Regolamento (UE) 2017/981
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/981 della Commissione, del 7 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per la consultazione delle altre autorità competenti prima di concedere l'autorizzazione a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce il quadro operativo per la consultazione tra autorità competenti degli Stati membri prima del rilascio di talune autorizzazioni nel settore dei mercati degli strumenti finanziari. Definisce punti di contatto, moduli standard e termini procedurali per richiesta, ricezione e risposta, al fine di garantire uno scambio rapido, efficiente e riservato di informazioni. Sono inoltre previste regole sull’uso delle informazioni ricevute e sulla tutela della riservatezza e dei dati personali. Il regolamento si applica dal 3 gennaio 2018.
Norme tecniche di attuazione su moduli standard, modelli e procedure per la consultazione tra autorità competenti prima del rilascio dell’autorizzazione ai sensi della direttiva 2014/65/UE (MiFID II).
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità competenti degli Stati membri coinvolte nella procedura di consultazione preventiva prevista dall’articolo 84 della direttiva 2014/65/UE, prima della concessione dell’autorizzazione di cui all’articolo 7 della stessa direttiva. Riguarda esclusivamente lo scambio di informazioni tra autorità pubbliche competenti, mediante punti di contatto designati, e non disciplina direttamente i partecipanti al mercato. Le regole si applicano dal 3 gennaio 2018 ed è previsto che operino in coerenza temporale con le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva MiFID II.
Norme tecniche di attuazione per la consultazione tra autorità competenti prima dell’autorizzazione ai sensi della direttiva 2014/65/UE
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/981 della Commissione completa l’articolo 84 della direttiva 2014/65/UE, che impone una consultazione preventiva tra autorità competenti prima del rilascio di talune autorizzazioni nel settore MiFID II. L’obiettivo è uniformare canali, moduli e tempi dello scambio informativo, garantendo efficacia, tempestività, riservatezza e coerenza con il regime di protezione dei dati personali.
Finalità e contesto normativo
Il testo si fonda sui progetti di norme tecniche di attuazione elaborati dall’ESMA e richiama l’esigenza di assicurare un funzionamento ordinato dei mercati finanziari. Nei considerando si sottolinea che le autorità dovrebbero designare punti di contatto dedicati, così da agevolare la comunicazione prima della concessione dell’autorizzazione. Si precisa inoltre che moduli e procedure devono consentire il trattamento riservato delle informazioni scambiate e il rispetto della normativa UE sul trattamento e trasferimento dei dati personali.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le disposizioni si applicano alle autorità competenti degli Stati membri coinvolte nella consultazione preventiva prevista dall’articolo 84 della direttiva 2014/65/UE, in relazione alla concessione dell’autorizzazione di cui all’articolo 7 della stessa direttiva. Il regolamento non disciplina direttamente gli intermediari o gli operatori di mercato, ma il coordinamento amministrativo tra autorità nazionali. La disciplina è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in applicazione dal 3 gennaio 2018.
Punti di contatto e pubblicità delle informazioni
Ogni autorità competente deve designare un punto di contatto per le comunicazioni connesse al regolamento e pubblicarne i riferimenti sul proprio sito web. Le informazioni relative a tali contatti devono essere trasmesse all’ESMA, che mantiene e pubblica un elenco aggiornato dei punti di contatto utilizzabile dalle autorità competenti. Questa infrastruttura serve a rendere più rapida e tracciabile la cooperazione inter-amministrativa.
Richiesta di consultazione
La richiesta di consultazione può essere inviata in forma cartacea o elettronica al punto di contatto dell’autorità da consultare. L’autorità richiedente deve utilizzare il modulo standard di cui all’allegato I e può allegare documentazione o materiale di supporto ritenuto necessario. Il modulo contempla anche l’indicazione di eventuali altre autorità interessate, eventuali richieste precedenti, le informazioni specifiche richieste e le cautele in materia di riservatezza.
Avviso di ricevimento e tempi di risposta
L’autorità destinataria deve confermare il ricevimento della richiesta entro cinque giorni lavorativi, usando il modulo dell’allegato II. La risposta deve essere resa in forma cartacea o elettronica, di regola al punto di contatto dell’autorità richiedente, e deve essere inviata il prima possibile e comunque entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Nel modulo di risposta, allegato III, l’autorità destinataria può inserire chiarimenti, informazioni raccolte e ulteriori elementi essenziali che potrebbero incidere sulla concessione dell’autorizzazione.
Gestione dei ritardi e coordinamento con il termine per l’autorizzazione
Se l’autorità destinataria prevede di non rispettare il termine di 60 giorni lavorativi, deve informare senza ritardo l’autorità richiedente, spiegando le ragioni del ritardo e indicando la data prevista per la risposta. Deve inoltre mantenere aggiornato lo stato di avanzamento della risposta. Qualora il termine non sia rispettato, le informazioni devono comunque essere trasmesse in modo da consentire l’adozione tempestiva di eventuali provvedimenti, nel rispetto del termine previsto dall’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE.
