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Sentenza

Sentenza n. 1971/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501613

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Comune nell'esecuzione della sentenza del TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 17 del 5 gennaio 2022, relativa alla restituzione e riduzione in pristino di aree illegittimamente occupate e al pagamento del risarcimento

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza della sentenza n. 17/2022, che aveva condannato il Comune al rilascio dei terreni previa riduzione in pristino, al risarcimento del danno da occupazione illegittima nella misura del 5% del valore venale per ogni anno di occupazione fino al rilascio e alla formulazione, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., di una proposta risarcitoria. Il Comune, nonostante la notificazione e il passaggio in giudicato della sentenza, non aveva restituito le aree, non aveva eseguito il ripristino, non aveva formulato la proposta risarcitoria e non aveva corrisposto le somme dovute e le spese di lite. In giudizio il Comune ha eccepito l’improcedibilità dell’ottemperanza sostenendo di avere avviato il procedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, dapprima riferito a 641 mq e poi esteso, alla luce della verificazione, a 1.890 mq. Ha inoltre contestato la quantificazione dei costi di ripristino, ritenuto inammissibile il pagamento alternativo della somma necessaria ai lavori perché non previsto dal giudicato e sostenuto che l’indennizzo ex art. 42-bis avrebbe assorbito il risarcimento per il mancato godimento. La verificazione ha accertato che l’area occupata comprende 528 mq corrispondenti al sedime stradale e 1.362 mq di scarpata artificialmente formatasi per lo sbancamento, per complessivi 1.890 mq.

La decisione

Il TAR ha rigettato l’eccezione di improcedibilità: il mero avvio del procedimento di acquisizione sanante, in assenza dell’adozione del provvedimento ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, non trasferisce la proprietà, non sana l’occupazione sine titulo, non estingue l’obbligo di restituzione e riduzione in pristino e non sospende né rende improcedibile il giudizio di ottemperanza. Anche la proposta di deliberazione consiliare, in quanto atto preparatorio, non è stata ritenuta idonea a modificare tale conclusione. Il ricorso è stato accolto nei limiti del giudicato. Il Comune è stato onerato di dare esecuzione alla sentenza n. 17/2022 facendo riferimento all’area di 1.890 mq accertata dal verificatore, comprendente anche la scarpata artificiale, inseparabile dal sedime stradale perché funzionale alla realizzazione dell’opera. Il Comune dovrà quindi rilasciare le aree previa riduzione in pristino, salvo altro valido titolo di acquisto della proprietà, e corrispondere le somme dovute in esecuzione del giudicato, comprese quelle risarcitorie e le spese del giudizio precedente. È stata invece respinta la domanda subordinata di pagamento immediato della somma necessaria al ripristino: il giudicato contiene un’obbligazione di fare e di dare in forma specifica, non una condanna alternativa al pagamento per equivalente. La conversione in equivalente monetario è ammessa solo in caso di sopravvenuta e oggettiva impossibilità materiale di esecuzione in forma specifica, non ravvisata nel caso concreto. È stata respinta anche la domanda di penalità ex art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a., poiché gli interessi legali sulle somme risarcitorie sono stati ritenuti già satisfattivi. Per l’ulteriore inadempienza è stato nominato un commissario ad acta, individuato nel capo dell’Ufficio Tecnico del Comune di Trapani, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta della ricorrente. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, al rimborso del contributo unificato ove versato e alle spese di verificazione.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il testo richiama l’art. 114, comma 3, c.p.a. e l’art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e l’adozione di misure per assicurare l’esecuzione del giudicato.

  • art. 34, comma 4, c.p.a.

    Il Comune è stato onerato di proporre alla parte ricorrente, nel termine di centoventi giorni, una somma a titolo di risarcimento.

    Consente al giudice di stabilire i criteri per la quantificazione del risarcimento e di porre a carico dell’amministrazione la formulazione di una proposta risarcitoria.

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    Il provvedimento di acquisizione sanante costituisce rimedio formale alternativo alla restituzione, ma il semplice avvio del relativo procedimento non produce trasferimento della proprietà, non sana l’illecito e non rende improcedibile l’ottemperanza.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    l’azione risarcitoria per la mancata esecuzione in forma specifica presuppone che il giudicato non sia altrimenti attuabile

    La conversione dell’obbligo di fare in un risarcimento per equivalente è eccezionale e presuppone l’impossibilità di dare esecuzione al giudicato in forma specifica.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    domanda di condanna ai sensi dell’art. 114, c. 4, lett. e), d.lgs. n. 104/2010

    La penalità richiesta per l’ulteriore ritardo è stata negata perché gli interessi legali sulle somme dovute sono stati ritenuti già adeguatamente satisfattivi.

  • art. 73 c.p.a.

    termine dimezzato di cui all’art. 73 c.p.a.

    La produzione della proposta di deliberazione è stata ritenuta ammissibile perché il documento era venuto ad esistenza dopo la scadenza del termine, pur restando privo di efficacia satisfattiva in quanto atto preparatorio.

Massime di principio

  • Il mero avvio del procedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 non determina il trasferimento della proprietà, non sana l’occupazione sine titulo e non rende improcedibile il giudizio di ottemperanza; tali effetti richiedono l’adozione dell’effettivo provvedimento acquisitivo.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione deve eseguire il giudicato secondo l’esatta consistenza oggettiva dell’obbligo accertata dal giudice, anche quando la verificazione chiarisca l’estensione dell’area occupata e tale accertamento sia successivamente recepito dall’amministrazione.
  • Quando il giudicato dispone il rilascio del bene previa riduzione in pristino, esso configura un’obbligazione di fare e di dare in forma specifica e non una condanna alternativa al pagamento dei costi dei lavori; la monetizzazione è possibile soltanto in presenza di una sopravvenuta e oggettiva impossibilità di esecuzione in forma specifica.
  • La scarpata artificialmente formatasi per gli sbancamenti necessari alla realizzazione di una strada rientra nell’area oggetto dell’occupazione quando costituisce parte funzionale dell’opera, e non può essere artificiosamente separata dal sedime stradale ai fini dell’ottemperanza.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, subordinandone l’insediamento alla verifica della persistente inottemperanza e ponendo a carico dell’amministrazione inadempiente i costi delle attività sostitutive.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione illegittima e acquisizione sananteGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di istruttoriaSopravvenuta carenza di interesse

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