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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1340

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1340 della Commissione del 22 settembre 2020 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Brački varenik» (IGP)]

Normativa europea32020R1340

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone l’iscrizione della denominazione "Brački varenik" nel registro UE delle indicazioni geografiche protette. La registrazione segue la pubblicazione della domanda presentata dalla Croazia e l’assenza di opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Il provvedimento ha efficacia generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e si applica direttamente in tutti gli Stati membri a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Iscrizione nel registro UE della denominazione geografica protetta "Brački varenik" come indicazione geografica protetta (IGP).

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all’iscrizione, a livello dell’Unione europea, della denominazione "Brački varenik" nel registro delle DOP e IGP ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Riguarda quindi i prodotti agricoli e alimentari classificati nella classe 1.8 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia "altri prodotti indicati nell’allegato I del trattato (spezie, ecc.)". L’effetto è generale e vincolante in tutti gli Stati membri, con applicazione diretta; non sono previste esclusioni specifiche nel testo.

Iscrizione di "Brački varenik" nel registro delle IGP

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1340 della Commissione dispone la registrazione della denominazione "Brački varenik" come indicazione geografica protetta (IGP). L’atto si inserisce nella procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, richiamata nei considerando e nell’unico articolo sostanziale.

Contesto procedurale

La Commissione richiama in premessa che la domanda di registrazione presentata dalla Croazia era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché, entro il procedimento oppositivo di cui all’articolo 51 del medesimo regolamento, non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione, la Commissione ha proceduto alla registrazione della denominazione.

Oggetto della registrazione

L’articolo 1 prevede che la denominazione "Brački varenik" sia registrata come IGP. Il regolamento precisa inoltre la classificazione del prodotto, individuandolo nella classe 1.8 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, vale a dire tra gli "altri prodotti indicati nell’allegato I del trattato (spezie, ecc.)".

Effetti giuridici

Il regolamento produce effetti diretti in tutti gli Stati membri, essendo espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno di essi. L’entrata in vigore è fissata al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, senza ulteriori condizioni o misure di recepimento.

Disposizioni principali

Registrazione della denominazione

L’articolo 1 iscrive la denominazione "Brački varenik" come IGP nel registro UE delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Classificazione del prodotto

La denominazione registrata identifica un prodotto della classe 1.8 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativo agli "altri prodotti indicati nell’allegato I del trattato (spezie, ecc.)".

Presupposti procedurali della registrazione

Nei considerando si precisa che la domanda della Croazia era stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alcuna opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricoli e alimentariqualità dei prodotti alimentariagricoltura

Testo integrale

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