Regolamento (UE) 2017/962
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/962 della Commissione, del 7 giugno 2017, che sospende l'autorizzazione dell'etossichina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie e categorie di animali (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento sospende l’autorizzazione dell’etossichina come additivo per mangimi, ritenendo non più soddisfatte le condizioni di sicurezza richieste dal regolamento (CE) n. 1831/2003. La sospensione interviene in attesa di dati supplementari su sicurezza ed efficacia, dopo un parere EFSA che non consentiva conclusioni favorevoli per animali, consumatori e ambiente. Per evitare effetti immediati sproporzionati sulla filiera, il testo introduce un sistema articolato di misure transitorie per scorte esistenti, materie prime per mangimi di origine marina e determinati preparati di additivi. È inoltre previsto un riesame del provvedimento entro il 31 dicembre 2020 o prima, se l’Autorità emette un parere sfavorevole.
Sospensione dell’autorizzazione dell’etossichina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie e categorie di animali, con disciplina di misure transitorie per il ritiro dal mercato e l’utilizzo delle scorte.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori della filiera dei mangimi nell’Unione europea che producono, immettono sul mercato o utilizzano l’additivo etossichina (voce E 324 del registro degli additivi per mangimi), le sue premiscele, le materie prime per mangimi e i mangimi composti che lo contengono. Riguarda in particolare anche specifiche materie prime per mangimi di origine marina di cui alla voce 7.1.2 e al capitolo 10 del catalogo delle materie prime per mangimi, nonché determinati preparati di additivi (vitamine, carotenoidi e coloranti liposolubili) autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003. Si applica nell’intero territorio dell’Unione ed è testo rilevante ai fini del SEE; prevede termini transitori differenziati per l’immissione sul mercato e l’uso dei prodotti, a partire dal 28 giugno 2017, con riesame entro il 31 dicembre 2020. Sono escluse non in termini assoluti ma di fatto dal regime immediato alcune categorie di prodotti cui si applicano deroghe temporanee specifiche.
Sospensione dell’autorizzazione dell’etossichina come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/962 della Commissione interviene nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale. La misura è adottata perché la valutazione scientifica disponibile non consente di confermare la sicurezza dell’etossichina per animali, consumatori e ambiente, né la sua efficacia al livello d’uso proposto.
Contesto normativo e ragioni della misura
L’etossichina era stata autorizzata a tempo indeterminato ai sensi della direttiva 70/524/CEE ed era poi confluita nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente. A seguito della domanda di autorizzazione presentata il 21 settembre 2010 come additivo tecnologico, l’EFSA, nel parere del 21 ottobre 2015, ha rilevato lacune informative rilevanti: mancavano dati sufficienti per valutare l’esposizione e la sicurezza, non era possibile escludere la genotossicità di un metabolita, l’etossichina-chinone-immina, e la p-fenetidina, impurità del prodotto, era ritenuta un possibile mutageno. Di conseguenza, la Commissione conclude che l’autorizzazione esistente non soddisfa più le condizioni dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Sospensione dell’autorizzazione
L’articolo 1 dispone la sospensione dell’autorizzazione dell’additivo etossichina, identificato come voce E 324 del registro degli additivi per mangimi di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1831/2003. La sospensione è espressamente collegata all’attesa di dati supplementari che possano consentire una nuova valutazione della sicurezza e dell’efficacia.
Dati supplementari e possibile revisione della misura
Dai considerando emerge che il richiedente si è impegnato a produrre una serie di studi supplementari, in ordine di priorità, con ultimo risultato atteso entro luglio 2018. Tali studi riguarderebbero: caratterizzazione dell’additivo e delle sue impurezze/prodotti di degradazione, genotossicità dell’etossichina-chinone-immina, metabolismo e residui nelle specie bersaglio, sicurezza per gli animali bersaglio e valutazione del rischio ambientale. È inoltre previsto un impegno a ridurre progressivamente la p-fenetidina a 2,5 ppm entro giugno 2017 e a presentare un metodo di analisi adeguato, da accettare sulla base della relazione del laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
Misure transitorie generali
Per evitare discontinuità immediate nella filiera, l’articolo 2 introduce un regime transitorio generale:
- le scorte esistenti dell’etossichina e delle premiscele che la contengono possono essere immesse sul mercato fino al 28 settembre 2017 e utilizzate fino al 28 dicembre 2017;
- le materie prime per mangimi e i mangimi composti prodotti con etossichina o con premiscele che la contengono possono essere immessi sul mercato fino al 28 dicembre 2017 e utilizzati fino al 28 marzo 2018. Tutti questi prodotti devono essere gestiti conformemente alle norme applicabili prima del 28 giugno 2017.
