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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6156/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Petessi era stato condannato dai giudici di merito per il reato di incendio boschivo (art. 423-bis, comma 2, cod. pen.) per aver utilizzato un macchinario agricolo (trinciastocchi/trinciasarmenti) intorno alle ore 12:30 di una giornata estiva, causando un incendio di vaste proporzioni (28 ettari) a Spoleto il 7/08/2013. Le principali prove erano: rapporto e foto del Corpo Forestale sulle caratteristiche dell'incendio, rinvenimento del macchinario di sua proprietà con segni di bruciatura e un cingolo fuori sede, posizione del terreno coerente con la direzione del vento, testimonianze oculari che videro propagarsi le fiamme dal suo terreno, e l'ammissione dell'imputato di aver notato poco dopo una striscia di fumo. La difesa contestava il nesso causale, invocando ipotesi alternativa consistente nell'esplosione di una cartucciera rinvenuta giorni dopo, e lamentava contraddizioni e illogicità nella motivazione, nonché la mancata verifica di tutte le ipotesi alternative.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito circa il nesso causale e la congruità delle prove indiziarie (macchinario con segni di bruciatura, ammissione dell'imputato, condizioni ambientali, testimonianze). Ha considerato infondata l'ipotesi alternativa dell'esplosione della cartucciera, rilevando l'integrità della stessa e l'assenza di segni compatibili con esplosione. La sentenza di condanna è quindi confermata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • legge 21 novembre 2000, n. 353, art. 2

    "fuoco con suscettivita' a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree"

    Definizione normativa di "incendio boschivo"; la Corte l'ha utilizzata per qualificare l'evento (28 ettari e necessità di canadair) come rientrante nella fattispecie tipica.

  • art. 423-bis cod. pen.

    Norma che incrimina l'incendio boschivo; applicata alla condotta colposa dell'imputato per aver usato un macchinario idoneo a produrre scintille in condizioni ambientali che favorivano la propagazione.

  • artt. 40 e 43 cod. pen.

    Principi sul nesso di causalità (art. 40) e sulla colpa (art. 43). La Corte ha richiamato la necessità di verificare che la condotta abbia posto una condizione dell'evento e che non vi siano state cause eccezionali escludenti il nesso, non ravvisate nel caso concreto.

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiama il requisito della certezza dell'indizio: ogni elemento indiziario deve essere un fatto certo e verificato processualmente. La Corte ha applicato questo principio nella valutazione complessiva degli indizi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione all'onere di versamento a favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità, utilizzata per imporre il pagamento di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • La prova basata su indizi è ammissibile ma ogni indizio deve essere un fatto certo e verificato processualmente; la loro valutazione richiede un'apprezzamento unitario e logico-deduttivo che colleghi gli indizi al fatto ignoto mediante ragionamento esplicativo.
  • Per il nesso di causalità non è sufficiente la mera verosimiglianza: il giudice deve escludere che fattori eccezionali abbiano determinato l'evento e può avvalersi di generalizzazioni scientifiche o regolarità empiriche per motivare la relazione causale.
  • L'esistenza di un'ipotesi alternativa (es. presenza di materiali esplosivi) grava sulla difesa nella misura in cui questa sia verosimile e compatibile con le emergenze istruttorie; se la tesi alternativa è smentita da accertamenti (es. integrità della cartucciera, assenza di segni di esplosione), non si impedisce l'affermazione del nesso causale originariamente prospettato.
  • La prevedibilità dell'evento e l'obbligo di diligenza sono valutati in concreto: usare macchinari idonei a produrre scintille in condizioni di caldo, vento e vegetazione secca integra rilevante imprudenza e può giustificare responsabilità colposa per incendio boschivo.
  • Non è ammessa la "doppia presunzione" cioè fondare una condanna su un fatto ignoto ricavato da altri indizi e poi utilizzare quel fatto come ulteriore indizio; il ragionamento indiziario deve mantenere la certezza degli elementi di base.

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