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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1323

Regolamento (UE) 2020/1323 del Consiglio del 21 settembre 2020 che modifica il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2020, nelle acque dell’Unione e in acque non dell’Unione

Normativa europea32020R1323

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il regime 2020 delle possibilità di pesca fissato dal regolamento (UE) 2020/123. Aggiorna i TAC e le condizioni speciali per acciuga, melù, busbana norvegese e capelin, tenendo conto di pareri scientifici, consultazioni con paesi terzi e accordi di accesso reciproco. Prevede inoltre applicazioni retroattive limitate a partire da date diverse nel 2020, in quanto le quantità sono aumentate e non risultano già esaurite.

Modifica per il 2020 del regolamento (UE) 2020/123 sulle possibilità di pesca, con aggiornamento di TAC, quote e condizioni di accesso per acciuga, melù, busbana norvegese e capelin.

Ambito di applicazione

Si applica ai pescherecci e agli operatori dell’Unione interessati alle possibilità di pesca per il 2020 nelle acque dell’Unione e, per alcune specie, in acque non dell’Unione o acque di paesi terzi convenzionati (Isole Fær Øer, Norvegia, Groenlandia). Incide sugli stock e sulle zone indicati negli allegati del regolamento (UE) 2020/123, con efficacia retroattiva per specifiche specie e periodi già iniziati nel 2020. Non disciplina settori estranei alla gestione delle risorse biologiche marine.

Modifica del regolamento (UE) 2020/123 per determinate possibilità di pesca nel 2020

Il regolamento interviene sul quadro delle possibilità di pesca fissato per il 2020 dal regolamento (UE) 2020/123, aggiornando TAC, quote nazionali e condizioni di accesso per alcune specie di interesse commerciale. L’intervento si fonda su pareri scientifici del CIEM, su verbali di consultazione con Isole Fær Øer e Norvegia e sull’accordo di partenariato con la Groenlandia, con l’obiettivo di adeguare i limiti di cattura alle disponibilità effettive e agli accordi internazionali.

Ambito e finalità della modifica

Il regolamento riguarda i pescherecci dell’Unione e, per specifiche specie e zone, l’attività di pesca nelle acque dell’Unione e in acque non dell’Unione connesse ad accordi bilaterali o multilaterali. Le modifiche incidono sugli allegati IA e IB del regolamento (UE) 2020/123, senza ridisegnare l’intera disciplina, ma correggendo puntualmente le tabelle TAC e alcune note applicative.

Acciuga: revisione del TAC nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nella divisione Copace 34.1.1

Il regolamento sostituisce la tabella relativa all’acciuga, specie per la quale il precedente TAC era stato fissato a zero e poi aggiornato provvisoriamente con il regolamento (UE) 2020/900. Alla luce del più recente parere scientifico CIEM del 18 giugno 2020, il TAC viene fissato a 15 669 tonnellate. La ripartizione indicata assegna 7 494 tonnellate alla Spagna e 8 175 tonnellate al Portogallo.

Melù: accesso alle acque delle Isole Fær Øer e della Norvegia

Per il melù sono modificate due condizioni speciali. Nel primo caso, l’accesso alle acque delle Isole Fær Øer è collegato a un quantitativo complessivo di 37 500 tonnellate e la percentuale che gli Stati membri possono pescare nei contingenti nelle acque fær Øer passa all’11,4 %, in coerenza con la quota di accesso dell’Unione. Nel secondo caso, per le catture nella zona 4a nell’ambito dell’accesso alla Norvegia, il limite massimo è fissato a 40 000 tonnellate, corrispondente al 21 % del contingente di accesso norvegese.

Busbana norvegese: aumento del contingente dell’Unione e condizioni accessorie

Per la busbana norvegese e le catture accessorie connesse, la tabella viene sostituita in modo da riflettere il contingente aggiornato dell’Unione, pari a 72 500 tonnellate. Sono mantenute e richiamate condizioni importanti per gli operatori: fino al 5 % del contingente può consistere in catture accessorie di eglefino e merlano; tali catture, sommate ad altre eventuali catture accessorie imputate a norma dell’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, non possono superare complessivamente il 9 % del contingente. Sono inoltre previste limitazioni territoriali e temporali, con pesca consentita soltanto nelle acque dell’Unione delle zone CIEM 2a, 3a e 4 e nel periodo dal 1° novembre 2019 al 31 ottobre 2020. Restano previste assegnazioni a Norvegia e Isole Fær Øer (14 500 e 5 000 tonnellate rispettivamente), mentre per alcune quote nazionali si applicano condizioni tecniche specifiche sulle reti con porta di uscita.