Deroga specifica per materie prime per mangimi di origine marina
L’articolo 3 prevede una deroga più ampia per l’uso dell’etossichina in materie prime per mangimi di origine marina di cui alla voce 7.1.2 e al capitolo 10 del catalogo delle materie prime per mangimi del regolamento (UE) n. 68/2013. In questo caso:
- l’additivo etossichina e le premiscele che lo contengono possono restare sul mercato fino al 30 settembre 2019, purché l’etichetta indichi la destinazione d’uso;
- le materie prime prodotte con tali prodotti possono essere immesse sul mercato fino al 31 dicembre 2019;
- i mangimi composti prodotti con tali materie prime possono essere immessi sul mercato fino al 31 marzo 2020;
- l’uso dei prodotti è consentito fino a 3 mesi dopo le rispettive date di immissione sul mercato. La deroga risponde alla particolare sensibilità all’ossidazione di farine e oli di pesce e al ruolo nutrizionale di tali materie prime, per le quali non è stato ritenuto possibile un sostituto immediato altrettanto idoneo.
Deroga specifica per determinati preparati di additivi
L’articolo 4 introduce un secondo regime transitorio speciale per l’impiego dell’etossichina in specifici preparati di additivi autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare preparati di vitamine A, D, E, K, luteina, zeaxantina, estere etilico dell’acido beta-apo-8′-carotenoico, citranaxantina, capsantina, astaxantina, astaxantina dimetildisuccinato, cantaxantina e beta-carotene. In sintesi:
- l’etossichina destinata a tali preparati può essere immessa sul mercato fino al 31 marzo 2018, con indicazione in etichetta della destinazione;
- i preparati contenenti etossichina e le relative premiscele possono essere immessi sul mercato fino al 30 giugno 2018;
- le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti tali prodotti possono essere immessi sul mercato fino al 30 settembre 2018;
- l’uso è ammesso fino a 3 mesi dopo ciascuna data. La ratio è evitare un impatto improvviso sulla disponibilità di micronutrienti essenziali e sulle prestazioni zootecniche, dato che l’etossichina è usata per proteggere sostanze molto sensibili all’ossidazione e al trattamento termico.
Riesame, entrata in vigore e applicazione
L’articolo 5 prevede il riesame del regolamento entro il 31 dicembre 2020 e, in ogni caso, qualora l’Autorità adotti un parere non favorevole sulla sicurezza o sull’efficacia dell’etossichina. L’articolo 6 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Sospensione dell’autorizzazione dell’etossichina
L’autorizzazione dell’additivo etossichina, già concessa dalla direttiva 70/524/CEE ed estesa dal regolamento (CE) n. 1831/2003, è sospesa. La sospensione riguarda la voce E 324 del registro degli additivi per mangimi di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Motivazione della sospensione e mancata conferma di sicurezza/efficacia
La Commissione fonda la misura sul parere EFSA del 21 ottobre 2015, che non ha consentito di concludere sulla sicurezza dell’additivo per animali bersaglio, consumatori e ambiente, anche per mancanza di dati sull’esposizione e sulla genotossicità dell’etossichina-chinone-immina e per la possibile mutagenicità della p-fenetidina. Non risultano neppure confermate l’efficacia al livello d’uso proposto e l’assenza di effetti sfavorevoli sulla salute animale o umana o sull’ambiente, con conseguente venir meno delle condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Misure transitorie generali per scorte, premiscele, materie prime e mangimi composti
Le scorte esistenti dell’etossichina e delle premiscele che la contengono possono essere immesse sul mercato fino al 28 settembre 2017 e utilizzate fino al 28 dicembre 2017. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti prodotti con etossichina o con premiscele che la contengono possono essere immessi sul mercato fino al 28 dicembre 2017 e utilizzati fino al 28 marzo 2018, secondo le norme vigenti prima del 28 giugno 2017.
Deroga per materie prime per mangimi di origine marina
In deroga al regime generale, l’etossichina e le premiscele destinate a essere incorporate nelle materie prime per mangimi di cui alla voce 7.1.2 e al capitolo 10 del catalogo istituito dal regolamento (UE) n. 68/2013 possono continuare a essere immesse sul mercato fino al 30 settembre 2019, purché l’etichetta indichi che sono destinate a tali materie prime. Le materie prime così prodotte possono essere immesse sul mercato fino al 31 dicembre 2019, e i mangimi composti prodotti con esse fino al 31 marzo 2020. L’uso dei prodotti è ammesso fino a 3 mesi dopo ciascuna delle date di immissione sul mercato.
Deroga per determinati preparati di additivi
In deroga al regime generale, l’etossichina destinata a essere incorporata in specifici preparati di additivi autorizzati può essere immessa sul mercato fino al 31 marzo 2018, con indicazione in ეტichetta della destinazione d’uso. I preparati di additivi contenenti etossichina e le relative premiscele possono essere immessi sul mercato fino al 30 giugno 2018, mentre le materie prime per mangimi e i mangimi composti che li contengono possono esserlo fino al 30 settembre 2018. Anche qui l’uso è consentito fino a 3 mesi dopo le rispettive date. I preparati interessati includono vitamine A, D, E e K, luteina, zeaxantina, estere etilico dell’acido beta-apo-8′-carotenoico, citranaxantina, capsantina, astaxantina, astaxantina dimetildisuccinato, cantaxantina e beta-carotene.
Obbligo di riesame
Il regolamento deve essere riesaminato entro il 31 dicembre 2020 e comunque dopo l’adozione da parte dell’Autorità di un parere non favorevole sulla sicurezza o sull’efficacia dell’etossichina.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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