Cassazione Penale, Ordinanza n. 14404/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado per ricettazione e poi destinatario di una sentenza di appello resa a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p., ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo deducendo violazione di legge. In particolare ha lamentato che la Corte di appello non avrebbe verificato l'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., chiedendo quindi di scrutinare in sede di legittimità una pretesa omissione nella valutazione di merito nonostante la scelta concordata in appello. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura investisse profili non deducibili dopo il patteggiamento/concordato in appello, perché inerenti a motivi rinunciati e alla misura della pena concordata, senza allegazione di illegalità della sanzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, nel giudizio definito con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., non sono deducibili in cassazione censure relative ai motivi rinunciati, alla mancata verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e alla determinazione della pena, salvo il caso di pena illegale. Nel caso concreto non emergeva alcuna illegalità della sanzione, ma solo una generica contestazione sull'omessa verifica del proscioglimento. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
la sentenza resa a seguito di concordato in appello recepisce un negozio processuale liberamente stipulato dalle parti; in cassazione non è consentito rimettere in discussione la misura della pena concordata, salvo illegalità della sanzione.
art. 129 c.p.p.
la mancata verifica delle cause di proscioglimento non è deducibile con ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa a seguito di concordato in appello, quando la censura si risolva nella richiesta di rivalutazione di motivi rinunciati.
art. 648 c.p.
norma incriminatrice del delitto ascritto all'imputato, per il quale la Corte di appello ha riconosciuto l'attenuante di cui al comma quarto e rideterminato la pena.
art. 648, comma quarto, c.p.
attenuante specifica riconosciuta in appello, con conseguente rideterminazione della pena.
art. 616 c.p.p.
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità.
art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103
norma che ha introdotto il patteggiamento/concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è inammissibile se mira a contestare la pena concordata o i motivi rinunciati, salvo che si deduca l'illegalità della sanzione.
- Sono deducibili in cassazione, contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., soltanto censure attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità tra accordo e decisione del giudice.
- Non è ammissibile utilizzare il ricorso per cassazione per ottenere la rivalutazione della mancata verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. quando la decisione sia il frutto di un accordo processuale validamente accettato.
- La pena concordata non può essere unilateralmente modificata in sede di legittimità, salvo che risulti illegale perché fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14230/2025 del 11/04/2025
- ordinanza_penale · 11 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14232/2025 del 11/04/2025
- ordinanza_penale · 11 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14234/2025 del 11/04/2025
- ordinanza_penale · 11 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14236/2025 del 11/04/2025
- ordinanza_penale · 11 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14240/2025 del 11/04/2025
- ordinanza_penale · 11 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14244/2025 del 11/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →