Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14695/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per IMU 2012 e 2013. In primo grado il ricorso del contribuente era stato respinto; in appello la decisione era stata riformata con annullamento della cartella per intervenuta prescrizione e decadenza, e con compensazione delle spese dei due gradi. Il contribuente ha però proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello, affidandosi a due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 15 del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 111 Cost. per la compensazione delle spese nonostante la sua totale vittoria in appello, ritenendo insufficiente e illogica la motivazione fondata su presunte oscillazioni giurisprudenziali; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., 2712 e 2719 c.c. e delle norme sul documento informatico, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto provate le notifiche degli avvisi di accertamento sulla base di copie fotostatiche non autenticate e nonostante il disconoscimento della loro conformità agli originali.

La decisione

La Corte ha prima rilevato la procedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369 c.p.c. per avvenuto deposito della sentenza impugnata in formato informatico. Nel merito ha esaminato prioritariamente il secondo motivo, dichiarandolo in parte inammissibile perché volto in realtà a una rivalutazione del merito, e in parte infondato perché il disconoscimento ex art. 2719 c.c. richiede specificità e non vincola il giudice, che può comunque accertare la conformità delle copie agli originali anche tramite altri elementi probatori. Ha poi respinto il primo motivo, ritenendo legittima la compensazione delle spese nel processo tributario in presenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate, individuate nella non univoca interpretazione giurisprudenziale sulla decadenza in relazione alla disciplina emergenziale. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità per mancata difesa delle intimate, ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    Il deposito del duplicato informatico della sentenza impugnata, estratta dal fascicolo telematico e munita di firme digitali, soddisfa l'onere di procedibilità del ricorso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È stata depositata proposta di definizione camerale ritualmente e tempestivamente opposta.

  • art. 15 d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario le spese possono essere compensate solo in caso di soccombenza reciproca oppure quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.

  • art. 111 Cost.

    Il provvedimento di compensazione delle spese deve essere adeguatamente motivato.

  • art. 92 c.p.c.

    La disciplina codicistica della compensazione delle spese è richiamata in via comparativa, ma nel processo tributario opera la regola speciale dell'art. 15 d.lgs. 546/1992.

  • art. 2719 c.c.

    Il disconoscimento della conformità della copia all'originale deve essere specifico, preciso e inequivoco; non impedisce al giudice di accertare la conformità anche con altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.

  • art. 2712 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla valenza probatoria delle riproduzioni fotografiche/documentali.

  • artt. 112 e 116 c.p.c.

    Richiamati dalla parte ricorrente per contestare l'apprezzamento delle prove e l'asserito vizio di ultrapetizione/erronea valutazione del materiale documentale.

  • artt. 22 e ss. d.lgs. 82/2005

    Richiamati dalla parte ricorrente in tema di documento informatico e attestazione di conformità.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    comma 1-quater e comma 1-bis

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la compensazione delle spese non è rimessa alla generica equità del giudice, ma richiede la ricorrenza di soccombenza reciproca oppure di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere puntualmente indicate in motivazione.
  • La presenza di una parte totalmente vittoriosa non esclude in assoluto la compensazione delle spese, ma impone una motivazione rafforzata e riferita a circostanze specifiche della controversia.
  • Il disconoscimento della conformità di una copia all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., deve essere specifico e inequivoco; in mancanza, o anche a fronte di esso, il giudice può comunque verificarne l'attendibilità probatoria con altri elementi, anche presuntivi.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito o del convincimento del giudice di appello.
  • La validità della notifica può essere accertata dal giudice di merito sulla base delle copie delle relate prodotte in giudizio, ove ne valuti positivamente l'efficacia rappresentativa e la conformità agli originali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteProveNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.