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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45395/2023 del 10/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso per cassazione contestava (1) l'erronea determinazione della pena da parte della corte territoriale e (2) l'omessa dichiarazione di improcedibilità del reato per difetto di querela. La difesa sosteneva che, alla luce della Riforma (D.Lgs. 10/10/2022, n.150), il delitto aggravato di furto previsto dagli artt. 624 e 625, comma 1, n.2) c.p. è procedibile a querela e quindi sarebbe stato necessario verificare la presenza della querela della persona offesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il secondo motivo assorbente e decisivo. Ha richiamato la modifica introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n.150 (art.2, comma 1, lett. 1) che ha sostituito il terzo comma dell'art. 624 c.p., disponendo che il delitto sia punibile a querela della persona offesa salvo le specifiche ipotesi che legittimano l'esercizio d'ufficio. Non risultando ricorrere nel caso alcuna delle condizioni che consentono l'azione d'ufficio e non risultando dagli atti la querela proposta entro il termine previsto (fissato al 30 marzo 2023 ai sensi dell'art.85 del citato decreto legislativo), la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per improcedibilità del reato per difetto di querela; ha escluso l'applicabilità dell'art.129, comma 2, c.p.p. per decidere sul merito.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n.150 (Riforma "Cartabia")

    "Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7 e 7-bis"

    La Corte interpreta la norma nel senso che il delitto di furto aggravato previsto dagli artt. 624 e 625 c.p. è in linea di principio procedibile a querela; l'azione penale procede d'ufficio solo nelle ipotesi espressamente indicate (incapacità della persona offesa o specifiche circostanze aggravanti richiamate dall'art.625).

  • Art. 625 c.p., comma primo, n.2

    Riferimento alla fattispecie di furto aggravato contestata; la modifica normativa richiamata rende questa fattispecie, in assenza delle condizioni previste per l'azione d'ufficio, procedibile solo a querela.

  • Art. 624 c.p. (terzo comma, novellato)

    Il terzo comma è stato sostituito dal D.Lgs. n.150: la disposizione novellata delimita la procedibilità dei reati di cui all'art.624, incidendo sulla possibilità di procedere d'ufficio o a querela.

  • Art. 85 del D.Lgs. citato

    La norma è stata richiamata quanto al termine entro il quale la querela doveva essere proposta (nella fattispecie, entro il 30 marzo 2023), rilevando che la mancata querela entro il termine rende il reato improcedibile.

  • Art. 129, comma 2, c.p.p.

    Citato come possibile strumento per decidere sul merito nonostante vizi di procedibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi che consentissero di applicare questa deroga e quindi ha proceduto ad annullare senza rinvio per improcedibilità.

Massime di principio

  • Dopo la Riforma (D.Lgs. n.150/2022) molte ipotesi di furto aggravato sono procedibili solo a querela della persona offesa, salvo specifiche condizioni tassative che legittimano l'azione d'ufficio; pertanto va sempre verificato se sussistono tali condizioni prima di procedere d'ufficio.
  • In assenza della querela presentata entro i termini stabiliti dalla normativa transitoria (o di altra norma applicabile), il reato è improcedibile e la sentenza di condanna può essere annullata senza rinvio dalla Cassazione.
  • La difesa deve eccepire tempestivamente la mancata querela: la questione è di ordine pubblico/processuale e può assorbire altri motivi di impugnazione (es. contestazione sulla determinazione della pena).
  • Il giudice di legittimità può valutare se ricorrano le condizioni per procedere d'ufficio o, in mancanza, se sussistano ragioni per decidere comunque sul merito ai sensi dell'art.129 c.p.p.; se tali ragioni non sussistono, l'annullamento senza rinvio è la conseguenza ordinaria.
  • Nel contenzioso successivo alla riforma è essenziale controllare scadenze e termini processuali (in particolare quelli transitori indicati nel decreto) e documentare la presenza o meno della querela della persona offesa.

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