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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13297/2023 del 30/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma in appello delle condanne per furto aggravato (arrampicandosi fino al balcone e forzando la grata della porta finestra), deducendo in particolare la non applicazione dell'art. 56, comma 3, cod. pen. (desistenza volontaria dal reato tentato). La difesa ha sostenuto che i due, dopo aver raggiunto il balcone e tentato di forzare la grata, desisterono spontaneamente (prima dell'arrivo della Polizia) e quindi ricorre l'ipotesi di desistenza volontaria; in subordine si è chiesta la rideterminazione della pena contestando anche la dosimetria

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito fosse logica e sufficiente: gli imputati avevano raggiunto il balcone, erano muniti di attrezzi (piedi di porco), avevano manomesso la grata per circa dieci minuti e la desistenza fu indotta dall'inaspettata solidità della grata e dall'arrivo di una testimone (circostanze esterne), quindi non volontaria ai sensi dell'art. 56, comma 3. Quanto alla critica sulla dosimetria della pena, il motivo non era stato proposto in appello e pertanto inammissibile in Cassazione; inoltre la pena concreta rientrava nei limiti edittali. Sono state confermate le condanne principali (in sede di merito: Shakirosky anni 3 e mesi 4 di reclusione e C 1.000,00 di multa; Ahmetovic anni 3 di reclusione e C 900,00 di multa) e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di C 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 56, comma 3, cod. pen.

    La causa di non punibilità per desistenza volontaria si applica solo se la mancata consumazione del reato è il risultato di una scelta libera e autonoma dell'agente, non determinata da circostanze esterne che rendono impossibile o eccessivamente rischioso il proseguimento dell'azione criminosa. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la desistenza fosse indotta da fattori esterni (solidità della grata e arrivo di una testimone), dunque non volontaria

  • artt. 56, 110, 624-bis, 625 n.2, cod. pen.

    Normativa qualificante il reato e la partecipazione: gli imputati sono stati ritenuti autori del tentativo di furto aggravato (arrampicamento e effrazione). La combinazione delle norme è stata applicata per ricostruire il reato per il quale sono state inflitte le pene

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Prevede la diminuzione di pena prevista per il rito abbreviato; la Corte di merito ha operato tale riduzione nel calcolo della pena

  • art. 63, comma 4, cod. proc. pen.

    Disciplina gli effetti della recidiva sulla determinazione della pena; la Corte osserva che l'aumento per recidiva era stato calcolato ma ogni censura relativa al calcolo non era stata dedotta in appello e quindi è preclusa in Cassazione

  • artt. 3, 13, 25, 27 Cost.

    Richiamate in relazione ai limiti della funzione di controllo della Corte di Cassazione: il sindacato è limitato alla verifica della logica e dell'effettività della motivazione e non permette una rivalutazione dei fatti. Inoltre, tali principi orientano il controllo sull'illegalità della pena laddove la sanzione sia 'ah origine' contraria alla legge

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità per colpa della parte; la Corte ha disposto il versamento di C 3.000,00 a carico di ciascun ricorrente

Massime di principio

  • La desistenza volontaria (art. 56, comma 3) richiede una scelta interna libera e non può essere ritenuta quando la sospensione dell'azione sia determinata da circostanze esterne (es. arrivo di testimoni o aumento del rischio).
  • Atti materiali significativi posti in essere (es. arrampicarsi fino al balcone, uso di attrezzi per l'effrazione, persistente tentativo di forzare una grata) rendono più difficile sostenere la tesi della desistenza volontaria.
  • La Corte di Cassazione ha un controllo limitato: verifica la congruità, la completezza e la logicità della motivazione del giudice di merito ma non può rivedere autonomamente la valutazione probatoria dei fatti.
  • Le doglianze sulla dosimetria della pena o su errori nel calcolo degli aumenti (es. recidiva) devono essere sollevate in sede di appello; se non dedotte in appello risultano inammissibili in Cassazione.
  • La Corte può intervenire d'ufficio solo per rilevare palesi illegalità della pena (pene 'ah origine' contrarie alla legge o superiori al massimo edittale); errori intermedi nel ragionamento del giudice del merito, se non impugnati nei gradi opportuni, non sono riesaminabili.
  • In caso di ricorso inammissibile per colpa, è previsto l'onere del versamento alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente.

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