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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1845/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Potenza che aveva rigettato l'istanza di ricusazione della Dott.ssa Rosa Bia, formulata da Schettino. Il ricorrente sosteneva che la Dott.ssa Bia, quale relatrice ed estensore della sentenza n.700/2022 (procedimento detto "Rusca"), avesse formato un pregresso convincimento fondato su atti, documenti e intercettazioni provenienti dal procedimento n.2684/2017 R.G.N.R. e n.1894/2018 R.G. (detto "Enotria"), fatti poi confluiti nella sentenza "Rusca", e che tale valutazione di merito interferisse con la sua posizione nel procedimento collegiale in cui la stessa giudice era componente. Il ricorrente lamentava inoltre che la Corte territoriale non avesse valutato gli atti allegati all'istanza di ricusazione e denunciava vizio di motivazione e violazione degli artt.125 c.p.p., comma 3, e 111 Cost., comma 6.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che per configurare la causa di ricusazione per "attività pregiudicante" occorra la prova concreta che, nel precedente giudizio, il giudice abbia espresso una valutazione di merito collegata alla responsabilità penale dell'identico fatto e del medesimo imputato. Il ricorrente non ha indicato specificamente gli atti, le parti di documenti o i passaggi argomentativi della sentenza precedente dai quali desumere l'effetto pregiudicante: le allegazioni sono state giudicate generiche e insufficienti a consentire la verifica concreta. Perciò il rigetto dell'istanza da parte della Corte territoriale è stato confermato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende di Euro 3.000,00 ex art.606 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 125 c.p.p., comma 3

    Norma richiamata con riferimento all'onere di allegazione nell'istanza di ricusazione: la parte deve indicare gli elementi concreti su cui si fonda la ricusazione e non può limitarsi a deduzioni generiche che rimettano al giudice della ricusazione ogni individuazione degli aspetti pregiudicanti

  • art. 111 Cost., comma 6

    Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto ad un giudice imparziale e a un giusto processo; la Corte ha comunque valutato il rispetto dei canoni di imparzialità in combinazione con le regole processuali sulla ricusazione

  • art. 37 c.p.p.

    Materia centrale nella vicenda: la Corte costituzionale (sent. n.283/2000) ha dichiarato la parziale incostituzionalità della norma nella parte che escludeva la ricusazione per valutazioni di merito espresse in altro procedimento, individuando la "funzione pregiudicante" come la valutazione sulla responsabilità penale collegata alla decisione finale; tale principio richiede però l'identità di fatto e una valutazione precedente effettivamente collegata alla responsabilità del medesimo imputato

  • Corte Cost. sentenza n. 283/2000

    Ha definito il concetto di "funzione pregiudicante" che legittima la ricusazione: è necessario che la valutazione pregressa riguardi l'identico fatto e la responsabilità del medesimo soggetto, e sia collegata alla decisione finale

  • Art. 606 c.p.p.

    Norma che disciplina gli effetti della pronuncia di inammissibilità del ricorso e le conseguenti responsabilità economiche; applicata per condannare il ricorrente alle spese e al versamento a titolo di ammenda

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 5, Sent. n.15201/2016; Sez. 6, n.14/2013; Sez. 6, n.20666/2021; Sez. 6, n.39367/2017)

    Principio consolidato: la mera coincidenza o condivisione di fonti probatorie tra due procedimenti non costituisce di per sé causa di ricusazione; occorre una valutazione di merito precedente sull'identico fatto e la concreta indicazione dei punti della precedente decisione che interferiscono con la nuova valutazione. Le cause di ricusazione sono di stretta interpretazione e richiedono specificità

Massime di principio

  • La ricusazione per "pregiudizio" derivante da precedente valutazione giurisdizionale richiede la prova concreta dell'identità del fatto e della valutazione di merito collegata alla responsabilità del medesimo imputato
  • La semplice confluenza o riutilizzo di medesime fonti probatorie (informative, intercettazioni, verbali) in due procedimenti distinti non basta a fondare la ricusazione; va dimostrato come e quali passaggi della precedente decisione abbiano già deciso o influenzato la posizione dell'imputato rispetto agli stessi fatti
  • Il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente gli atti, le parti di documenti o i passaggi argomentativi ritenuti pregiudicanti: allegazioni generiche sono inammissibili
  • Le norme sulla ricusazione sono di stretta interpretazione: il rimedio è eccezionale e non può essere utilizzato per sottrarre al giudice il compito di individuare autonomamente gli aspetti critici
  • Il mancato rispetto degli oneri di diligenza nell'impugnazione (es. mancata specificazione dei punti controversi) può comportare non solo il rigetto ma anche la condanna alle spese e, in caso di colpa, al pagamento di ammende; pertanto, prima di proporre ricusazione, preparare una relazione precisa che individui i punti di interferenza tra le due decisioni

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