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Sentenza

Sentenza n. 2986/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento -dell’ingiunzione di pagamento n. 205 del 06.08.2019, successivamente notificata a mezzo pec in data 04.11.2019 dalla società PUBBLIALIFANA S.r.l., Concessionaria del Servizio di riscossione coattiva delle quote consortili del Consorzio ASI di Caserta, per la somma di € 5.238,07 relativa alla quota di manutenzione e gestione delle aree industriali dovuta per le annualità 2012-2013-2014; b) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.

Giustizia amministrativa202206151

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ingiunzione fiscale per il pagamento di € 5.238,07, relativa alle quote di manutenzione e gestione delle aree industriali per le annualità 2012, 2013 e 2014

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente consortile e concessionaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha riassunto il giudizio davanti al TAR dopo che il giudice ordinario aveva dichiarato il difetto di giurisdizione. Ha impugnato l'ingiunzione di pagamento deducendo, anzitutto, la prescrizione quinquennale delle pretese relative agli anni 2012 e 2013, sostenendo che le fatture e le richieste di pagamento del 2014 non fossero state validamente notificate e che il primo atto interruttivo fosse costituito dalla comunicazione di avvio del procedimento e costituzione in mora del 2019. Ha inoltre contestato, nel merito, la debenza delle quote per assenza di effettivi servizi di manutenzione e gestione resi nell'area prossima allo stabilimento, invocando la violazione del principio di corrispettività e delle norme statali, regionali, civilistiche e pianificatorie disciplinanti i contributi consortili. Infine, ha contestato la legittimità del ricorso all'ingiunzione fiscale ex r.d. n. 639/1910, dubitando del potere del Consorzio e della concessionaria di utilizzare tale strumento. Il Consorzio ha eccepito l'infondatezza della prescrizione, richiamando la trasmissione via PEC delle fatture nel 2014 e la successiva costituzione in mora del 2019; ha sostenuto la natura pubblicistica delle quote, dovute in ragione dell'insediamento nell'area e del beneficio anche potenziale e collettivo derivante dalle infrastrutture consortili; ha inoltre richiamato la convenzione di assegnazione e la successione della ricorrente nell'obbligo contributivo. La concessionaria ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle contestazioni concernenti il rapporto sostanziale e ha aderito alle difese del Consorzio.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alla prescrizione, ha escluso l'applicazione del termine quinquennale previsto dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. per le prestazioni periodiche, rilevando che le quote consortili sono determinate annualmente sulla base delle spese effettivamente sostenute e ripartite tra le imprese secondo superficie occupata e intensità d'uso. Il credito deriva quindi, anno per anno, dalla deliberazione di approvazione delle spese e non da un presupposto immutabile con mero frazionamento temporale. In ogni caso, il Consorzio ha dimostrato l'esistenza di atti interruttivi infraquinquennali, consistenti nella trasmissione delle fatture via PEC nel 2014 e nella costituzione in mora notificata nel 2019. La contestazione della conformità delle copie documentali è stata ritenuta generica e priva dei requisiti di specificità; inoltre, l'originale informatico ha confermato la ricezione delle fatture. Quanto alla pretesa assenza di servizi, il giudice ha affermato che i contributi consortili ASI hanno natura pubblicistica e non costituiscono il corrispettivo di prestazioni individuali: sono dovuti per il fatto dell'insediamento nell'area industriale, indipendentemente dall'utilizzazione concreta di singoli servizi o dalla manutenzione di specifiche strade prospicienti lo stabilimento. La ricorrente era tenuta, in base alle norme tecniche di attuazione del piano e alla convenzione, a concorrere alle spese generali di manutenzione e gestione delle infrastrutture dell'intero perimetro consortile, e il Consorzio aveva comunque documentato le spese sostenute. Quanto alla procedura di riscossione, il TAR ha ritenuto che i Consorzi ASI siano legittimati a riscuotere coattivamente le proprie entrate mediante ingiunzione fiscale ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.l. n. 32/1995 e r.d. n. 639/1910, anche per entrate non tributarie di natura pubblicistica. È stata altresì ritenuta legittima la delega del servizio a una concessionaria iscritta all'albo ministeriale. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori in favore di ciascuna parte resistente.

