Cassazione Penale, Sentenza n. 18081/2023 del 02/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma che confermava il decreto di sequestro probatorio relativo a numerose etichette per memorie RAM trovate in un pacco postale proveniente da Hong Kong e destinato alla società amministrata dal ricorrente. Il ricorso articolava due motivi principali: 1) vizio di motivazione e omissione nella valutazione della documentazione depositata dalla difesa (violazione di norme processuali e costituzionali); 2) mancata verifica della qualificazione giuridica della condotta e dell'elemento di pertinenzialità delle etichette sequestrate, non essendo emerso alcun elemento che ricondusse il materiale al ricorrente, considerato anche l'esito negativo della perquisizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la conferma del sequestro probatorio, individuando il fumus commissi delicti nella corrispondenza tra attività svolta dalla società del ricorrente (settore informatico), il destinatario specifico del pacco e la richiesta di etichette tramite mail; inoltre perizie avevano indicato la non originalità di alcune etichette. I profili sollevati in ricorso sono stati considerati generici o costituiscono deduzioni di fatto non rilevanti in sede di legittimità. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 474 cod. pen.
Norma che disciplina la contraffazione di marchi e segni distintivi; la Corte ha ritenuto che gli oggetti sequestrati potessero costituire corpo del reato ai sensi di questa disposizione, giustificando il sequestro probatorio.
art. 324 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il riesame dei provvedimenti cautelari; è la norma di cui si è avvalso il Tribunale del riesame per confermare il decreto di sequestro emesso dal pubblico ministero.
art. 56 cod. pen.
Disciplina il tentativo; la Corte osserva che la diversa qualificazione della condotta come tentativo non è stata dedotta con indicazione delle conseguenze favorevoli e, quindi, non presenta interesse processuale per il ricorso.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita la possibilità di impugnazione in cassazione ai motivi ammessi; la Corte ha rilevato che molti rilievi del ricorrente erano di fatto e non di diritto, rendendo il ricorso inammissibile per violazione di questo principio.
art. 606, lett. b), c) e) cod. proc. pen.
Indica i motivi di ricorso per cassazione (vizio di motivazione e violazione di legge); la Corte ha ritenuto che le censure mosse fossero generiche o fattuali e quindi non rientrassero nei profili di legittimità richiesti.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
art. 125, comma 3; art. 121; art. 322; art. 309 n.9; art. 234 cod. proc. pen.; art. 116 Costituzione; art. 253, 259, 354, 356 cod. proc. pen.
Norme richiamate nei motivi di ricorso (principi processuali e norme procedurali varie). La Corte non ha ritenuto che dall'esame emergessero violazioni di tali norme gravanti sul provvedimento impugnato, anche perché le doglianze erano generiche e non specificavano omissioni documentali concrete.
Massime di principio
- Il sequestro probatorio è legittimo quando sussiste un collegamento immediato e rilevante tra i beni sequestrati e l'illecito ipotizzato (fumus commissi delicti), anche se la posizione dell'indagato non è ancora definitivamente qualificata.
- In Cassazione non sono ammissibili censure meramente di fatto o generiche: il ricorrente deve individuare chiaramente violazioni di legge o vizio di motivazione specifico e dimostrare l'omissione di atti/documenti rilevanti.
- La mancata emersione di elementi favorevoli in sede di perquisizione non esclude necessariamente la sussistenza del fumus quando altri elementi (destinazione del pacco, attività della società, comunicazioni mail, risultati peritali) collegano i beni al reato.
- La contestazione di diversa qualificazione del fatto (es. tentativo vs consumazione) rileva solo se il ricorrente indica le conseguenze concrete favorevoli derivanti dalla riclassificazione; altrimenti è inidonea a fondare interesse al gravame.
- L'inammissibilità o il rigetto del ricorso per cassazione può comportare condanne per spese e sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare preventivamente la fondatezza giuridica dei motivi proposti.
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