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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1337

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1337 della Commissione del 21 settembre 2020 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Casatella Trevigiana» (DOP)]

Normativa europea32020R1337

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione approva la modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Casatella Trevigiana". La decisione è adottata nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo l’esame della domanda italiana, la pubblicazione della richiesta di modifica e la mancata presentazione di opposizioni. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della DOP "Casatella Trevigiana".

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione di origine protetta "Casatella Trevigiana", registrata nel regime UE delle DOP/IGP, e interessa gli operatori e le autorità competenti coinvolti nella produzione e tutela del prodotto nel territorio degli Stati membri. L’atto ha portata generale ed è direttamente applicabile; disciplina esclusivamente l’approvazione della modifica del disciplinare pubblicata in GU UE, a seguito dell’assenza di opposizioni, senza introdurre un nuovo regime sostanziale diverso da quello del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Approvazione della modifica del disciplinare della DOP "Casatella Trevigiana"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1337 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Casatella Trevigiana". L’atto si colloca nella procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e conclude l’iter avviato su domanda dell’Italia.

Contesto normativo e procedura seguita

La Commissione richiama l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 come base dell’intervento e dà atto di aver esaminato la domanda italiana di approvazione della modifica del disciplinare della DOP, già registrata con il regolamento (CE) n. 487/2008 e successivamente modificata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 862/2013.

Poiché la modifica non rientrava tra quelle minori di cui all’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione rileva inoltre che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51.

Contenuto dispositivo

In forza di tali presupposti, l’articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata in GU UE per la denominazione "Casatella Trevigiana" (DOP). Il regolamento non dettaglia nel testo le singole modifiche sostanziali al disciplinare, limitandosi a recepirne l’approvazione formale.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

È approvata la modifica del disciplinare, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, relativa alla denominazione "Casatella Trevigiana" (DOP), ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Presupposti procedurali dell’approvazione

La Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché la modifica non era qualificabile come minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata in GU UE in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a). Non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51, la modifica è stata approvata.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaindicazioni geografichequalità dei prodotti agroalimentari

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