Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5145/2026 - Napoli, Sezione 1

per la condanna - della Regione Campania, al pagamento in favore della -OMISSIS- - a titolo di danno connesso alla rescissione del rapporto prima della scadenza del contratto - della somma €-OMISSIS-, oltre che delle maggiorazioni di legge, o della minore o maggior somma che risulterà da relazione di ctu, la cui nomina espressamente si chiede.

Giustizia amministrativa202302387

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: cessazione anticipata dell'incarico di Direttore Generale conseguente alla costituzione di una nuova azienda ospedaliero-universitaria e alla nomina di un nuovo Direttore Generale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto la condanna della Regione Campania al risarcimento del danno derivante dalla cessazione anticipata del contratto di conferimento dell'incarico di Direttore Generale, assumendo che la risoluzione non fosse giustificata da giusta causa ma da una scelta autonoma dell'amministrazione. Il danno è stato richiesto in misura commisurata al trattamento economico annuo previsto dal contratto e riferita al periodo residuo fino alla scadenza naturale, ai sensi degli artt. 1218 e 1223 c.c., con richiesta di eventuale quantificazione mediante CTU. La domanda risarcitoria presupponeva l'illegittimità del decreto regionale che aveva determinato la cessazione dell'incarico. La Regione ha sostenuto che l'interruzione fosse conseguenza della cessazione dell'ente datore di lavoro e della ristrutturazione dell'apparato sanitario regionale. L'Azienda ospedaliera si è costituita eccependo la propria carenza di legittimazione passiva. È stata inoltre dichiarata fondata l'eccezione relativa alla tardività del deposito della nota difensiva della resistente, della quale il Collegio non ha tenuto conto.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha ritenuto che la costituzione dell'azienda ospedaliero-universitaria abbia determinato la nascita di un nuovo soggetto giuridico, dotato di autonoma personalità e di competenze peculiari, distinto dalla preesistente azienda ospedaliera. Ne consegue che non era configurabile la permanenza automatica del precedente Direttore Generale fino alla scadenza originaria dell'incarico. La nomina del Direttore Generale della nuova azienda doveva seguire il procedimento previsto dagli artt. 4 d.lgs. 517/1999, 3-bis d.lgs. 502/1992 e dalla normativa regionale, comprendente la selezione degli idonei e la successiva intesa tra Regione e Rettore dell'Università. L'incarico della ricorrente era stato conferito prima della costituzione del nuovo soggetto e all'esito di un'attività non procedimentalizzata secondo il nuovo quadro normativo. La cessazione dell'incarico è stata quindi ritenuta conseguenza necessitata delle sopravvenienze istituzionali e normative, non espressione di un'attività amministrativa illegittima. Mancando l'illegittimità dell'atto presupposto, non occorreva esaminare gli ulteriori elementi della responsabilità risarcitoria. Le spese sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    La responsabilità contrattuale invocata dalla ricorrente presupponeva un inadempimento imputabile alla Regione; tale presupposto non è stato ravvisato perché la cessazione dell'incarico è stata ritenuta conseguenza necessitata della trasformazione dell'ente datore di lavoro.

  • art. 1223 c.c.

    La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente quale base per la commisurazione del danno al trattamento economico relativo al periodo residuo dell'incarico, ma la domanda è stata respinta per l'assenza di un illecito presupposto.

  • art. 2 d.lgs. 517/1999

    La nuova azienda ospedaliero-universitaria è un soggetto dotato di autonoma personalità giuridica e di competenze proprie, distinto dalla preesistente azienda ospedaliera.

  • art. 4 d.lgs. 517/1999

    La nomina del Direttore Generale dell'azienda ospedaliero-universitaria spetta alla Regione previa intesa con il Rettore dell'Università; l'intesa costituisce una fase necessaria della decisione pluristrutturata.

  • art. 3-bis d.lgs. 502/1992

    La nomina dei direttori generali deve essere preceduta dalla selezione degli idonei secondo la procedura prevista dalla legge, ferma, per le aziende ospedaliero-universitarie, la necessità dell'intesa con il Rettore.

  • art. 18-bis l. reg. Campania n. 32/1994

    La disciplina regionale richiede l'avviso pubblico, la selezione degli idonei e la formazione della rosa dei candidati, nel rispetto della disciplina speciale applicabile alle aziende ospedaliero-universitarie.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento, richiamato nel quadro normativo esaminato, giustifica la continuità temporanea delle funzioni amministrative in situazioni straordinarie, senza però imporre la permanenza automatica del precedente titolare oltre i limiti necessari.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La controversia è stata trattata nell'ambito dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • La costituzione di un nuovo soggetto giuridico sanitario, dotato di autonoma personalità e di competenze diverse rispetto all'ente preesistente, esclude la permanenza automatica del Direttore Generale precedentemente nominato fino alla scadenza originaria dell'incarico.
  • La nomina del Direttore Generale di un'azienda ospedaliero-universitaria richiede sia la previa selezione degli idonei secondo la disciplina generale delle aziende sanitarie sia l'intesa tra Regione e Rettore, quale fase di codecisione necessaria del procedimento.
  • La cessazione anticipata dell'incarico conseguente alla soppressione o trasformazione dell'ente datore di lavoro non integra, di per sé, un'attività amministrativa illegittima quando la prosecuzione dell'incarico sia incompatibile con la nascita del nuovo soggetto e con il diverso procedimento di nomina previsto dalla legge.
  • La domanda risarcitoria per la cessazione anticipata di un incarico pubblico presuppone l'illegittimità dell'attività amministrativa causativa del pregiudizio; esclusa tale illegittimità, non è necessario procedere all'accertamento degli ulteriori elementi della responsabilità e della quantificazione del danno.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioResponsabile del procedimento e competenzaDanno da provvedimento illegittimo
RamiSanitàProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEfficacia ed esecutorietàRisarcimento del danno da attività amministrativaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.