Cassazione Penale, Sentenza n. 07355/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Catania per condanna ai sensi dell'art. 341-bis c.p. Chiappazzo deduce violazione di legge e carenza di motivazione sulla mancata verifica del requisito numerico: l'offesa deve essere commessa "in presenza di più persone" e tali persone devono essere estranee all'amministrazione (civili), mentre la sentenza ha motivato solo sulla natura di "luogo aperto al pubblico" della cella senza chiarire la pluralità di testimoni. Arena contesta il contenuto delle offese (sostiene di non aver pronunciato la frase contestata e di avere solo criticato comportamenti prevaricatori), sostiene che le frasi investivano la sfera personale e non il prestigio dell'amministrazione (quindi al massimo ingiuria) e chiede il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) e/o delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso di Chiappazzo fondato limitatamente al profilo del requisito numerico previsto dall'art. 341-bis: la motivazione di merito non ha valutato la presenza di persone estranee all'amministrazione al momento dell'offesa, sicché è stata disposta l'annullamento con rinvio in merito per entrambe le posizioni (la questione non era personale). Quanto ad Arena, i motivi di merito relativi alla valutazione probatoria sono stati rigettati: la Corte d'appello non è stata ravvisata in vizio tale da consentire revisione in questa sede e la ricostruzione delle offese è stata ritenuta congrua. La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis e la domanda di attenuanti generiche sono state dichiarate inammissibili o assorbite: la legge di conversione 8/8/2019 n.77 esclude l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità al reato di cui all'art. 341-bis quando commesso contro un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni. In sintesi: parziale accoglimento (annullamento e rinvio per vizio motivazionale sul requisito della pluralità per Chiappazzo); per il resto i ricorsi di Arena sono respinti.
Norme richiamate
art. 341-bis cod. pen.
"mentre compie un atto d'ufficio"; requisito di commettere l'offesa "in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone"
La Corte interpreta l'art. 341-bis nel senso che la pluralità di persone richiesta è integrata solo dalla presenza di soggetti estranei alla pubblica amministrazione (civili) o da pubblici ufficiali presenti per ragioni diverse dall'atto d'ufficio oggetto dell'offesa; non si computano gli operatori che assistono alla condotta nell'esercizio delle loro funzioni. Il requisito di stretta contestualità con un atto d'ufficio limita l'ambito applicativo della fattispecie.
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità non può essere riconosciuta per il reato di cui all'art. 341-bis quando la condotta è posta in essere nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni, per effetto della disciplina derogatoria introdotta dalla legge di conversione n.77/2019.
Legge 8 agosto 2019, n. 77 (conversione del d.l. 14 giugno 2019, n. 53)
Ha introdotto la previsione ostativa che esclude l'applicazione dell'art. 131-bis al reato di oltraggio (art. 341-bis) commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni.
Cass. Sez. 6, n. 6604 del 18/01/2022 (Pagliari)
Indirizzo giurisprudenziale richiamato circa il requisito della pluralità: l'offesa deve raggiungere persone estranee all'amministrazione; non si computano gli operatori che assistono nello svolgimento delle funzioni.
Corte costituzionale, sent. n. 166 del 2024
Richiamata per sottolineare che i requisiti di luogo aperto al pubblico, presenza di più persone e la stretta contestualità con un atto d'ufficio sono elementi costitutivi essenziali dell'olio della fattispecie che ne delimitano l'ambito e giustificano la soglia minima di pena.
Massime di principio
- Per integrare l'art. 341-bis è necessario che l'offesa sia percepita in presenza di più persone effettivamente estranee all'amministrazione (civili); la sola percezione da parte degli operatori che stanno svolgendo l'atto d'ufficio non soddisfa il requisito della pluralità.
- La condotta deve essere strettamente collegata al compimento di un atto d'ufficio (contesto spazio-temporale); senza questa contestualità l'ambito di applicazione della norma è significativamente ridotto.
- Quando la motivazione di merito è silente su un elemento essenziale (es. presenza di persone estranee), il giudice di legittimità può annullare con rinvio per consentire una nuova valutazione in ordine a quell'elemento.
- Le impugnazioni che chiedono una diversa valutazione delle prove sono difficilmente accolte in Cassazione salvo vizio logico-contraddittorio manifesto; la Corte di legittimità non sostituisce il giudizio di merito se le conclusioni appaiono coerenti.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è esclusa, per espressa previsione normativa, quando il reato sia l'oltraggio di cui all'art. 341-bis commesso contro un pubblico ufficiale in esercizio delle funzioni.
- Le contestazioni sulla natura delle espressioni (se rivolte alla sfera personale o al prestigio dell'amministrazione) rilevano ai fini della qualificazione tra oltraggio e ingiuria, ma la ricostruzione fattuale dei giudici di merito è vincolante a meno che non appaia manifestamente illogica o contraddittoria.
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