Sentenza n. 12/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della determinazione del Dirigente sezione strategie e governo dell’offerta, n. 563 del 3 dicembre 2024, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, n. 100 del 12.12.2024, avente ad oggetto Iniziative Sociali Assistenziali srl(p.i.: 03501240752). Dichiarazione di decadenza e revoca dell’autorizzazione al funzionamento rilasciata con DD n. 68 del 01/03/2018 per la RSSA ex art. 66 del RR 4 del 2007 con sede operativa in Soleto (Le), al Viale Italia n. 358 denominata “La Fontanella” con dotazione di n. 103 pl e rigetto dell’istanza di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento nell’ambito del procedimento di conversione al RR del 2019; - della determinazione dirigenziale della sezione strategie e governo dell’offerta n. 302 del 19 novembre 2020, avente ad oggetto RSSA anziani La Fontanella di Soleto - conclusione del procedimento avviato con determinazione dirigenziale n. 125 del 26 maggio 2020 ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 9 del 2017 e s.m.i.; -della determinazione dirigenziale della sezione strategie e governo dell’offerta, n. 125 del 26 maggio 2020, avente ad oggetto RSSA anziani La Fontanella di Soleto - Avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione al funzionamento e di chiusura della struttura ai sensi dell’art. 14 della LR n. 9/2017 e s.m.i.; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, preliminare, presupposto, sebbene non conosciuto o non conoscibile che con i provvedimenti di cui ai punti precedenti sia posto in qualsivoglia rapporto di correlazione, ivi incluse -ove occorra - la delibera di GR Puglia, n. 2153/2019, avente ad oggetto R.R. n. 4/2019 –art. 12.1. –atto ricognitivo delle strutture rientranti tra le autorizzate all’esercizio di cui all’art. 9, comma 3 e dei posti letto/posti rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui all’art. 10, commi 3 e 4e la delibera di GR Puglia, n. 1409 del 2020 con cui la Regione a seguito di alcune modifiche/integrazioni provvedeva alla riapprovazione delle tabelle di cui agli allegati A e B della DGR n. 1006/2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazioni regionali di avvio e conclusione del procedimento di revoca, decadenza dell'autorizzazione al funzionamento e rigetto dell'istanza di autorizzazione all'esercizio e accreditamento della RSSA "La Fontanella"
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società ricorrenti hanno impugnato le determinazioni regionali n. 125 del 26 maggio 2020, n. 302 del 19 novembre 2020 e n. 563 del 3 dicembre 2024, con cui la Regione Puglia aveva avviato e concluso il procedimento relativo alla revoca dell'autorizzazione al funzionamento, disposto la chiusura della struttura e, infine, dichiarato la decadenza dell'autorizzazione, revocato il titolo e respinto l'istanza di autorizzazione all'esercizio e accreditamento. Le ricorrenti avevano acquistato dal fallimento della precedente titolare il complesso immobiliare, gli arredi e le attrezzature della struttura, stipulando successivamente un contratto di locazione dell'immobile e ottenendo dal Comune una nuova autorizzazione al funzionamento per una RSSA. Deducevano violazione degli artt. 3 e 97 Cost., violazione e falsa applicazione della l.r. Puglia n. 9/2017 e del r.r. n. 4/2007, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, sviamento, irragionevolezza, contraddittorietà e difetto di istruttoria. Sostenevano, in particolare, l'illegittimità degli atti regionali e della decadenza del titolo anteriormente intestato alla società fallita, anche in relazione alla successiva disponibilità dell'immobile e alla possibilità di subentro nella gestione. La Regione eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione e di interesse ad agire, rilevando che le ricorrenti avevano acquistato soltanto beni materiali e non l'azienda o un suo ramo, né i rapporti giuridici e i titoli autorizzativi della precedente titolare.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, rilevando che tra la precedente titolare e le ricorrenti non risultava formalizzato alcun contratto di cessione o affitto d'azienda o di ramo d'azienda. L'acquisto del solo complesso immobiliare, degli arredi e delle attrezzature non comportava il trasferimento dei beni immateriali, dei contratti, dei rapporti giuridici o dei titoli autorizzativi, sicché le ricorrenti non risultavano direttamente incise dagli atti riferiti alla precedente titolare. Il Collegio ha comunque esaminato il merito, ritenendo il ricorso infondato. La determinazione n. 563/2024 era plurimotivata e, secondo il principio della sufficienza di una sola motivazione autonoma e legittima, era sufficiente a sorreggere il provvedimento. In particolare, risultavano decisive: la mancata ottemperanza alle prescrizioni della determinazione n. 302/2020; l'intervenuto fallimento della precedente titolare; la persistente inattività della struttura; il mancato adeguamento ai requisiti previsti dal r.r. n. 4/2019; e la mancata presentazione della documentazione necessaria ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 9/2017. La Regione aveva quindi correttamente dichiarato la decadenza dell'autorizzazione, poiché la precedente titolare e il soggetto interessato al subentro non avevano dimostrato il mantenimento dei requisiti soggettivi, strutturali, tecnologici e organizzativi. Il TAR ha respinto il ricorso e compensato integralmente le spese.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
Richiamato dalle ricorrenti a sostegno delle censure di buon andamento e imparzialità, ma ritenuto non violato dal TAR.
