Sentenza del 22/01/2021 n. 448 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Irpef - Contratto di locazione - Risoluzione - Mancato pagamento canone Base imponibile - Concorrenza - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'inclusione, nella base imponibile Irpef, dei canoni di locazione relativi a mensilità anteriori alla risoluzione consensuale del contratto, in quanto non pagati; sosteneva che il mancato pagamento e la risoluzione consensuale escludessero la concorrenza di tali importi alla formazione del reddito imponibile.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il mancato pagamento dei canoni relativi a mensilità anteriori alla risoluzione consensuale non impedisce che tali canoni concorrano a formare la base imponibile Irpef ai sensi dell'art. 23 del d.P.R. n. 917/1986. In sostanza, gli importi, pur non incassati, sono rilevanti ai fini della determinazione del reddito da fabbricati quando sussiste il diritto a percepirli; la risoluzione consensuale non ha effetto escludente sulla loro tassazione.
Norme richiamate
d.P.R. n. 917/1986, art. 23
La norma è stata interpretata nel senso che i canoni di locazione dovuti concorrono a formare il reddito da fabbricati secondo il criterio di competenza: la spettanza del canone rende l'importo imponibile anche se non ancora effettivamente riscosso al momento della risoluzione consensuale.
Massime di principio
- I canoni di locazione maturati (competenza) concorrono alla formazione del reddito imponibile anche se non riscossi prima della risoluzione consensuale del contratto.
- La risoluzione consensuale del rapporto non estingue automaticamente l'obbligo fiscale relativo ai canoni già maturati: l'irriscossione non equivale a inesistenza del diritto ai fini Irpef.
- Per escludere dalla base imponibile importi non riscossi è necessario dimostrare operazioni specifiche che incidano sul diritto (ad es. rinuncia documentata, annullamento giudiziale del credito, o riconoscimento di inesigibilità secondo le regole fiscali), non la sola risoluzione consensuale.
- In caso di contenzioso simile, il locatore dovrebbe conservare documentazione che attesti effettive rinunce, sconti o atti formali che modifichino il diritto al canone; in assenza di ciò l'amministrazione finanziaria può legittimamente includere i canoni nella base imponibile.
- Valutare possibili rimedi fiscali (ad es. deduzione o perdita su crediti) solo se ricorrono le condizioni previste dalla normativa e dalla giurisprudenza per il riconoscimento dell'insussistenza o dell'inesigibilità del credito.
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