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Ordinanza

Ordinanza n. 642/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - del provvedimento del Ministero dell'Università e della Ricerca, recante il “giudizio collegiale” e i “giudizi individuali” a mezzo dei quali la Commissione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale 2023-2025, nominata dal Ministero dell'Università e della Ricerca con Decreto Direttoriale n. 2227 del 19.12.2023, ha ritenuto la ricorrente non idonea al conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per le funzioni di Professore Universitario di I fascia per il settore concorsuale 12/A1, pubblicato in data 6.11.2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quello gravato, ancorché non conosciuto, ivi inclusi tutti i verbali, le valutazioni e/o gli altri atti riconducibili alla predetta Commissione, nei limiti dell'interesse della ricorrente e per la condanna del Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro;

Giustizia amministrativa202600157

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio collegiale e giudizi individuali di non idoneità al conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per professore universitario di prima fascia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il giudizio collegiale e i giudizi individuali con cui la Commissione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale 2023-2025 l'ha ritenuta non idonea per il settore concorsuale 12/A1, chiedendo anche la sospensione cautelare degli atti. A sostegno del periculum in mora ha dedotto la perdita dell'opportunità di partecipare tempestivamente alle procedure di chiamata in ruolo per professore universitario di prima fascia, nonché un danno all'immagine e alla carriera accademica derivante dall'esito negativo, in rapporto all'impegno scientifico e professionale profuso. Il Ministero si è costituito depositando la documentazione rilevante; si è costituita anche una controinteressata.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Ha ritenuto generiche e ipotetiche le allegazioni sul periculum in mora, poiché non riferite a procedure di chiamata in ruolo effettivamente bandite o di imminente avvio, rispetto alle quali la mancata abilitazione avrebbe determinato una preclusione concreta e attuale. La perdita di chance e la mancata valorizzazione del percorso accademico sono state considerate conseguenze ordinarie dell'esito negativo della procedura ASN, non sufficienti da sole a integrare il requisito cautelare. Anche il danno all'immagine e alla reputazione professionale è stato ritenuto privo di prova concreta e non idoneo, in assenza di circostanze specifiche, a configurare un pregiudizio grave, attuale e irreparabile. Il Collegio ha inoltre rilevato che l'eventuale accoglimento della sospensiva non avrebbe abilitato la ricorrente, ma avrebbe imposto soltanto una nuova valutazione da parte di una diversa commissione, il cui esito sarebbe rimasto affidato alla discrezionalità tecnica; pertanto la misura non avrebbe avuto efficacia satisfattiva immediata né concreta utilità anticipatoria. Le esigenze di urgenza erano inoltre comuni a una pluralità di ricorsi analoghi e non erano accompagnate da elementi eccezionali che giustificassero una trattazione anticipata. È stata indicata, per eventuali circostanze sopravvenute, la possibilità di presentare un'istanza di prelievo. Il rigetto è stato esteso anche alla prospettiva della definizione sollecita del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Il periculum in mora deve essere concreto, attuale e adeguatamente allegato e provato; non è integrato da prospettazioni generiche o ipotetiche.

  • art. 55 c.p.a.

    La definizione sollecita del giudizio di merito richiede comunque la sussistenza di una concreta esigenza cautelare; l'assenza di periculum impedisce l'accoglimento della domanda anche in tale prospettiva.

  • art. 71 c.p.a.

    In presenza di circostanze nuove, specifiche e idonee a giustificare l'anticipazione della trattazione, la parte può presentare un'istanza motivata di prelievo.

Massime di principio

  • Ai fini della tutela cautelare, la mera prospettazione della perdita di chance o della mancata valorizzazione del percorso professionale conseguente all'esito negativo di una procedura selettiva non dimostra, da sola, un periculum in mora concreto e attuale.
  • La perdita dell'opportunità di partecipare a future procedure di chiamata o selezione non integra un pregiudizio cautelare grave e irreparabile quando non siano indicate procedure effettivamente bandite o di imminente avvio rispetto alle quali l'atto impugnato determini una concreta preclusione.
  • Il danno all'immagine o alla reputazione professionale è rilevante ai fini cautelari soltanto se allegato e provato mediante circostanze specifiche, idonee a dimostrarne la gravità, attualità e irreversibilità; non è sufficiente una deduzione generica collegata all'esito negativo della procedura.
  • Quando l'eventuale annullamento cautelare di un giudizio negativo imporrebbe soltanto la rinnovazione della valutazione da parte di una diversa commissione, senza determinare l'immediata attribuzione del bene della vita e lasciando il nuovo esito alla discrezionalità tecnica, la misura può essere priva di concreta utilità anticipatoria.
  • Esigenze di urgenza comuni a una pluralità di ricorsi analoghi, non accompagnate da elementi soggettivi eccezionali o differenziali, non giustificano la trattazione cautelare anticipata di una singola controversia.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e abilitazione universitariaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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