Cassazione Penale, Ordinanza n. 02577/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il detenuto, in espiazione di pena detentiva per estorsione aggravata e continuata, aveva proposto reclamo avverso un provvedimento di applicazione del regime di sorveglianza speciale emesso in ambito penitenziario. Il tribunale di sorveglianza aveva rigettato il reclamo. In cassazione, il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., sostenendo che il tribunale non avesse preso in considerazione i motivi di reclamo inviati direttamente dal detenuto a sostegno di quello principale; lamentava inoltre difetto e carenza di motivazione per omessa specifica pronuncia su alcuni punti del reclamo, assumendo che fosse stata offerta una ricostruzione alternativa dei fatti posti a base del provvedimento impugnato. Il ricorso era quindi incentrato sulla dedotta incompletezza del contraddittorio motivazionale e sulla pretesa considerazione di motivi non sottoscritti dal difensore.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che tutte le doglianze fossero sostanzialmente di merito, risolvendosi nella richiesta di una nuova valutazione degli atti e in una lettura alternativa del materiale fattuale, attività non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che i motivi trasmessi direttamente dal detenuto non risultavano sottoscritti né comunque fatti propri dal difensore, richiamando il principio secondo cui il reclamo giurisdizionale in materia disciplinare penitenziaria ha natura di impugnazione e deve essere corredato da motivi specifici idonei a far emergere i profili di illegittimità dell'atto censurato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 14-ter legge 26 luglio 1975, n. 354
richiamato come base del reclamo avverso il provvedimento disciplinare/penitenziario oggetto di impugnazione
art. 14-bis Ord. pen.
indicato come provvedimento impugnato applicativo del regime di sorveglianza speciale in ambito penitenziario
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
richiamato quale parametro della dedotta violazione di legge nel ricorso per cassazione
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
richiamato quale parametro del dedotto vizio di motivazione
art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022
invocato dalla difesa in relazione alla disciplina del reclamo e alla trasmissione dei motivi
art. 24 Cost.
richiamato dalla difesa a sostegno della censura di mancata considerazione delle difese del detenuto
art. 111 Cost.
richiamato dalla difesa a sostegno della censura di carenza motivazionale e di garanzie del giusto processo
art. 616 c.p.p.
applicato per la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto l'apparente veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, si risolvano in una richiesta di rivalutazione del fatto e degli atti di causa.
- Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti del tribunale di sorveglianza deve confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata e non può limitarsi a prospettare una lettura alternativa del materiale istruttorio o documentale.
- Nel reclamo giurisdizionale in materia penitenziaria i motivi devono essere specifici e idonei a far emergere i profili di illegittimità del provvedimento impugnato; motivi non sottoscritti dal difensore e non fatti propri dallo stesso non possono essere considerati utilmente ai fini dell'impugnazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo cause di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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