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Sentenza

Sentenza n. 12263/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno prot. n. -OMISSIS- emanato in data 8 agosto 2024 e pubblicato il 29 agosto 2024, con cui è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 9 maggio 2022, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della legge n. 91/1992;

Giustizia amministrativa202411051

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, fondato su una notizia di reato per truffa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che ha respinto la domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il diniego traeva origine da una notizia di reato del 2 giugno 2015 relativa alla violazione dell’art. 640 c.p. Il ricorrente ha dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza e inadeguatezza della motivazione, sostenendo che una notizia di reato risalente, non sfociata in un procedimento penale e non definita da condanna, non potesse giustificare il diniego. L’Amministrazione aveva previamente comunicato i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, senza ricevere osservazioni.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo il diniego, poiché la notizia di reato per truffa, pur non essendo seguita da una condanna penale, costituisce un fatto storico valutabile autonomamente dall’Amministrazione nell’ambito del giudizio amministrativo sull’affidabilità, sull’inserimento sociale e sull’irreprensibilità del richiedente. La condotta, considerata espressiva di particolare disvalore perché lesiva della buona fede contrattuale e del patrimonio altrui, ricadeva nel decennio anteriore alla domanda, individuato come periodo di osservazione per verificare il comportamento del richiedente. Il giudice ha inoltre richiamato la discrezionalità amministrativa nella concessione della cittadinanza per naturalizzazione e la possibilità di valutare fatti penalmente rilevanti su un piano autonomo rispetto all’accertamento della responsabilità penale. La pena edittale prevista per la truffa è stata ritenuta indicativa della gravità della condotta, anche in ragione dell’applicazione analogica a fortiori delle ipotesi preclusive previste dall’art. 6 della legge n. 91/1992. La stabile occupazione, l’assenza di pericolosità sociale e l’integrazione nel Paese sono state considerate condizioni ordinarie e prerequisiti, non sufficienti a dimostrare il grado di assimilazione dei valori della comunità nazionale richiesto per la naturalizzazione. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in € 1.500,00, oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    La concessione della cittadinanza per naturalizzazione richiede, oltre alla residenza legale decennale, una valutazione qualitativa del periodo di osservazione e dell’irreprensibilità della condotta, nell’ambito di un giudizio discrezionale sull’interesse pubblico e sull’integrazione del richiedente.

  • art. 6 l. 91/1992

    Le ipotesi preclusive previste per l’acquisto della cittadinanza per matrimonio sono state ritenute applicabili a fortiori alla cittadinanza richiesta per naturalizzazione, in ragione della gravità della pena edittale prevista per il reato di truffa.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi consente all’interessato di presentare osservazioni prima dell’adozione del diniego; nel caso concreto il ricorrente non ha presentato osservazioni.

  • art. 640 c.p.

    La truffa è stata considerata condotta di particolare disvalore, lesiva della buona fede contrattuale e del patrimonio altrui, idonea a incidere negativamente sul giudizio di affidabilità del richiedente.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    La stabilità lavorativa e l’inserimento richiesti per il soggiorno legale sono stati qualificati come condizioni ordinarie per l’ingresso e la permanenza, non sufficienti da sole per ottenere la cittadinanza.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    L’integrazione e l’assenza di pericolosità rilevanti ai fini del permesso di soggiorno costituiscono condizioni minime e necessarie, ma non sufficienti, per la concessione della cittadinanza per naturalizzazione.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità del richiedente, la sua integrazione e la conformità della condotta ai valori fondamentali della comunità nazionale, avuto riguardo all’interesse pubblico connesso all’ampliamento della collettività statale.
  • La residenza legale decennale prevista per la naturalizzazione ha una dimensione non soltanto quantitativa, ma anche qualitativa: nel relativo periodo di osservazione il richiedente deve dimostrare una condotta priva di mende e un adeguato grado di assimilazione dei valori fondanti della comunità nazionale.
  • Un fatto penalmente rilevante può essere valutato negativamente dall’Amministrazione ai fini della cittadinanza anche in assenza di condanna penale o di definizione del procedimento penale, poiché la valutazione amministrativa della condotta è autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale e considera il fatto quale elemento storico e prognostico sull’affidabilità dell’interessato.
  • La stabile occupazione, l’integrazione sociale, l’assenza di pericolosità e la regolarità del soggiorno costituiscono condizioni ordinarie o prerequisiti per la naturalizzazione, ma non sono sufficienti a superare elementi negativi relativi alla condotta del richiedente.
  • La reiterabilità della domanda di cittadinanza consente al richiedente di presentare una nuova istanza dopo il diniego, una volta mutate le condizioni oggettive che avevano determinato la valutazione negativa.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

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