Cassazione Penale, Sentenza n. 40710/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Nicotra impugna la riqualificazione del fatto originariamente contestato come concorso esterno in associazione mafiosa (artt. 110, 416-bis) in scambio elettorale politico mafioso (art. 416-ter), denunciando violazione del principio di correlazione accusa-sentenza (art. 521 c.p.p.), lesione del contraddittorio e sorpresa nella nuova qualificazione che avrebbe limitato la possibilità di difesa, nonché errore nella valutazione dell'elemento oggettivo del reato 416-ter (in particolare la presunta mancata pattuizione del "metodo mafioso" e l'uso di presunzioni sull'immutabilità del metodo). Pappalardo contesta esclusivamente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sulla rideterminazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Nicotra (infondato) e dichiarato inammissibile quello di Pappalardo. In particolare la Corte ha ritenuto legittima la riqualificazione operata dal giudice di rinvio in 416-ter, avendo la fattispecie storico-naturalistica risultata compatibile con il nuovo inquadramento e non essendosi verificata una decisione "a sorpresa" (la questione era emersa nel percorso processuale e nelle conclusioni del Procuratore generale). Poiché il reato così riqualificato risultava prescritto in data anteriore alla sentenza di primo grado, il giudice di rinvio ha prosciolto Nicotra per intervenuta prescrizione e revocato le statuizioni civili; la Cassazione ha ritenuto che, alla luce dell'art. 129 c.p.p. e della giurisprudenza di legittimità, la declaratoria di estinzione per prescrizione prevale e non legittima il sindacato esteso sul merito delle prove, salvo casi di nullità assolute insanabili che comportino privazione del contraddittorio. Quanto a Pappalardo, la Cassazione ha ritenuto infondata la doglianza sulle attenuanti generiche e ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Norme richiamate
art. 416-ter cod. pen.
La norma è stata invocata per riqualificare la condotta accertata come scambio elettorale politico mafioso; la Corte ha ritenuto che il fatto storico-naturalistico potesse rientrare nell'area applicativa dell'art. 416-ter e che tale riqualificazione, se riconducibile allo stesso nucleo fattuale, è lecita anche in sede di rinvio
art. 416-bis cod. pen.
Resta il capo originario di associazione mafiosa cui si riferisce la vicenda; la Corte ha mantenuto fermo che sulla responsabilità per 416-bis residuava giudicato parziale e ha valutato la riqualificazione verso 416-ter senza travisare il nucleo fattuale
art. 110 cod. pen.
Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato; utilizzata nella descrizione originaria delle imputazioni e nel confronto tra diverse qualificazioni giuridiche
art. 129 cod. proc. pen.
Secondo la Corte l'art. 129 c.p.p. impone la prevalenza della declaratoria di estinzione del reato (prescrizione) quando la causa emergerebbe in modo evidente; ciò limita la possibilità di sindacare in Cassazione profili valutativi che richiedano approfondimenti, salvo che sussistano elementi di evidente constatazione idonei a proscioglimento di merito
art. 521 cod. proc. pen.
Consente al giudice di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella in rubrica purché il fatto storico-naturalistico rimanga lo stesso; la Corte ha richiamato il principio per legittimare la riqualificazione in 416-ter quando esiste nucleo fattuale comune
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato indirettamente con riferimento ai limiti dei motivi di cassazione: la Corte ha ricordato che alcune censure (es. violazioni costituzionali o della CEDU) non sono ammissibili in cassazione se non tramite specifica questione di legittimità costituzionale
art. 111 Cost.
Invocato dal ricorrente per profili di equo processo; la Corte ha ritenuto che le censure costituzionali non possono essere sviluppate in cassazione come tali se non trasformate in questione di legittimità costituzionale
art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Rilevato nei limiti dell'ammissibilità delle censure; la Corte ha ribadito che le lamentele di violazione CEDU non costituiscono autonomo motivo di cassazione se non inquadrate nella disciplina della questione di legittimità costituzionale o nei limiti previsti dalla giurisprudenza di legittimità
Massime di principio
- Il giudice può riqualificare il fatto imputato con una diversa fattispecie penale purché il nucleo storico-naturalistico resti invariato: non si configura violazione del principio di correlazione se l'imputato ha avuto concreta possibilità di difesa sul contenuto fattuale.
- La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (art. 129 c.p.p.) prevale, di regola, su molte eccezioni processuali e limita il sindacato in sede di legittimità, salvo casi di nullità assolute e insanabili che comportino la soppressione del contraddittorio e pregiudichino il diritto di difesa.
- Per evitare "sorprese" difensive in caso di possibile riqualificazione che renderebbe il fatto prescritto, l'imputato può rinunciare alla prescrizione per essere giudicato nel merito; la mancata rinuncia rende meno rilevanti le obiezioni sulla nuova qualificazione.
- In Cassazione non sono ammissibili censure di violazione diretta della Costituzione o della CEDU se non attraverso la via della questione di legittimità costituzionale; inoltre i vizi di motivazione denunciabili sono principalmente quelli relativi all'apprezzamento dei fatti, mentre le questioni di diritto vanno dedotte come violazioni di legge.
- Quando la riqualificazione proviene da elementi già emersi nel procedimento (es. atti, decisioni rescindenti, conclusioni del Procuratore), è difficile sostenere che si sia verificata una decisione inattesa che abbia impedito il contraddittorio.
- Se si contesta l'elemento materiale di una fattispecie nuova (es. l'uso del "metodo mafioso"), la difesa deve mirare a mostrare che la ricostruzione fattuale è incompatibile con la nuova qualificazione; tuttavia, ove la prescrizione sia evidente, il sindacato in Cassazione è limitato dalla regola della "constatazione" ex art. 129 c.p.p.
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