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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1311

Regolamento (UE) 2020/1311 del Consiglio del 21 settembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

Normativa europea32020R1311

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regime sanzionatorio dell'Unione relativo alla Repubblica centrafricana, adeguando il regolamento (UE) n. 224/2014 alla risoluzione 2536 (2020) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alla successiva decisione (PESC) 2020/1312. L'intervento riguarda esclusivamente l'articolo 3 del regolamento originario, ampliando e precisando le deroghe all'embargo sulle armi. Le nuove deroghe consentono talune forniture, previo preavviso o approvazione del comitato sanzioni, purché destinate unicamente al sostegno del processo di SSR della Repubblica centrafricana.

Modifica le deroghe all'embargo sulle armi nel regolamento (UE) n. 224/2014 relativo a misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori economici, alle autorità competenti e a tutti i soggetti che effettuano forniture, assistenza o servizi relativi ad armi e attrezzature connesse verso la Repubblica centrafricana. Incide in particolare sulle deroghe all'embargo sulle armi a favore delle forze di sicurezza della Repubblica centrafricana, comprese le istituzioni pubbliche incaricate dell'applicazione della legge, quando i materiali siano destinati esclusivamente al sostegno o all'uso nel processo di riforma del settore della sicurezza (SSR). Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si inserisce nel quadro delle misure restrittive dell'Unione attuate sulla base della decisione 2013/798/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2020/1312.

Modifica del regime restrittivo per la Repubblica centrafricana

Il regolamento (UE) 2020/1311 del Consiglio modifica il regolamento (UE) n. 224/2014 sulle misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana. L'intervento recepisce l'evoluzione del quadro ONU, in particolare la risoluzione 2536 (2020) del Consiglio di sicurezza, e dà attuazione a livello unionale alla successiva decisione (PESC) 2020/1312, al fine di assicurare un'applicazione uniforme da parte degli operatori economici negli Stati membri.

Contesto normativo

Il regolamento originario n. 224/2014 era stato adottato per attuare alcune misure previste dalla decisione 2013/798/PESC. Il nuovo atto interviene perché talune modifiche della disciplina sanzionatoria rientrano nell'ambito del TFUE e richiedono un adeguamento del diritto dell'Unione, anche per allinearlo alle precedenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Modifiche all'articolo 3 del regolamento n. 224/2014

La modifica è circoscritta all'articolo 3 del regolamento originario, nel quale vengono inserite due nuove lettere:

  • la lettera e), che introduce una deroga per determinate armi leggere e relativi materiali, inclusi munizioni, componenti, veicoli militari di terra, pezzi di ricambio, lanciarazzi RPG e munizioni per tali armi, quando destinati alle forze di sicurezza della Repubblica centrafricana, incluse le istituzioni pubbliche preposte all'applicazione della legge;
  • la lettera f), che consente, con previa approvazione del comitato delle sanzioni, forniture di armi e altre attrezzature letali connesse non incluse nella lettera e), sempre a favore delle medesime forze di sicurezza.

Condizioni sostanziali delle deroghe

Le deroghe non sono generali, ma sono limitate a un impiego esclusivo nel processo di riforma del settore della sicurezza della Repubblica centrafricana (SSR). Per la deroga di cui alla lettera e) è richiesto un preavviso di almeno 20 giorni al comitato delle sanzioni; per la deroga di cui alla lettera f) è invece necessaria una previa approvazione dello stesso comitato. Restano quindi fermi il principio del divieto e il controllo sanzionatorio, con aperture mirate e procedimentalizzate.

Entrata in vigore e effetto negli Stati membri

Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento interno.

Disposizioni principali

Estensione delle deroghe per armamenti e mezzi militari a favore delle forze di sicurezza centrafricane

Viene aggiunta all'articolo 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 224/2014 una deroga relativa a: armi di calibro uguale o inferiore a 14,5 mm; munizioni e componenti appositamente progettate per tali armi; veicoli militari di terra non armati; veicoli militari di terra equipaggiati con armi di calibro uguale o inferiore a 14,5 mm; relativi pezzi di ricambio; lanciarazzi RPG e munizioni appositamente progettate per tali armi. La deroga si applica alle forze di sicurezza della Repubblica centrafricana, incluse le istituzioni pubbliche incaricate dell'applicazione della legge, solo se i materiali sono destinati esclusivamente al sostegno o all'uso nel processo di SSR della Repubblica centrafricana e se la fornitura è notificata al comitato delle sanzioni con almeno 20 giorni di preavviso.

Nuova deroga per altre armi e attrezzature letali connesse

Viene aggiunta all'articolo 3, lettera f), una deroga per armi e altre attrezzature letali connesse non rientranti nella lettera e), sempre a favore delle forze di sicurezza della Repubblica centrafricana, comprese le istituzioni pubbliche incaricate dell'applicazione della legge. Anche in questo caso, i beni devono essere destinati esclusivamente al sostegno o all'uso nel processo di SSR della Repubblica centrafricana e la fornitura è subordinata alla previa approvazione del comitato delle sanzioni.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunecontrollo degli armamentisanzioni internazionali

Testo integrale

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