.

L’autorità interpellata deve eseguire la richiesta in modo da consentire l’adozione delle misure regolamentari necessarie senza indebito ritardo, tenendo conto della complessità del caso e dell’eventuale coinvolgimento di terzi o di altre autorità.

Se prevede un ritardo superiore a 5 giorni lavorativi rispetto alla data di risposta indicata nell’avviso di ricevimento, l’autorità interpellata deve informarne la controparte. Quando la richiesta è urgente, le autorità concordano la frequenza degli aggiornamenti sul trattamento della pratica e la data prevista per la risposta. In ogni caso, devono collaborare per risolvere le eventuali difficoltà operative.

Acquisizione di dichiarazioni

Quando la richiesta include l’acquisizione di una dichiarazione, le autorità devono valutare una serie di profili giuridici e procedurali, tra cui:

  • i diritti della persona interessata;
  • il ruolo del personale delle due autorità;
  • l’eventuale assistenza di un rappresentante legale e la sua estensione;
  • la natura volontaria o coercitiva della dichiarazione, se pertinente;
  • se la persona è un testimone o oggetto di indagine;
  • il possibile uso della dichiarazione in un procedimento penale;
  • l’ammissibilità della dichiarazione nella giurisdizione dell’autorità richiedente;
  • le modalità di registrazione e la successiva certificazione o conferma.

Le autorità devono inoltre organizzare aspetti pratici come calendario, domande da porre, viaggi e traduzione, così da consentire al personale di operare efficacemente.

Verifiche in loco e indagini, anche congiunte

Se la richiesta concerne una verifica in loco o un’indagine, le autorità devono consultarsi per individuare il modo migliore di dare effetto utile alla collaborazione. Nel valutare se procedere congiuntamente, devono considerare il contenuto della richiesta, l’eventuale presenza di inchieste parallele con implicazioni transfrontaliere, il quadro normativo delle rispettive giurisdizioni, eventuali limiti giuridici e aspetti connessi al principio del ne bis in idem, l’allocazione delle risorse, il piano d’azione e la ripartizione delle attività.

Se l’autorità interpellata conduce direttamente la verifica o l’indagine, deve informare l’autorità richiedente sui progressi e formulare le proprie conclusioni in tempo utile. Se invece l’attività è condotta congiuntamente, le autorità devono mantenere un dialogo costante, coordinare la raccolta delle informazioni e dell’accertamento dei fatti, individuare le disposizioni giuridiche oggetto dell’analisi e, se del caso, concordare un piano d’azione comune, la valutazione dei vincoli procedurali e dei privilegi professionali, la strategia di comunicazione verso pubblico e media e l’uso delle informazioni scambiate.

Scambio spontaneo di informazioni

Il regolamento disciplina anche lo scambio spontaneo: se un’autorità dispone di informazioni che possono essere utili a un’altra autorità per i compiti previsti dalla MiFID II o dal regolamento (UE) n. 600/2014, le trasmette al punto di contatto dell’altra autorità in forma cartacea o elettronica. In caso di urgenza, può fare una comunicazione verbale iniziale, ma deve poi confermarla per iscritto entro un termine ragionevole, salvo diversa disposizione dell’autorità ricevente. In questo caso deve essere usato il modulo dell’allegato III, con specifica attenzione agli aspetti di riservatezza.

Notifica quando l’autorità del mercato regolamentato contatta membri o partecipanti remoti

Quando l’autorità competente di un mercato regolamentato contatta direttamente un membro o partecipante remoto, deve informare immediatamente l’autorità competente dello Stato membro d’origine utilizzando il modulo dell’allegato IV. La notifica può essere verbale in caso di urgenza, ma va poi confermata per iscritto entro un termine ragionevole, salvo diverso accordo con l’autorità destinataria.

Moduli standard e contenuti degli allegati

Gli allegati contengono i modelli standard per:

  • richiesta di collaborazione o scambio di informazioni (allegato I);
  • avviso di ricevimento (allegato II);
  • risposta alla richiesta e comunicazione di informazioni, con indicazioni anche sulla riservatezza (allegato III);
  • notifica della scelta di rivolgersi direttamente a un membro o partecipante remoto di un mercato regolamentato (allegato IV).

I moduli servono a uniformare le informazioni minime da scambiare, facilitando la cooperazione e la gestione dei profili di riservatezza e degli usi consentiti delle informazioni.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 3 gennaio 2018, in parallelo con la MiFID II. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Punti di contatto e elenco ESMA

Le autorità competenti designano punti di contatto per le richieste di collaborazione o di scambio di informazioni ai sensi degli articoli 80 e 81 della direttiva 2014/65/UE e pubblicano i relativi dati sui propri siti web. Tali dati sono comunicati all’ESMA, che mantiene e aggiorna un elenco dei punti di contatto a uso delle autorità competenti (articolo 1).