art. 3 Cost.
Richiamato dalle ricorrenti in relazione all'irragionevolezza e alla coerenza dell'azione amministrativa, senza che il TAR ravvisasse una violazione.
art. 3, comma 3, lett. c), l.r. Puglia n. 9/2017
Consente la dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione al funzionamento; la Regione lo ha correttamente applicato in presenza di inattività della struttura e mancato mantenimento dei requisiti.
art. 8, comma 2, l.r. Puglia n. 9/2017
Individua la documentazione da presentare nell'ambito della verifica dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività.
art. 9 l.r. Puglia n. 9/2017
Il trasferimento della totalità delle quote o azioni è considerato ipotesi di cessione e impone al soggetto cessionario di comprovare la permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, presentando l'istanza e la documentazione prescritta.
art. 9, comma 4, lett. c), l.r. Puglia n. 9/2017
La mancata presentazione della documentazione obbligatoria e l'inattività della struttura possono essere intese come inadempimento delle prescrizioni e rinuncia, ai fini della decadenza del titolo autorizzativo.
art. 14, comma 6, l.r. Puglia n. 9/2017
Costituisce la base normativa della revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento ai requisiti previsti dalla disciplina regionale.
art. 12.2 r.r. Puglia n. 4/2019
Il mancato adeguamento ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini indicati nel presente articolo, comporta la revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 14, commi 6 e 8, e 26, commi 2 lett. b) e 3, L.R. n. 9/2017.
Il mancato adeguamento ai requisiti transitori determina la revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento.
art. 26, commi 2, lett. b), e 3, l.r. Puglia n. 9/2017
Richiamato dal regolamento regionale quale ulteriore fondamento della revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento per mancato adeguamento.
art. 67 r.r. Puglia n. 4/2007
Disciplina i requisiti della struttura socio-assistenziale per la quale le ricorrenti avevano richiesto l'autorizzazione al funzionamento.
Massime di principio
- L'acquisto del solo immobile, degli arredi e delle attrezzature di una struttura socio-assistenziale non trasferisce automaticamente l'azienda, i rapporti giuridici, i contratti o i titoli autorizzativi precedentemente intestati al gestore, né conferisce di per sé un interesse concreto a impugnare gli atti riferiti al precedente titolare.
- Il trasferimento della totalità delle quote o delle azioni della società titolare di un'autorizzazione all'esercizio costituisce, ai sensi dell'art. 9 della l.r. Puglia n. 9/2017, un'ipotesi di cessione che impone al soggetto subentrante di comprovare il possesso e il mantenimento dei requisiti soggettivi e oggettivi mediante la presentazione dell'istanza e della documentazione prescritta.
- La mancata presentazione della documentazione richiesta per la voltura o la conservazione del titolo autorizzativo, unitamente alla persistente inattività della struttura, può integrare inadempimento delle prescrizioni amministrative e rinuncia rilevante ai fini della decadenza dell'autorizzazione.
- Il mancato adeguamento ai requisiti previsti dalla disciplina transitoria regionale per le strutture socio-sanitarie comporta la revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento nei termini previsti dal regolamento regionale e dalla legge regionale.
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su una pluralità di motivazioni autonome e indipendenti, la legittimità di una sola di esse è sufficiente a sorreggere il dispositivo e rende superfluo l'esame delle censure rivolte contro le altre motivazioni.
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