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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8326/2024 del 27/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di rinvio della Corte d'appello che, limitatamente al capo 35), aveva riqualificato il reato originariamente contestato come cessione di cocaina (valore almeno 400 euro) in una fattispecie di droga "leggera" ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/90 per omessa motivazione sul tipo di sostanza. Il ricorrente deduceva: (i) violazione di legge e vizio di motivazione sull'accertamento della natura dello stupefacente, sostenendo che le intercettazioni non provavano la cessione di droga; (ii) mancata applicazione del comma 5 dell'art. 73 (riguardo al dato quantitativo); (iii) errata applicazione della recidiva basata sui precedenti; (iv) vizio nel computo del trattamento sanzionatorio e degli aumenti di pena, con conseguente errata determinazione dell'effetto mitigatorio della riqualificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione (rilevando che le questioni sollevate erano estranee al giudizio di rinvio e in parte già ritenute inammissibili dalla sentenza rescindente). Pertanto il gravame non è stato esaminato nel merito; la sentenza di rinvio che aveva riqualificato il capo 35 in senso più favorevole al ricorrente è rimasta operante. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in l. n.176 del 2020

    Procedimento svolto nelle forme previste dal citato comma (riguarda modalità procedurali adottate nel giudizio), rilevabile solo come dato formale del procedimento; nessuna valutazione sostanziale effettuata dalla Cassazione sul contenuto della norma.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990, commi 1, 4 e 5

    La Corte territoriale, avendo ritenuto carente una motivazione univoca circa la natura "pesante" dello stupefacente, ha applicato il principio "in dubio pro reo" riqualificando il fatto ai commi pertinenti per droga di tipo leggero (comma 1/4). Il comma 5 è stato richiamato dal ricorrente come possibile criterio relativo ai quantitativi, ma la questione è stata ritenuta estranea al giudizio di rinvio e non riesaminata dalla Cassazione.

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    La Corte di appello ha considerato l'effetto della recidiva ai fini del calcolo degli aumenti di pena (richiamando il limite minimo di aumento previsto dal combinato disposto con l'art. 99, comma 4). La Cassazione non ha annullato tale valutazione, limitandosi a dichiarare inammissibile il ricorso.

Massime di principio

  • Se le prove (es. intercettazioni) non contengono espressioni univoche sul tipo di sostanza, il principio "in dubio pro reo" porta il giudice a riqualificare il fatto in senso più favorevole all'imputato.
  • Questioni già definite dalla sentenza rescindente o che esulano dal perimetro del rinvio possono essere dichiarate inammissibili in cassazione: il ricorso deve essere specifico e riferito ai profili ancora aperti nel giudizio di rinvio.
  • La mancata valutazione di dati quantificativi rilevanti (es. quantità di stupefacente) può costituire motivo di censura, ma solo se il tema era rimesso al nuovo giudizio; altrimenti la Cassazione può non entrare nel merito.
  • L'applicazione della recidiva incide sul calcolo degli aumenti di pena e va esplicitamente motivata dal giudice territoriale; contestazioni generiche sulla recidiva rischiano l'inammissibilità se già trattate nelle decisioni precedenti.
  • La declaratoria di inammissibilità in cassazione comporta, oltre al rigetto, la condanna alle spese processuali e talvolta al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, quindi i motivi devono essere selezionati e motivati con cura per evitare conseguenze economiche.

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