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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21143/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Il titolare di un'azienda agricola aveva chiesto la condanna dell'assicuratore al pagamento di complessivi euro 74.731, a titolo di indennizzo per un incendio verificatosi nella notte tra il 3 e il 4 settembre 2012, che avrebbe distrutto l'edificio aziendale e un trattore ivi ubicato. La domanda era fondata su una polizza assicurativa stipulata per coprire quel rischio. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo non provata né la verificazione del sinistro in quella notte né il nesso causale tra l'evento e i danni dedotti. Con il ricorso per cassazione la parte assicurata ha denunciato, con un unico motivo, omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. e travisamento della prova, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe trascurato circostanze decisive e avrebbe erroneamente valutato le testimonianze, le quali sarebbero state idonee a dimostrare l'effettivo incendio, le sue rilevanti dimensioni, il crollo del tetto del capannone e il coinvolgimento del trattore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo, pur formalmente rubricato come omesso esame di fatti decisivi, mirava in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio e una diversa ricostruzione della vicenda fattuale, attività non consentita nel giudizio di legittimità. Ha inoltre osservato che il richiamo all'art. 116 c.p.c. era inconferente, poiché la doglianza non denunciava l'erronea applicazione del principio del libero convincimento nei casi in cui esso sia derogato dalla legge, né l'uso del parametro del prudente apprezzamento in presenza di prove soggette a diverso regime. Ugualmente non pertinente è stato ritenuto il riferimento al travisamento della prova, non essendo stata dedotta una svista sul fatto probatorio in sé. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché la parte intimata non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, anche in presenza di patrocinio a spese dello Stato, restando salva l'eventuale revoca di tale ammissione ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di legittimità riguarda l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare questioni, argomentazioni o una diversa valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La sua violazione è deducibile in cassazione solo quando il giudice di merito applichi il principio del libero apprezzamento in presenza di prove soggette a diverso regime o, viceversa, disattenda un regime legale di prova; non basta contestare la valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro di riferimento per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di ricorso definito con esito sfavorevole.

  • art. 136 d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere revocata anche dopo la definizione del giudizio di impugnazione, se sopravvengono i relativi presupposti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È il rito camerale applicato per la decisione del ricorso in sede di legittimità.

Massime di principio

  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se individua un fatto storico decisivo effettivamente omesso dal giudice di merito; non è utilizzabile per sollecitare una rivalutazione delle prove o una diversa lettura delle testimonianze.
  • La censura di violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice abbia applicato un regime di valutazione della prova diverso da quello imposto dalla legge, non quando ci si limiti a contestarne il prudente apprezzamento.
  • Il travisamento della prova è deducibile solo in presenza di una svista sul contenuto oggettivo del fatto probatorio, non quando il ricorrente contesti semplicemente la ricostruzione complessiva del fatto operata dal giudice di merito.
  • Nel giudizio di legittimità, l'inammissibilità del ricorso comporta l'obbligo, ove dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato anche se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ferma la possibilità di revoca dell'ammissione nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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