Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1318

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1318 della Commissione del 22 settembre 2020 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/21 e (UE) 2020/194 per quanto riguarda le date di applicazione in risposta alla pandemia di COVID-19

Normativa europea32020R1318

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga al 1o luglio 2021 la data di applicazione di alcune modifiche tecniche ai sistemi IVA e alle relative procedure di cooperazione amministrativa, per consentire agli Stati membri di completare gli adeguamenti informatici ritardati dalla crisi COVID-19. Allinea così l’entrata in applicazione dei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/21 e (UE) 2020/194 alle modifiche sostanziali introdotte in materia di regimi speciali IVA. Introduce inoltre un chiarimento sul contenuto delle informazioni da fornire in caso di registrazione di un intermediario e mantiene un regime transitorio per le dichiarazioni IVA relative ad operazioni anteriori al 1o luglio 2021.

Rinvio al 1o luglio 2021 di talune date di applicazione e chiarimenti tecnici relativi ai regimi IVA speciali e agli strumenti di cooperazione amministrativa, in risposta alla pandemia di COVID-19.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e, indirettamente, ai soggetti passivi interessati dai regimi IVA speciali disciplinati dal regolamento (UE) n. 904/2010 e dalla direttiva 2006/112/CE, in particolare per i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, nonché per i nuovi regimi estesi ai servizi resi a persone non soggette passivi, alle vendite a distanza di beni e ad alcune cessioni nazionali di beni. Incide anche sugli intermediari che si registrano nell’ambito dei regimi speciali e sulle procedure di presentazione e rettifica delle dichiarazioni IVA. Restano salve, per un periodo transitorio, le regole del regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012 per le operazioni effettuate prima del 1o luglio 2021, fino al 10 agosto 2024.

Modifica delle date di applicazione in risposta alla pandemia di COVID-19

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1318 interviene su due precedenti regolamenti di esecuzione della Commissione, il regolamento (UE) 2020/21 e il regolamento (UE) 2020/194, al fine di differire al 1o luglio 2021 l’applicazione di talune disposizioni connesse alla modernizzazione dei regimi IVA speciali e dei relativi strumenti di cooperazione amministrativa. La misura è motivata dalle difficoltà operative determinate dalla crisi COVID-19, che ha inciso sulla capacità degli Stati membri di completare in tempo utile gli adeguamenti informatici necessari.

Contesto normativo e finalità

Il testo si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 904/2010 sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di IVA, nonché della direttiva 2006/112/CE. I richiami in motivazione chiariscono che le modifiche rinviate sono quelle introdotte per estendere i regimi speciali IVA ai servizi prestati a persone che non sono soggetti passivi, alle vendite a distanza di beni e ad alcune cessioni nazionali di beni, in coerenza con le modifiche recate dalle direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995 e dal regolamento (UE) 2017/2454.

Ambito di applicazione materiale

Il regolamento incide su:

  • la pubblicazione, da parte della Commissione, delle aliquote IVA applicabili ai regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE;
  • l’applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/194, che disciplina i nuovi regimi speciali estesi;
  • il regime transitorio del precedente regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012 per le operazioni effettuate prima del 1o luglio 2021;
  • le informazioni da rendere in sede di registrazione degli intermediari.

Rinvio dell’applicazione del regolamento (UE) 2020/21

L’articolo 1 del regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/21. In particolare, la pubblicazione nel portale web messo a disposizione dalla Commissione delle aliquote d’imposta applicabili alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui all’articolo 47 octies, secondo comma, del regolamento (UE) n. 904/2010, nell’ambito dei regimi speciali del titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE, è rinviata al 1o luglio 2021.

Inoltre, viene sostituita la disposizione finale sulla data di applicazione: il regolamento (UE) 2020/21 si applica dal 1o luglio 2021 e non più dal 1o gennaio 2021.

Rinvio e regime transitorio del regolamento (UE) 2020/194

L’articolo 2 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/194, che disciplina i regimi speciali applicabili ai soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi, effettuano vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni.

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012, relativo al precedente sistema per i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, è abrogato con effetto dal 1o luglio 2021. Tuttavia, per la presentazione e le rettifiche delle dichiarazioni IVA relative a prestazioni di servizi disciplinate dal vecchio regime e effettuate prima di tale data, il regolamento abrogato continua ad applicarsi fino al 10 agosto 2024. La motivazione chiarisce che ciò serve a garantire la continuità del meccanismo di rettifica per le operazioni anteriori al nuovo regime e tiene conto del termine triennale per le rettifiche delle dichiarazioni.

Anche il regolamento (UE) 2020/194 viene reso applicabile dal 1o luglio 2021.

Chiarimenti sulla registrazione degli intermediari

Il regolamento interviene sull’allegato I del regolamento (UE) 2020/194 per precisare i dati da fornire alla casella 21, colonna E. Le informazioni richieste si riferiscono solo a eventuali numeri di identificazione precedenti attribuiti allo stesso intermediario dallo Stato membro di identificazione, se l’intermediario ha già operato in tale qualità ai sensi dell’articolo 369 octodecies, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE.

Preregistrazione e data di inizio del regime

È inoltre modificata la nota in calce 13 dell’allegato I, per stabilire che la data di inizio dell’applicazione del regime coincide con quella indicata nella colonna D, casella 19. Se vi è preregistrazione ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 del Consiglio, la data non può essere anteriore al 1o luglio 2021.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le disposizioni sostanziali sono coordinate per assicurare che i nuovi regimi IVA e gli strumenti di cooperazione amministrativa decorrono dalla medesima data.

Disposizioni principali

Rinvio dell’applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/21

Modifica l’articolo 1 del regolamento (UE) 2020/21 sostituendo la lettera d) dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012. Le aliquote d’imposta applicabili alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi conformemente ai regimi speciali del titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE, di cui all’articolo 47 octies, secondo comma, del regolamento (UE) n. 904/2010, devono essere pubblicate a decorrere dal 1o luglio 2021.

Differimento della data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/21

L’articolo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2020/21 è sostituito e stabilisce che tale regolamento si applica a decorrere dal 1o luglio 2021.

Abrogazione differita e regime transitorio del regolamento (UE) n. 815/2012

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/194 è modificato per prevedere che il regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012 sia abrogato con effetto dal 1o luglio 2021. Per le dichiarazioni IVA e le rettifiche relative alle prestazioni di servizi disciplinate da uno dei regimi speciali del regolamento abrogato, effettuate prima del 1o luglio 2021, esso continua ad applicarsi fino al 10 agosto 2024.

Data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/194

L’articolo 8, secondo comma, del regolamento (UE) 2020/194 è sostituito e prevede che il regolamento si applichi a decorrere dal 1o luglio 2021.

Chiarimento sull’identificazione dell’intermediario

Nell’allegato I del regolamento (UE) 2020/194, alla casella 21, colonna E, si precisa che devono essere indicati solo i numeri di identificazione precedenti attribuiti allo stesso intermediario dallo Stato membro di identificazione, ai sensi dell’articolo 369 octodecies, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, se tale persona ha già agito in qualità di intermediario.

Data di inizio del regime in caso di preregistrazione

La nota in calce 13 dell’allegato I è sostituita per precisare che la data di inizio dell’applicazione del regime coincide con la data indicata nella colonna D, casella 19, e, in caso di preregistrazione ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 del Consiglio, non può essere anteriore al 1o luglio 2021.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieimposta sul valore aggiuntocooperazione amministrativafrode fiscalecommercio elettronicopandemia covid-19

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.