Regolamento (UE) 2020/1319
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1319 della Commissione del 22 settembre 2020 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Provola dei Nebrodi» (DOP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento registra il nome "Provola dei Nebrodi" come denominazione di origine protetta (DOP) nel registro dell’Unione delle DOP e delle IGP. L’iscrizione avviene all’esito della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo la pubblicazione della domanda, la presentazione di un’opposizione da parte del Belgio e il successivo ritiro di tale opposizione. Il regolamento stabilisce anche che la denominazione identifica un formaggio della classe 1.3 e fissa l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Iscrizione nel registro UE della denominazione di origine protetta "Provola dei Nebrodi" per un formaggio italiano.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, del nome "Provola dei Nebrodi" come denominazione di origine protetta (DOP), ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Riguarda il prodotto appartenente alla classe 1.3 "Formaggi" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. La registrazione produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; il testo non prevede esclusioni ulteriori oltre al perimetro del prodotto e della denominazione registrata.
Provola dei Nebrodi (DOP)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1319 della Commissione dispone la registrazione del nome "Provola dei Nebrodi" come denominazione di origine protetta. Il provvedimento si colloca nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e conclude positivamente la procedura di registrazione avviata dall’Italia.
Contesto procedurale
La domanda di registrazione del nome era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Successivamente, il Belgio ha presentato una notifica di opposizione il 22 ottobre 2019; la Commissione l’ha trasmessa all’Italia il 31 ottobre 2019 e ha ricevuto la dichiarazione di opposizione motivata il 19 dicembre 2019, quindi entro il termine previsto. La Commissione ha ritenuto l’opposizione ricevibile e, con lettera del 19 febbraio 2020, ha invitato le parti interessate a svolgere consultazioni per trovare un accordo secondo le rispettive procedure interne. Pur senza raggiungere un’intesa, il Belgio ha poi ritirato l’opposizione con lettera del 16 giugno 2020 indirizzata alle autorità italiane.
Registrazione della denominazione
All’esito di tale procedura, la Commissione ritiene opportuno iscrivere nel registro la denominazione di origine "Provola dei Nebrodi". L’articolo 1 conferma quindi la registrazione della DOP.
Qualificazione merceologica
Il regolamento precisa che il nome registrato identifica un prodotto appartenente alla classe 1.3 "Formaggi" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, atto attuativo del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Entrata in vigore ed effetti
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce inoltre la sua piena obbligatorietà e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Registrazione della DOP
L’articolo 1 dispone l’iscrizione nel registro del nome "Provola dei Nebrodi" come denominazione di origine protetta (DOP).
Qualificazione del prodotto
La denominazione registrata identifica un prodotto rientrante nella classe 1.3 "Formaggi" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione.
Iter di opposizione e ritiro
Nei considerando si dà atto della pubblicazione della domanda presentata dall’Italia ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012; della notifica di opposizione del Belgio del 22 ottobre 2019; della trasmissione all’Italia il 31 ottobre 2019; della ricezione della dichiarazione motivata di opposizione il 19 dicembre 2019; dell’invito della Commissione del 19 febbraio 2020 ad avviare consultazioni; e del successivo ritiro dell’opposizione da parte del Belgio con lettera del 16 giugno 2020.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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