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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01709/2026 del 15/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza di riesame che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309/1990 (con aggravante per numero di persone >10). I motivi di ricorso denunciavano: (1) l'omessa trasmissione nei termini dei supporti informatici contenenti i flussi telematici delle intercettazioni, con conseguente violazione del diritto di difesa e perdita di efficacia della misura cautelare; (2) vizio di motivazione nella ritenuta sanatoria del precedente annullamento per la mancata discovery (sostendo che l'avviso di conclusione indagini non equivalga a trasmissione integrale e che l'istanza del 18/6/2025 per la trasmissione dei supporti sarebbe rimasta inevasa); (3) insufficienza e carenza della valutazione circa l'attualità del pericolo di reiterazione e la proporzionalità/adeguatezza della custodia in carcere, contestando la qualità delle dichiarazioni del collaboratore e l'interpretazione delle risultanze della perquisizione e del denaro rinvenuto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza della Cassazione avesse accertato una nullità a regime intermedio ex art. 178, lett. c) (annullamento con rinvio) e non l'automatica inutilizzabilità delle intercettazioni; ha verificato che, dopo la pronuncia rescindente, l'Ufficio di Procura aveva effettivamente reso disponibili gli atti (supporti informatici e documenti) e che l'avviso di conclusione indagini indicava la depositazione e la consultabilità del materiale, sicché il vizio era stato sanato. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha motivatamente valorizzato le dichiarazioni del collaboratore, gli esiti della perquisizione (denaro occultato in mazzette sigillate) e altri elementi indiziari che indicano un ruolo attivo e continuativo della Papaleo nell'associazione: la presunzione relativa di necessità della custodia in carcere ex art. 275, comma 3, è stata applicata e non efficacemente confutata dalla difesa. Conseguentemente il provvedimento di riesame è stato confermato; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e disposta la trasmissione per gli adempimenti relativi allo stato di custodia.

Norme richiamate

  • art. 74 d.p.r. n. 309/1990

    Norma sostanziale che disciplina il reato di traffico di sostanze stupefacenti; il fatto contestato è stato inquadrato in questa fattispecie con aggravante per numero di persone.

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato l'annullamento a regime intermedio disposto dalla Cassazione per violazione delle garanzie difensive, che impone il rinvio al giudice del riesame per nuovo giudizio ma non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle intercettazioni salvo i casi di cui all'art. 271, comma 1.

  • art. 271, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato per chiarire che l'inutilizzabilità delle intercettazioni si verifica solo nelle ipotesi previste da questa disposizione, non automaticamente per ogni lesione difensiva.

  • art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen.

    Riferito dai difensori in relazione ai termini per la trasmissione dei supporti informatici; la Corte ha tuttavia valutato che, dopo il deposito e la messa a disposizione degli atti, il presunto mancato adempimento non comportava l'automatica perdita di efficacia della misura.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    L'avviso di conclusione delle indagini è stato considerato idoneo a rendere disponibile la documentazione investigativa e i supporti informatici per la consultazione dalla difesa, venendo così meno la necessità di ulteriori istanze di autorizzazione alla visione.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte ha confermato la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere, rilevando che tale presunzione prevale e non è superata dalle sole eccezioni basate sul decorso del tempo.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamata indirettamente nel confronto con l'art. 275; la norma generale non prevale sulla presunzione speciale prevista per la custodia in carcere.

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Citata nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori: esse richiedono conferme esterne quando sono utilizzate come fondamento probatorio, ma possono integrare e confermare altri elementi di prova con onere probatorio meno stringente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico della ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per gli adempimenti da compiere a seguito dello stato di custodia cautelare dell'indagata (comunicazioni e formalità procedurali).

Massime di principio

  • La mancata messa a disposizione dei supporti di intercettazione può integrare una nullità a regime intermedio (annullamento con rinvio) ma non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle intercettazioni salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
  • Dopo un ordine di annullamento e rinvio, il giudice del riesame valuta se il vizio sia stato sanato dalla successiva messa a disposizione degli atti: il deposito e la consultabilità effettiva possono correggere il vizio procedurale.
  • L'avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis) che indica il deposito della documentazione può rendere disponibile il materiale alla difesa e ridurre l'onere di ulteriori istanze, salvo prova contraria della sua inesistenza o incompletezza.
  • Il carico della prova circa la persistenza di un'omessa messa a disposizione può gravare sul PM quando la difesa allega fatti; tuttavia la difesa deve dimostrare che la richiesta è rimasta inevasa fino al punto rilevante del procedimento.
  • La presunzione relativa di necessità della custodia in carcere ex art. 275, comma 3, è forte: per superarla la difesa deve fornire elementi concreti e non limitarsi a contestazioni generiche o al decorso del tempo.
  • Le dichiarazioni di collaboratori, se integrate e confermate da altre risultanze (perquisizioni, intercettazioni, modalità di occultamento di denaro), possono legittimare la misura cautelare anche se non costituiscono prova autonoma piena.
  • Nelle ipotesi di contestazione sulla proporzionalità della misura, occorre richiedere e produrre elementi che dimostrino l'adeguatezza di misure meno afflittive (es. documentazione reddituale, elementi concreti che escludano rischio di reiterazione).

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