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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32757/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (5 mesi) disposto dal GIP di Padova per i reati connessi a turbativa d'asta e subappalto non autorizzato. Il ricorrente deduceva: errata indicazione del reato "in concorso" con altri soggetti non iscritti nel registro degli indagati; vizio della ricostruzione fattuale riguardo ai ritardi nell'esecuzione dell'appalto e alla capacità dell'impresa (contestata applicazione dell'art.84 d.lgs.50/2016); errata qualificazione dolosa invece che colposa della condotta in relazione all'art.21 L.646/1982; carenza e incongruità della motivazione sulle esigenze cautelari e sul pericolo di reiterazione, tenuto conto della personalità dell'imputato e della cessazione della presenza della società concorrente in cantiere. Richiesta anche, in memoria successiva, di annullamento senza rinvio per sopravvenuta cessazione della misura (revoca 07/04/2023).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la misura interdittiva oggetto del gravame cessato (revoca 07/04/2023). La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'interesse ad ottenere un provvedimento "de libertate" viene meno con la cessazione della misura, anche se l'impugnazione mirasse a evitare conseguenze amministrative; ha altresì precisato che le misure interdittive non rientrano nell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione. Per tale motivo non è stato esaminato il merito delle censure soggiacenti; inoltre, essendosi trattato di inammissibilità derivante da fatto sopravvenuto e non genetico, è esclusa l'applicazione di condanna alle spese e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 353 cod. pen.

    La difesa censurava l'indicazione del reato come commesso 'in concorso' con altri soggetti non iscritti nel registro degli indagati; la Corte non ha esaminato la fondatezza della qualificazione sostanziale del reato per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 84 d.lgs. n. 50/2016

    art. 84 del d.lgs. n. 50 del 2016

    La difesa sosteneva l'erronea applicazione della norma in relazione alla capacità dell'appaltatore di rispettare i tempi contrattuali; la Corte non ha valutato il merito della contestazione a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 21 Legge n. 646/1982

    art. 21 della Legge n. 646 del 13 settembre 1982

    La difesa lamentava che la condotta fosse colposa e non dolosa; anche questa censura non è stata esaminata nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    art. 273, cod. proc. pen.

    Richiamata perché la difesa denunciava violazioni procedurali nella ricostruzione dei fatti; la Corte ha omesso il giudizio di merito a motivo dell'inammissibilità.

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    art. 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.

    Contestata in relazione alla motivazione sulle esigenze cautelari; la Corte non ha pronunciato sulla congruità delle esigenze cautelari dato che il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta cessazione della misura.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020

    Richiamato come norma di riferimento per l'intervento del Sostituto Procuratore generale nella requisitoria; la norma è citata solo in ordine al ruolo del pubblico ministero nella fase di discussione.

  • Giurisprudenza (Sez. 6, n. 26318/11.05.2017; Sez. 3, n. 7917/02.10.2014)

    Sez. 6, n. 26318 del 11/05/2017, Rv. 270283; Sez. 3, n. 7917 del 02/10/2014, Rv. 262515

    Riferimento costante secondo cui l'interesse ad impugnare una misura cautelare viene meno se la misura è cessata, anche quando l'impugnazione è diretta ad evitare conseguenze amministrative; da ciò la Corte ha tratto il principio per dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Se la misura cautelare oggetto di impugnazione è cessata prima della decisione della Corte, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; ciò impedisce l'esame del merito delle censure.
  • La mera sussistenza di conseguenze amministrative o extrapenali non è di per sé idonea a preservare l'interesse ad impugnare una misura cautelare cessata.
  • Le misure interdittive (es. divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione) non rientrano nell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione; pertanto, la possibile pregiudiziale amministrativa non garantisce la continuazione dell'impugnazione dopo la cessazione della misura.
  • Quando si contesta una misura cautelare, è importante valutare tempestivamente la sua efficacia nel tempo: ottenere la revoca o la sospensione prima della pronuncia può rendere privo di oggetto il ricorso, ma l'assenza di interesse non comporta automaticamente responsabilità per spese o sanzioni se la cessazione è sopravvenuta non per colpa del ricorrente.
  • Per far valere censuresostanziali (es. errata qualificazione del reato, vizio nella motivazione sulle esigenze cautelari) è consigliabile chiedere misure conservative o formulare rimedi alternativi che preservino l'interesse all'impugnazione prima che la misura venga revocata o scada.

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