Presentazione delle richieste

Le richieste di collaborazione o di scambio di informazioni sono presentate in forma cartacea o elettronica usando il modulo dell’allegato I e trasmesse al punto di contatto dell’autorità interpellata. In caso di urgenza la richiesta può essere inizialmente formulata verbalmente, ma deve essere confermata per iscritto entro un termine ragionevole, salvo diversa indicazione dell’autorità interpellata. Possono essere allegati documenti o materiali di supporto (articolo 2).

Avviso di ricevimento

L’autorità interpellata invia un avviso di ricevimento entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, utilizzando il modulo dell’allegato II (articolo 3).

Risposta alla richiesta e tempi di esecuzione

La risposta deve essere resa in forma cartacea o elettronica mediante il modulo dell’allegato III e, salvo diversa indicazione, trasmessa al punto di contatto dell’autorità richiedente. L’autorità interpellata deve dare esecuzione senza indebito ritardo, tenendo conto della complessità della richiesta e dell’eventuale necessità di coinvolgere terzi o un’altra autorità (articolo 4).

Modalità di invio, gestione dei ritardi e cooperazione operativa

Le comunicazioni avvengono su supporto cartaceo o elettronico, scegliendo il mezzo più rapido e tenendo conto di riservatezza, tempi di trasmissione, volume dei documenti e facilità di accesso. L’autorità richiedente deve rispondere prontamente ai chiarimenti; se l’autorità interpellata prevede un ritardo superiore a 5 giorni lavorativi rispetto alla data di risposta indicata nell’avviso di ricevimento, ne informa l’autorità richiedente. Per richieste urgenti le autorità concordano la frequenza degli aggiornamenti e la data prevista di risposta; in ogni caso collaborano per risolvere eventuali difficoltà (articolo 5).

Acquisizione di dichiarazioni di persone

Quando la richiesta concerne l’acquisizione di una dichiarazione, le autorità devono considerare i diritti della persona, il ruolo dei rispettivi funzionari, l’eventuale assistenza di un rappresentante legale, la natura volontaria o coercitiva della dichiarazione, la posizione della persona come testimone o soggetto indagato, l’eventuale uso penale della dichiarazione, la sua ammissibilità nella giurisdizione dell’autorità richiedente, le modalità di registrazione e certificazione/conferma. Devono inoltre organizzarsi per gestire efficacemente l’operazione, includendo pianificazione delle date, lista delle domande, viaggi e traduzione (articolo 6).

Verifiche in loco e indagini, anche congiunte

Se la richiesta riguarda una verifica in loco o un’indagine, le autorità si consultano per individuare il modo migliore di dare effetto utile alla richiesta, valutando tra l’altro il contesto transfrontaliero, il quadro normativo delle due giurisdizioni, il possibile ne bis in idem, le istruzioni operative, la ripartizione delle risorse, un piano comune, le azioni da svolgere, la condivisione dei risultati e le altre questioni del caso. Se l’autorità interpellata svolge direttamente la verifica o l’indagine, aggiorna l’autorità richiedente e formula conclusioni in tempo utile. In caso di indagine o verifica congiunta, le autorità cooperano costantemente e possono concordare un piano d’azione comune, le limitazioni giuridiche, i privilegi professionali rilevanti, la strategia di comunicazione e l’uso previsto delle informazioni (articolo 7).

Scambio spontaneo di informazioni

Se un’autorità dispone di informazioni utili a un’altra autorità per l’esercizio dei compiti previsti dalla direttiva 2014/65/UE o dal regolamento (UE) n. 600/2014, le trasmette al punto di contatto dell’altra autorità in forma cartacea o elettronica. In caso di urgenza, può comunicarle verbalmente, salvo successiva conferma scritta entro un termine ragionevole. Deve usare il modulo dell’allegato III e indicare gli aspetti di riservatezza (articolo 8).

Notifica all’autorità dello Stato membro d’origine nei contatti con membri o partecipanti remoti

Se, ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE, l’autorità competente di un mercato regolamentato si rivolge direttamente a imprese di investimento che sono membri o partecipanti remoti, deve informare immediatamente l’autorità competente dello Stato membro d’origine usando il modulo dell’allegato IV, salvo diverso accordo scritto sui canali di comunicazione. In urgenza la notifica può essere inizialmente verbale, purché confermata per iscritto entro un termine ragionevole (articolo 9).

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 3 gennaio 2018. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (articolo 10).

Come è indicizzato

Materiemercati finanziarivigilanza prudenzialecooperazione tra autoritàscambio di informazionidiritto dei servizi finanziari

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