Modalità operative e cooperazione tra autorità
Le comunicazioni relative alla richiesta e alla risposta devono avvenire con il mezzo più rapido disponibile tra quelli consentiti, tenendo conto della riservatezza, dei tempi di trasmissione, del volume dei documenti e della facilità di accesso alle informazioni. L’autorità richiedente è tenuta a rispondere prontamente a eventuali richieste di chiarimento. Se le informazioni richieste sono detenute da un’altra autorità competente dello stesso Stato membro, l’autorità destinataria deve reperirle e trasmetterle. Le autorità devono cooperare per superare eventuali difficoltà nell’esecuzione della richiesta e per integrare lo scambio informativo qualora emergano nuovi elementi nel corso del procedimento autorizzatorio.
Consultazione verbale negli ultimi 30 giorni lavorativi
In deroga alla regola della forma scritta o elettronica, negli ultimi 30 giorni lavorativi prima della scadenza del termine per la valutazione della domanda di autorizzazione la richiesta di consultazione può essere formulata verbalmente. In tal caso, l’autorità richiedente deve successivamente confermarla per iscritto, salvo che l’autorità destinataria disponga diversamente.
Uso successivo delle informazioni e riservatezza
Il regolamento disciplina anche l’uso delle informazioni scambiate. Se le informazioni ricevute vengono riprodotte nella risposta dell’autorità richiedente alla domanda di autorizzazione, quest’ultima deve informare preventivamente l’autorità che le ha fornite, prima di comunicarle al richiedente l’autorizzazione. Inoltre, se è richiesta la divulgazione di informazioni ricevute da un’altra autorità competente, l’autorità destinataria deve avvisare l’autorità originaria prima della divulgazione e far valere, se opportuno, le esenzioni o prerogative previste dalla legge. Il regolamento ribadisce che le informazioni devono essere trattate in modo riservato e nel rispetto della normativa UE sulla protezione dei dati.
Moduli allegati
Gli allegati I, II e III contengono rispettivamente il modulo standard per la richiesta di consultazione, il modulo per l’avviso di ricevimento e il modulo per la risposta. Tali modelli includono elementi essenziali quali numero di riferimento, data, identificazione del mittente e del destinatario, oggetto della procedura, informazioni richieste, chiarimenti, riservatezza e, per il modulo di risposta, eventuali altre informazioni essenziali che possano influire sulla concessione dell’autorizzazione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 3 gennaio 2018. In quanto regolamento di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Designazione dei punti di contatto
Le autorità competenti devono designare punti di contatto per le comunicazioni ai sensi del regolamento e pubblicarne i recapiti sui rispettivi siti web. Le informazioni sui punti di contatto vanno trasmesse anche all’ESMA, che aggiorna e pubblica sul proprio sito l’elenco dei contatti ad uso delle autorità competenti.
Richiesta di consultazione e modulo standard
La richiesta di consultazione è trasmessa in forma cartacea o elettronica al punto di contatto dell’autorità competente da consultare. L’autorità richiedente deve compilare il modulo dell’allegato I e può allegare documenti o materiali di supporto ritenuti necessari.
Avviso di ricevimento
L’autorità destinataria deve inviare un avviso di ricevimento entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, utilizzando il modulo dell’allegato II.
Risposta alla consultazione e termine massimo
L’autorità destinataria risponde in forma cartacea o elettronica, di regola al punto di contatto dell’autorità richiedente. Deve fornire, compilando il modulo dell’allegato III, le informazioni richieste e ogni eventuale parere o riserva sulla concessione dell’autorizzazione, nonché ogni altra informazione essenziale, il prima possibile e comunque entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
Gestione dei ritardi e coordinamento con il termine di autorizzazione
Se prevede di non rispettare il termine di 60 giorni lavorativi, l’autorità destinataria deve informare prontamente la richiedente, indicando motivi del ritardo e data prevista della risposta, e aggiornarla regolarmente. Se non riesce comunque a rispettare il termine, deve trasmettere le informazioni in modo da consentire l’adozione rapida di eventuali misure necessarie nel rispetto del termine di cui all’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE.
Regole procedurali e cooperazione tra autorità
Le autorità devono usare il mezzo più rapido compatibile con riservatezza, tempi di trasmissione, volume dei documenti e facilità di accesso alle informazioni. L’autorità richiedente deve rispondere prontamente agli eventuali chiarimenti. Se le informazioni sono detenute da un’altra autorità competente dello stesso Stato membro, l’autorità destinataria le acquisisce e le trasmette. Le autorità cooperano per risolvere difficoltà ed estendere lo scambio di informazioni se emergono nuovi elementi nel corso del procedimento.
Consultazione verbale in prossimità della scadenza
In deroga alle forme ordinarie, negli ultimi 30 giorni lavorativi prima del termine per la valutazione della domanda di autorizzazione la richiesta può essere formulata verbalmente, purché sia successivamente confermata per iscritto dall’autorità richiedente, salvo diverso avviso dell’autorità destinataria.
Utilizzo e divulgazione delle informazioni
Se le informazioni fornite dalla destinataria sono riportate nella risposta dell’autorità richiedente alla domanda di autorizzazione, quest’ultima deve informare preventivamente l’autorità destinataria prima di informare il richiedente l’autorizzazione. In caso di richiesta di divulgazione di informazioni ricevute da un’altra autorità competente, l’autorità destinataria deve notificare la divulgazione all’autorità originaria e, se del caso, invocare le esenzioni o prerogative previste dalla legge.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 3 gennaio 2018. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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