Sentenza n. 187/2026 - Salerno, Sezione 2
per l’annullamento a) ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS- del 23 aprile 2024, adottata dal Responsabile del Settore Pianificazione Urbanistica del Comune di Pagani; b) accertamento tecnico del Comando di polizia locale, verbale di sopralluogo reg. n, -OMISSIS- del 4 settembre 2023; c) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale che possa ledere gli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale di demolizione e acquisizione relativa a opere realizzate nelle aree esterne di un capannone, nonché verbale di sopralluogo della polizia locale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto la trasposizione di un ricorso straordinario contro l'ordinanza dirigenziale del Comune e il verbale di sopralluogo. Ha dedotto, in primo luogo, la contraddittorietà dell'ordinanza, che avrebbe contestato la violazione dell'art. 33 del d.P.R. 380/2001 applicando al contempo la sanzione acquisitiva prevista dall'art. 31. Ha inoltre sostenuto l'erroneo inquadramento delle opere: la copertura di celle frigorifere e alcune strutture in tubolari e teli sarebbero state attività edilizia libera o, al più, soggette a CILA, con applicazione della sola sanzione pecuniaria; il dehors sarebbe stato autorizzato e la relativa efficacia prorogata dalla normativa emergenziale, mentre vetri temperati e pavimentazione esterna sarebbero stati legittimi o già assistiti da titoli edilizi; la pergotenda sul lato est e quella presso la piscina sarebbero state meri teli ombreggianti rientranti nell'edilizia libera; la tettoia sarebbe stata invece un passaggio aperto e servente rispetto all'edificio principale. È stata inoltre dedotta la violazione delle garanzie procedimentali. La ricorrente ha richiamato anche il decreto di non convalida del sequestro penale, ritenendolo indicativo dell'assenza di aggravio del carico urbanistico.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Dalla descrizione del verbale di sopralluogo ha rilevato che le opere, considerate complessivamente secondo caratteristiche strutturali, dimensioni, destinazione e utilizzo, determinano una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio e rientrano nella nuova costruzione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e.1), del d.P.R. 380/2001. Esse richiedevano pertanto il permesso di costruire e, in mancanza, erano legittimamente assoggettabili all'ordine di demolizione. Il giudice ha escluso che dehors di rilevante superficie e struttura possano essere considerati opere temporanee o pertinenze. Ha inoltre precisato che la pergotenda è qualificabile come edilizia libera solo quando la tenda costituisce l'elemento principale e la struttura ha funzione meramente accessoria; tale qualificazione è esclusa quando la struttura è solida, permanente e idonea a modificare sagoma e prospetto. Analogamente, una tettoia di rilevanti dimensioni, anche se funzionale o servente rispetto all'edificio principale, non è una pertinenza urbanistica quando copre una superficie significativa e crea volumi autonomi. La mancata convalida del sequestro penale non incide sulla legittimità dell'ordinanza, poiché il pubblico ministero si era limitato a ritenere non documentato, allo stato, l'aggravio del carico urbanistico. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. e.1), d.P.R. 380/2001
opere edilizie ex art. 3, lett. e.1) del D.P.R. n. 380 del 2001
Le opere che determinano una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, valutate per caratteristiche, struttura, dimensioni e utilizzo, rientrano nella nuova costruzione e richiedono il permesso di costruire.
art. 6 d.P.R. 380/2001
La qualificazione come attività edilizia libera non è applicabile a opere che, per struttura, dimensioni e funzione complessiva, realizzano una trasformazione urbanistico-edilizia significativa.
art. 6-bis d.P.R. 380/2001
La CILA non è sufficiente per opere che, considerate nel loro complesso, sono riconducibili alla nuova costruzione e richiedono il permesso di costruire.
art. 10 d.P.R. 380/2001
Gli interventi qualificabili come nuova costruzione necessitano del permesso di costruire.
art. 22 d.P.R. 380/2001
Il regime della SCIA non si applica a opere che richiedono il permesso di costruire.
art. 27 d.P.R. 380/2001
Il riferimento alla vigilanza edilizia è richiamato nel quadro normativo applicabile agli interventi abusivi.
art. 31 d.P.R. 380/2001
La realizzazione senza permesso di costruire di opere riconducibili alla nuova costruzione legittima l'ordine di demolizione e, in caso di mancata ottemperanza, le conseguenze acquisitive previste dalla norma.
art. 33 d.P.R. 380/2001
La ricorrente ne ha dedotto l'applicazione, ma la sentenza ha deciso sulla base della qualificazione delle opere come nuova costruzione ai sensi dell'art. 3, lett. e.1), e della conseguente applicabilità dell'art. 31.
Massime di principio
- La qualificazione edilizia di una pluralità di opere deve essere compiuta considerando congiuntamente caratteristiche strutturali, dimensioni, destinazione, modalità di utilizzo e complessiva trasformazione urbanistico-edilizia del territorio; opere formalmente riconducibili a teli, strutture leggere o manufatti accessori possono costituire nuova costruzione quando realizzano spazi stabilmente organizzati e funzionalmente autonomi.
- Un dehors di rilevante superficie e struttura, realizzato senza permesso di costruire, costituisce nuova costruzione e non può essere qualificato come opera temporanea o pertinenza urbanistica, con conseguente legittimità dell'ordine di demolizione.
- La qualificazione di un manufatto come pergotenda, non soggetta a titolo abilitativo, presuppone che la tenda sia l'elemento principale e che la struttura abbia funzione meramente accessoria di sostegno; essa è esclusa quando la struttura è solida, permanente e determina una significativa variazione della sagoma o del prospetto.
- Una tettoia di rilevanti dimensioni non costituisce pertinenza urbanistica per il solo fatto di essere funzionale o servente rispetto all'edificio principale: la pertinenza richiede modestissima entità e accessorietà, mentre sono escluse opere dotate di autonoma consistenza dimensionale e funzionale o idonee a creare volumi e superfici significativi.
- La mancata convalida di un sequestro penale, motivata dall'assenza di adeguata documentazione dell'aggravio del carico urbanistico, non determina di per sé l'illegittimità dell'ordinanza amministrativa di demolizione, fondata sulla diversa valutazione edilizio-urbanistica delle opere accertate.
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