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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1309

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1309 del Consiglio del 21 settembre 2020 che attua l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

Normativa europea32020R1309

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato III del regolamento (UE) 2016/44 relativo alle misure restrittive per la Libia. In esecuzione dell’articolo 21, paragrafo 2, inserisce nell’elenco due persone e tre entità ritenute responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o di violazioni dell’embargo ONU sulle armi. L’atto entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è immediatamente obbligatorio e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica dell’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive nei confronti della Libia, con l’aggiunta di 2 persone e 3 entità.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a tutte le persone fisiche e giuridiche, entità e organismi inseriti nell’allegato III del regolamento (UE) 2016/44, nell’ambito delle misure restrittive adottate dall’Unione in considerazione della situazione in Libia. Incide in particolare su soggetti responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o coinvolti nella violazione dell’embargo ONU sulle armi verso la Libia. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dalla data di entrata in vigore, senza necessità di recepimento.

Modifica delle misure restrittive UE in considerazione della situazione in Libia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1309 aggiorna l’allegato III del regolamento (UE) 2016/44, che contiene l’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive in relazione alla Libia. L’intervento avviene sulla base dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base e si colloca nel contesto del persistente deterioramento della situazione libica, delle violazioni dei diritti umani e dell’embargo ONU sulle armi.

Contesto e finalità

Nei considerando il Consiglio richiama le dichiarazioni dell’Alto rappresentante del 27 marzo 2020 e del 12 maggio 2020, con le quali l’Unione invitava tutte le parti a rispettare i diritti umani, il diritto internazionale e l’embargo sulle armi imposto dalle Nazioni Unite. Il regolamento sottolinea che restano motivo di grave preoccupazione gli atti che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità della Libia, inclusi i traffici illeciti di petrolio e le violazioni dei diritti umani.

Ambito soggettivo e materiale

Il provvedimento incide sui soggetti già ricompresi o da ricomprendere nell’allegato III del regolamento (UE) 2016/44. In concreto, riguarda:

  • persone fisiche responsabili di gravi violazioni dei diritti umani;
  • entità coinvolte nella violazione dell’embargo ONU sulle armi verso la Libia;
  • soggetti operanti nel trasporto aereo o marittimo di materiale militare destinato alla Libia in violazione delle misure restrittive.

L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dalla data di entrata in vigore.

Modifica dell’allegato III: nuove persone designate

La parte A dell’allegato III viene integrata con due nuove voci.

  • Mahmoud Mustafa Busayf AL-WERFALLI: indicato anche come alias AL-WARFALLI, Mahmud, nato nel 1978. È qualificato come comandante (tenente) della brigata al-Saiqa con base a Bengasi ed è ritenuto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, inclusi uccisioni ed esecuzioni. Il testo precisa che è stato collegato all’uccisione di 33 persone tra giugno 2016 e luglio 2017 e a un’esecuzione di massa di dieci persone il 24 gennaio 2018.
  • Moussa DIAB: indicato anche come alias DIAB, Mousa. È descritto come responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, tra cui tratta di esseri umani, sequestro di persona, stupro e uccisione di migranti e rifugiati. Il regolamento evidenzia il suo coinvolgimento diretto nella detenzione di migranti e rifugiati in un campo illegale vicino a Bani Walid, dove sarebbero stati sottoposti a trattamenti inumani e degradanti e dove alcuni sarebbero stati uccisi nel tentativo di fuga.

Modifica dell’allegato III: nuove entità designate

La parte B dell’allegato III viene integrata con tre entità.

  • Sigma Airlines: compagnia aerea cargo commerciale con sede indicata ad Almaty, Kazakhstan, anche nota come Sigma Aviation o Air Sigma. È inserita nell’elenco perché aeromobili impiegati dalla società sono risultati coinvolti in violazioni dell’embargo sulle armi istituito nei confronti della Libia dalla risoluzione ONU 1970/2011 e recepito dall’articolo 1 della decisione (PESC) 2015/1333. Il testo richiama l’identificazione ONU quale fornitore di trasporto aereo cargo commerciale operante senza rispettare l’embargo sul trasferimento alla Libia di materiale militare.
  • Avrasya Shipping: compagnia di navigazione con sede in Turchia, indicata come operatrice della nave Cirkin. È sanzionata per violazioni dell’embargo sulle armi relative alla Libia, con specifico riferimento a trasporti di materiale militare verso la Libia avvenuti a maggio e giugno 2020.
  • Med Wave Shipping: compagnia di navigazione con sedi indicate in Giordania e Libano, operatrice della nave Bana. È inserita nell’elenco per violazioni dell’embargo sulle armi, in particolare per trasporti di materiale militare verso la Libia avvenuti a gennaio 2020.

Entrata in vigore e natura giuridica

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti nazionali di recepimento.

Effetto pratico per gli operatori

Per avvocati e commercialisti, l’impatto principale consiste nell’aggiornamento delle liste sanzionatorie UE relative alla Libia. Ne derivano le ordinarie conseguenze applicative previste dal regime sanzionatorio: necessità di verifiche di compliance su clienti, controparti, asset e operazioni riconducibili ai soggetti designati, con particolare attenzione a rapporti commerciali, finanziari, assicurativi, marittimi e logistici connessi alle nuove persone ed entità inserite nell’allegato III.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco dei soggetti designati

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III del regolamento (UE) 2016/44 secondo quanto previsto dall’allegato del regolamento di esecuzione. L’effetto sostanziale è l’inserimento di nuove designazioni nell’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive.

Nuove persone inserite nell’allegato III

Sono aggiunte due persone alla parte A (Persone) dell’allegato III: Mahmoud Mustafa Busayf AL-WERFALLI (alias AL-WARFALLI, Mahmud), nato nel 1978, comandante della brigata al-Saiqa a Bengasi, responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, incluse uccisioni ed esecuzioni; Moussa DIAB (alias DIAB, Mousa), responsabile di tratta di esseri umani, sequestro di persona, stupro e uccisione di migranti e rifugiati, connesso a un campo di detenzione illegale vicino a Bani Walid.

Nuove entità inserite nell’allegato III

Sono aggiunte tre entità alla parte B (Entità) dell’allegato III: Sigma Airlines, Avrasya Shipping e Med Wave Shipping. Le tre entità sono indicate come coinvolte in violazioni dell’embargo ONU sulle armi verso la Libia, rispettivamente mediante il trasporto aereo o marittimo di materiale militare verso la Libia in violazione delle pertinenti misure restrittive.

Motivazioni delle designazioni

I considerando richiamano la persistente preoccupazione del Consiglio per la situazione in Libia, il deterioramento della violenza, le violazioni dei diritti umani, i tentativi illeciti di contrabbando del petrolio libico e, soprattutto, le violazioni dell’embargo ONU sulle armi. Le designazioni sono giustificate dalla responsabilità diretta o indiretta dei soggetti inseriti nell’elenco.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunediritti umanisicurezza internazionalesanzioni finanziarie e settoriali

Testo integrale

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