Cassazione Civile, Ordinanza n. 12824/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente, formalmente inquadrato come quadro, aveva agito contro la società datrice chiedendo il riconoscimento, con effetti giuridici ed economici, della qualifica di dirigente a decorrere dal 1 dicembre 2006, sostenendo di avere svolto mansioni superiori. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che le allegazioni e le prove non dimostrassero il livello di autonomia, discrezionalità, responsabilità e potere decisionale richiesto per la qualifica dirigenziale. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) falsa applicazione dell'art. 2103 c.c. per mancata comparazione tra mansioni svolte e declaratoria contrattuale del dirigente; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o incomprensibile ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e art. 111 Cost.; 3) violazione dell'art. 421 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per non avere la Corte d'appello esercitato i poteri istruttori officiosi e per errata applicazione dell'onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello fosse chiara e non apparente, perché esponeva il percorso logico seguito nel valutare l'inidoneità delle allegazioni e delle prove a dimostrare il quid pluris della qualifica dirigenziale. Ha inoltre affermato che il giudice di merito aveva correttamente applicato il criterio trifasico per l'accertamento delle mansioni superiori, confrontando le declaratorie contrattuali e verificando l'insufficienza del materiale probatorio. Quanto ai poteri officiosi ex art. 421 c.p.c., ha rilevato che la censura era inammissibile e comunque infondata, poiché nel rito del lavoro il mancato esercizio di tali poteri è censurabile solo se la parte abbia previamente formulato una specifica richiesta istruttoria, circostanza non risultante. Ha poi precisato che la violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata, non quando valuti erroneamente il materiale istruttorio. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 2103 c.c.
Norma posta a fondamento della domanda di superiore inquadramento; la Corte ne conferma l'applicazione secondo il criterio trifasico di comparazione tra mansioni svolte e declaratoria contrattuale della qualifica rivendicata.
art. 360 n. 3 c.p.c.
È il parametro del vizio denunciato per falsa applicazione di legge nei primi e terzo motivo.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione sussiste solo se manca l'indicazione del criterio logico seguito dal giudice; nel caso concreto la motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta sufficiente e intelligibile.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale della motivazione della sentenza, non violato perché il ragionamento decisorio era esplicitato.
art. 360 n. 4 c.p.c.
È il parametro del motivo di nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 421 c.p.c.
Nel rito del lavoro i poteri istruttori officiosi non sono censurabili in cassazione se la parte non abbia prima formulato una specifica richiesta di esercizio e indicato i mezzi istruttori.
art. 2697 c.c.
La violazione della norma sull'onere della prova si configura solo se il giudice distribuisce l'onere a soggetto diverso da quello gravato; non basta contestare la valutazione delle prove.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Richiamato per chiarire che l'erronea valutazione delle prove, e non la ripartizione dell'onere, può semmai integrare vizio motivazionale.
art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di accertamento del superiore inquadramento, il giudice deve confrontare le mansioni concretamente svolte con le declaratorie contrattuali delle qualifiche invocate e verificare se l'attività svolta presenti il quid pluris richiesto dalla qualifica superiore.
- La distinzione tra quadro e dirigente non può essere ridotta a un mero dato quantitativo: la qualifica dirigenziale implica anche poteri decisionali, autonomia elevata, discrezionalità e funzioni di promozione, coordinamento e gestione degli obiettivi aziendali.
- La motivazione è apparente solo quando manchi l'esplicitazione del percorso logico-giuridico seguito; non è insufficiente una motivazione che, pur sintetica, renda comprensibile la ratio decidendi.
- Nel rito del lavoro, la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi del giudice non è utilmente deducibile in cassazione se la parte non abbia previamente formulato una specifica istanza istruttoria con indicazione dei mezzi di prova.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo per errata individuazione del soggetto onerato della prova, non per contestazioni sulla valutazione dell'esito probatorio compiuta dal giudice di merito.
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