Sentenza n. 994/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale di limitazione del transito sulla strada comunale della Seconda Spiaggia, deliberazione della Giunta comunale sui criteri per le autorizzazioni in deroga, diniego di autorizzazione per la stagione 2025 e successivo provvedimento dirigenziale di divieto permanente di transito e sosta con eccezioni
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, gestore di uno stabilimento balneare situato in un’area compresa in un Sito di interesse comunitario, ha impugnato l’ordinanza sindacale, la deliberazione della Giunta comunale, il diniego della richiesta di transito senza limiti di orario e per nove veicoli, nonché, con motivi aggiunti, il successivo provvedimento dirigenziale di divieto permanente di transito e sosta, con autorizzazioni limitate a determinati veicoli e fasce orarie. Ha dedotto: erronea rappresentazione della strada come interna a un centro abitato; genericità e carenza di riscontri delle segnalazioni relative alla pericolosità del transito; mancata considerazione del fatto che la strada costituirebbe l’unico accesso veicolare allo stabilimento e sproporzione delle limitazioni; mancato coinvolgimento del Comune di Teulada, sul cui territorio la strada si estenderebbe in parte; carenza di motivazione e sproporzione del limite di quattro veicoli per stabilimento e della limitazione ai veicoli di classe ambientale Euro 3 o superiore; difetto di motivazione del diniego della deroga; in via derivata, illegittimità del provvedimento dirigenziale sopravvenuto. Con i motivi aggiunti è stata inoltre dedotta l’incompetenza del Sindaco ad adottare l’ordinanza, per assenza dei presupposti di contingibilità e urgenza e conseguente riconducibilità della disciplina del traffico alla competenza dirigenziale, nonché l’insussistenza o l’insufficiente dimostrazione delle esigenze ambientali e di sicurezza poste a fondamento delle limitazioni.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda relativa al diniego del 25 giugno 2025, poiché riferita alla stagione balneare 2025, ormai conclusa, e il ricorrente non aveva riproposto la domanda per il 2026. Ha invece ritenuto tempestiva l’impugnazione dell’ordinanza sindacale del 2024, proposta insieme all’atto applicativo del 2025. Nel merito, ha respinto le censure. La necessità di limitare il traffico risultava evidente dalle caratteristiche dei luoghi: strada comunale larga circa tre metri, a fondo naturale, inserita in un’area SIC, prossima a stagni e superfici sabbiose, frequentata da pedoni, mezzi pubblici e mezzi di soccorso. Tali elementi rendevano non decisivi né la contestazione relativa al centro abitato né il riferimento alle segnalazioni sul transito pericoloso. È stata inoltre ritenuta smentita la deduzione dell’unicità dell’accesso, essendo presenti due ulteriori strade con parcheggi, e comunque le misure generali prevedevano deroghe per casi particolari, assicurando flessibilità al regime. Il mancato coinvolgimento del Comune di Teulada non determinava illegittimità, sia perché non erano state individuate compiutamente le aree interessate sia perché il Comune di Sant’Anna Arresi conservava competenza a disciplinare la parte di territorio di propria pertinenza. Sono state ritenute infondate anche le censure sul numero massimo di veicoli e sulla classe ambientale, poiché il regime generale consentiva deroghe motivate. La censura di incompetenza del Sindaco è stata dichiarata irricevibile perché proposta tardivamente con motivi aggiunti, quando era già decorso il termine decadenziale di sessanta giorni e il vizio avrebbe dovuto essere dedotto con il ricorso introduttivo. La censura sulle esigenze ambientali è stata respinta, poiché la necessità di regolamentare gli accessi emergeva oggettivamente dal contesto ambientale e viabilistico; il Comune dovrà tuttavia valutare motivatamente, caso per caso, eventuali future richieste di deroga. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile limitatamente al diniego stagionale e respinto per il resto, con compensazione delle spese.
Norme richiamate
artt. 6 e 7 Codice della strada
La parte ricorrente ha sostenuto che la disciplina generale della circolazione rientrasse nella competenza dirigenziale ai sensi degli artt. 6 o 7; la relativa censura è stata dichiarata irricevibile perché tardiva, senza esame nel merito della ripartizione di competenza.
termine decadenziale di sessanta giorni per l’impugnazione
Il vizio di incompetenza riferito all’ordinanza sindacale doveva essere dedotto entro il termine decorrente dall’impugnazione dell’atto applicativo; la sua proposizione per la prima volta con motivi aggiunti è stata ritenuta tardiva.
Massime di principio
- L’impugnazione di un atto generale può essere proposta tempestivamente insieme all’impugnazione del successivo atto applicativo lesivo, quando quest’ultimo costituisce il primo atto concretamente pregiudizievole per il destinatario.
- La sopravvenuta conclusione del periodo temporale cui si riferisce un diniego di autorizzazione determina la carenza di interesse alla sua impugnazione, salvo la persistenza di un’utilità concreta e attuale derivante dall’annullamento.
- Le limitazioni alla circolazione su una strada inserita in un’area di pregio naturalistico possono essere ritenute legittime quando risultino giustificate dalle caratteristiche oggettive della strada, dalla presenza di pedoni e mezzi di soccorso e dalla necessità di prevenire impatti ambientali, anche senza una dettagliata dimostrazione quantitativa di ogni singolo episodio di pericolo.
- Un regime generale di limitazione del transito non è sproporzionato se prevede deroghe per casi particolari; le future richieste di deroga devono però essere esaminate dall’amministrazione con valutazione concreta e motivata.
- I motivi aggiunti non possono introdurre, oltre il termine decadenziale, vizi propri dell’atto originariamente impugnato che il ricorrente avrebbe potuto dedurre già con il ricorso introduttivo.
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