Cassazione Civile, Sentenza n. 11928/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Romano chiedeva che Cerciello arretrasse l'edificio ritenuto realizzato in violazione delle norme sulle distanze legali e il risarcimento del danno. In primo grado il Tribunale di Nola aveva rigettato la domanda applicando il principio della prevenzione; la Corte d'Appello di Napoli ha confermato il rigetto ritenendo applicabile il secondo comma dell'art. 879 c.c. perché fra i fondi intercorre una "traversa" inserita nella viabilità comunale e gravata da servitù di uso pubblico; Romano ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di norme sulle distanze e omesso esame di fatti decisivi, nonché omissione di pronuncia sul risarcimento dei danni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile la costituzione del nuovo difensore per mancata procura autenticata secondo l'art. 83 c.p.c. nella formulazione ratione temporis; sul merito ha confermato che la Corte territoriale ha correttamente accertato l'esistenza di una servitù di uso pubblico sulla traversa (anche sulla base di delibere comunali, numeri civici, inserimento nello stradario e precedente giudicato) e che, pertanto, il secondo comma dell'art. 879 c.c. è applicabile anche se la strada è di proprietà privata ma assoggettata a servitù pubblica. Di conseguenza la normativa sulle distanze non si applica e non è dovuto alcun arretramento o risarcimento per violazione di distanze. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio di legittimità (liquidate in €4.700,00 più accessori) e resta possibile l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 879 c.c.
L'esenzione dal rispetto delle distanze legali prevista per costruzioni a confine con piazze e vie pubbliche si estende anche alle strade di proprietà privata gravate da servitù pubbliche di passaggio: ciò che rileva è l'uso pubblico concreto della strada, non la titolarità proprietaria.
art. 825 c.c.
Richiamato come riferimento normativo per la servitù di uso pubblico, in quanto la traversa è stata ritenuta gravata da servitù di uso pubblico ai sensi e per gli effetti di tale norma.
art. 22 l. n. 2248 del 1865, allegato F
Richiama la presunzione di demanialità delle aree e degli spazi adiacenti alle strade comunali o aperti sul suolo pubblico; la Corte ha ritenuto applicabile la presunzione in base alla conformazione e all'apertura della traversa sulla via principale.
art. 83 c.p.c.
testo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 45 della l. n. 69 del 2009 (ratione temporis)
Per i giudizi iniziati prima del 2009 la procura speciale per la cassazione deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata; in mancanza la costituzione del difensore è inammissibile.
art. 360 c.p.c.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
Gli artt. citati sono stati richiamati come gravi motivi di cassazione dedotti dal ricorrente (violazione di legge, omesso esame di fatti decisivi, violazione dell'art.132 c.p.c.); la Corte ha però ritenuto le doglianze inammissibili o infondate poiché impugnavano valutazioni di fatto riservate al giudice del merito o discutevano questioni già correttamente esaminate.
art. 132 c.p.c.
La censura per omessa pronuncia sul danno è stata esclusa in quanto, accertata l'inapplicabilità della disciplina sulle distanze (per la presenza della strada pubblica), non poteva sussistere la domanda risarcitoria fondata sulla violazione di norme non applicabili.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- Una strada privata può essere considerata, ai fini dell'esenzione dalle distanze legali (art. 879 c.c.), 'publica' se risulta gravata da servitù di uso pubblico o è effettivamente utilizzata da una collettività indeterminata: ciò che conta è l'uso concreto più che la proprietà formale.
- La prova della destinazione ad uso pubblico può desumersi da atti pubblici (delibere comunali, inserimento nello stradario), segnaletica/toponomastica, numerazione civica, servizi comunali esercitati e precedenti accertamenti giudiziari; la presunzione insita nell'iscrizione nello stradario è semplice e può essere contrastata solo con prove concrete.
- Le valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito (accertamento dell'esistenza di servitù, uso pubblico, conformazione della strada) sono riservate e difficilmente rivedibili in Cassazione se fondate e motivate; il ricorso in Cassazione non è lo strumento per riformulare valutazioni probatorie.
- Se è accertata l'applicabilità del secondo comma dell'art. 879 c.c., le azioni volte a ottenere l'arretramento dell'edificio o il risarcimento per violazione delle distanze risultano inattuabili perché la normativa sulle distanze non trova applicazione.
- In processi iniziati prima del 2009 la procura speciale per la cassazione richiede forma pubblica o autenticata: la mancata osservanza di tali formalità può rendere inammissibile la costituzione del difensore e compromettere il ricorso.
- Quando si contesta la natura pubblica di una strada iscritta nello stradario, è necessario fornire prove concrete e solide dell'uso privato esclusivo o della mancanza di servizio pubblico; semplici deduzioni o affermazioni non sono sufficienti a sovvertire la presunzione.
- Se nella causa sono già stati pronunciati e consolidati accertamenti (delibere comunali, precedenti sentenze) relativi alla natura della strada, tali elementi rafforzano la posizione della parte resistente e rendono meno probabile il successo di impugnazioni basate su ricostruzioni alternative dei fatti.
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