Sentenza n. 9337/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento della Questura di Roma sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata il 25 giugno 2024
Esito
Favorevole al resistente (questura e ministero)
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Roma sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Nel corso del giudizio, la Questura ha comunicato di avere rilasciato il provvedimento richiesto. All’udienza il giudice ha avvisato le parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile sopravvenuta improcedibilità del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’amministrazione ha adottato il provvedimento richiesto e la domanda avverso il silenzio non aveva più utilità pratica. Ai fini della regolazione delle spese, il giudice ha applicato il principio della soccombenza virtuale, ritenendo che, al momento della presentazione dell’istanza del 25 giugno 2024, non risultassero motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di rinnovo. Le spese sono state quindi poste a carico delle amministrazioni resistenti e liquidate in euro 1.000, oltre spese generali, IVA, CPA e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice deve dare alle parti avviso della possibile rilevazione d’ufficio di una causa di improcedibilità emersa nel corso del giudizio, consentendo il contraddittorio sulla relativa questione.
Massime di principio
- La domanda avverso il silenzio-inadempimento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione adotta il provvedimento richiesto, facendo venir meno l’utilità concreta dell’accertamento giudiziale del silenzio.
- Quando il giudizio sul silenzio diviene improcedibile per sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso sulla domanda originaria.
- La sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese se il ritardo nell’esercizio del potere ha reso necessario il ricorso e, secondo una valutazione prognostica, l’amministrazione sarebbe risultata soccombente nel giudizio sul silenzio.
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