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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08186/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

Il ricorrente, condannato in appello per truffa, ha proposto ricorso per cassazione deducendo con due motivi violazione di legge e vizi di motivazione. In primo luogo ha contestato la configurabilità del reato di truffa, sostenendo che mancassero gli elementi oggettivo e soggettivo e che la condotta potesse al più integrare la diversa fattispecie di cui all'art. 489, comma 2, c.p., peraltro non più prevista come reato. In secondo luogo ha censurato il mancato mutamento della qualificazione giuridica da truffa a falsità/uso di atto falso, chiedendo una diversa ricostruzione del fatto. La Corte ha ritenuto il primo motivo sostanzialmente reiterativo delle doglianze già respinte in appello e quindi non specifico; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché volto a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove in sede di legittimità, a fronte di una motivazione di merito ritenuta logica e completa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello fosse immune da vizi, perché la condotta consistita nella produzione di un documento contraffatto, mai sottoscritto dalla persona offesa, al fine di ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, integra artifici e raggiri e consente di affermare sia l'elemento oggettivo sia quello soggettivo del reato di truffa. Ha escluso, inoltre, la possibilità di riqualificare la condotta nel diverso reato invocato dalla difesa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    La produzione e utilizzazione di un documento falso, impiegato per ottenere un decreto ingiuntivo e conseguire un ingiusto profitto, integra gli artifici e raggiri della truffa; la consapevolezza di attestare circostanze non veritiere fonda anche l'elemento soggettivo.

  • art. 489 c.p.

    La diversa qualificazione invocata dalla difesa è stata esclusa; la condotta non è stata ricondotta alla falsità/uso di atto falso, ma alla truffa, in base alla ricostruzione fattuale dei giudici di merito.

  • Cassa delle ammende

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, è stata applicata la sanzione pecuniaria prevista a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che si limiti a riproporre le stesse censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione di merito.
  • La produzione di un documento falso, utilizzato per ottenere un provvedimento giudiziale e conseguire un vantaggio patrimoniale, può integrare il reato di truffa quando costituisca l'artificio o raggiro causalmente efficiente rispetto all'ingiusto profitto.
  • La richiesta di diversa qualificazione giuridica del fatto è inammissibile quando presuppone una nuova valutazione delle emergenze istruttorie e una ricostruzione alternativa dei fatti non consentita al giudice di legittimità.
  • La specificità del motivo di ricorso richiede una critica argomentata alla sentenza impugnata; la mera reiterazione di doglianze già disattese determina l'inammissibilità del motivo.
  • Quando il giudice di merito ha fornito una motivazione logica e coerente sulla sussistenza degli artifici, dei raggiri, dell'elemento soggettivo e del profitto, la qualificazione della condotta come truffa non può essere sovvertita in cassazione solo mediante una diversa lettura del fatto.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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