Capelin in Groenlandia: adeguamento alla proposta groenlandese

Nell’ambito dell’accordo di partenariato con la Groenlandia, il regolamento aggiorna la tabella del capelin nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14. L’Unione dispone di 3 053 tonnellate, distribuite tra diversi Stati membri e con una quota residua per tutti gli Stati membri pari a 134 tonnellate. La Norvegia dispone di 10 000 tonnellate. Il periodo di pesca rilevante è compreso tra il 20 giugno 2020 e il 15 aprile 2021.

Retroattività, entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Le disposizioni sull’acciuga si applicano dal 1° luglio 2020, quelle sul melù dal 1° gennaio 2020 e quelle sul capelin dal 20 giugno 2020. La retroattività è espressamente giustificata dal fatto che si tratta di aumenti delle possibilità di pesca, non ancora esaurite, e dunque non lesivi della certezza del diritto o del legittimo affidamento.

Disposizioni principali

Aggiornamento delle possibilità di pesca per l’acciuga

Nell’allegato IA del regolamento (UE) 2020/123, la tabella sull’acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della divisione Copace 34.1.1 è sostituita. Il TAC è fissato a 15 669 tonnellate. La tabella attribuisce 7 494 tonnellate alla Spagna e 8 175 tonnellate al Portogallo. Il contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021.

Modifica della condizione speciale sul melù nelle acque delle Isole Fær Øer

Per il melù nelle acque dell’Unione e internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14, la nota a piè di pagina relativa all’accesso alle acque delle Isole Fær Øer è sostituita. Entro il limite del quantitativo totale di accesso di 37 500 tonnellate per l’Unione, gli Stati membri possono pescare fino all’11,4 % dei loro contingenti nelle acque delle Isole Fær Øer.

Modifica della condizione speciale sul melù nelle acque norvegesi

Per il melù nelle acque dell’Unione delle zone 2, 4a, 5, 6 a nord di 56° 30′ N e 7 a ovest di 12° O, la condizione speciale è aggiornata. Le catture nella zona 4a non possono superare 40 000 tonnellate e tale limite corrisponde al 21 % del contingente di accesso della Norvegia.

Riallineamento del contingente di busbana norvegese

Per la busbana norvegese e le catture accessorie connesse nella divisione CIEM 3a e nelle acque dell’Unione delle divisioni 2a e della sottozona 4, la tabella è sostituita. Il contingente dell’Unione è fissato a 72 500 tonnellate; sono previsti 72 433 tonnellate per la Danimarca, 14 per la Germania e 53 per i Paesi Bassi. Sono richiamate condizioni su catture accessorie di eglefino e merlano, limiti cumulativi del 9 %, divieto di superamento dei massimali temporali di pesca e condizioni tecniche sulle reti con porta di uscita. La Norvegia riceve 14 500 tonnellate e le Isole Fær Øer 5 000 tonnellate.

Aggiornamento del contingente di capelin in Groenlandia

Nell’allegato IB, la tabella sul capelin nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 è sostituita. Il contingente dell’Unione è fissato a 3 053 tonnellate, ripartite tra Danimarca 2 595 tonnellate, Germania 113 tonnellate, Svezia 186 tonnellate, Regno Unito 24 tonnellate e 134 tonnellate per tutti gli Stati membri. La Norvegia dispone di 10 000 tonnellate. Per il periodo di pesca dal 20 giugno 2020 al 15 aprile 2021 si applicano le relative condizioni temporali e tecniche.

Applicazione retroattiva e date di efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le modifiche sull’acciuga si applicano dal 1° luglio 2020; quelle sul melù relative alle condizioni speciali si applicano dal 1° gennaio 2020; le modifiche sul capelin si applicano dal 20 giugno 2020. Il testo giustifica la retroattività con l’aumento delle possibilità di pesca e con il fatto che i contingenti non erano ancora esauriti.

Come è indicizzato

Materiepescarisorse biologiche marinepolitica comune della pescaaccordi internazionali di pesca

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