Norme richiamate

  • art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

    Il termine quinquennale per le prestazioni periodiche non si applica alle quote consortili determinate annualmente sulla base delle spese effettivamente sostenute, poiché il credito sorge di anno in anno da una nuova deliberazione e non da un presupposto immutabile.

  • art. 2719 c.c.

    La contestazione della conformità di una copia all'originale deve essere specifica e indicare concreti elementi di difformità; una generica negazione del valore probatorio è inefficace.

  • art. 22, commi 3 e 4, d.lgs. n. 82/2005

    Le copie informatiche possono avere la stessa efficacia probatoria degli originali nei limiti richiamati dal giudice, salva una contestazione espressa e specifica.

  • art. 5, comma 4, d.l. n. 32/1995

    a far data dal 1° novembre 1994, i consorzi per le aree di sviluppo industriale competenti per territorio sono incaricati della gestione di cui al comma 1, fatta salva diversa indicazione delle rispettive regioni di appartenenza, intervenuta anteriormente; essi stabiliscono le quote a carico delle singole ditte beneficiarie e provvedono alla riscossione in base alla disciplina del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni e integrazioni.

    La disposizione abilita i Consorzi ASI a stabilire le quote a carico delle imprese beneficiarie e a procedere alla riscossione secondo la disciplina dell'ingiunzione fiscale.

  • r.d. 14 aprile 1910, n. 639

    L'ingiunzione fiscale è utilizzabile per la riscossione coattiva delle entrate consortili pubblicistiche, comprese le entrate non tributarie.

  • art. 21 NTA del Piano ASI

    Gli oneri di gestione e manutenzione sono determinati annualmente in base alle spese effettivamente sostenute e ripartiti tra le imprese in relazione alla superficie occupata e all'intensità dell'uso.

  • art. 6 della convenzione di assegnazione

    La convenzione pone a carico dell'impresa insediata l'obbligo di concorrere alle spese di manutenzione e gestione delle infrastrutture generali dell'area consortile.

  • art. 10 r.d. n. 215/1933

    Richiamato tra le norme poste a fondamento della disciplina dei contributi consortili; il motivo dedotto dalla ricorrente è stato ritenuto infondato.

  • artt. 860 e 862 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno della contestazione dell'obbligo contributivo; il giudice ha escluso che il contributo abbia natura sinallagmatica o dipenda dalla fruizione di singole prestazioni.

  • art. 13, comma 3, l.r. Campania n. 4/2003

    Richiamato dalla ricorrente nell'impugnazione della pretesa contributiva; il motivo è stato respinto.

Massime di principio

  • Le quote dovute dalle imprese insediate nei Consorzi ASI per la gestione e manutenzione delle infrastrutture non costituiscono il corrispettivo di prestazioni individuali, ma hanno natura pubblicistica e sono dovute per il solo insediamento nell'area industriale, anche in presenza di un beneficio soltanto potenziale o collettivo.
  • L'obbligo di contribuzione alle spese consortili non è subordinato alla dimostrazione della manutenzione di ogni singola strada o infrastruttura prospiciente lo stabilimento, quando la disciplina pianificatoria e convenzionale configura il contributo come compartecipazione alle spese generali dell'intero perimetro consortile.
  • Quando le quote consortili sono determinate annualmente sulla base delle spese effettivamente sostenute e successivamente ripartite tra gli insediati, il credito non è soggetto al termine quinquennale previsto per le prestazioni periodiche fondate su un presupposto immutabile, poiché la fonte dell'obbligazione contributiva si rinnova con la deliberazione annuale di approvazione delle spese.
  • I Consorzi per le aree di sviluppo industriale possono riscuotere coattivamente le proprie entrate pubblicistiche mediante l'ingiunzione disciplinata dal r.d. n. 639/1910, in forza dell'art. 5, comma 4, d.l. n. 32/1995; tale strumento è utilizzabile anche per entrate non tributarie di natura pubblicistica.
  • È legittimo l'affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate consortili a un concessionario iscritto all'albo ministeriale previsto dalla normativa vigente.
  • Il disconoscimento della conformità di copie documentali, anche informatiche, deve essere chiaro, specifico e correlato a concreti elementi di difformità; una contestazione generica non priva il documento di efficacia probatoria.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti e atti amministrativi generaliEfficacia ed esecuzione del provvedimento
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneOnere della prova e principio dispositivoPrincipio di legalità e tipicità

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