Cassazione Penale, Sentenza n. 15453/2024 del 15/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva rigettato l'istanza di riesame proposta per ottenere la revoca o l'attenuazione della misura della custodia in carcere disposta dal GIP il 23/11/2023. Il ricorrente era indagato per ricettazione, favoreggiamento personale, illecita detenzione di armi, aggravati ai sensi dell'art. 416bis.1 cod.pen. Il difensore ha censurato: (i) violazione dell'art. 275, comma 3, cod.proc.pen. per omessa considerazione della memoria difensiva; (ii) carenze della motivazione del Tribunale, sostenendo che quest'ultimo si era limitato a riprodurre l'ordinanza di primo grado e aveva commesso errori materiali (confusione dei nomi dei soggetti) e travisamento probatorio in relazione alle minacce ascritte al ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e aspecificità delle censure, ritenendo che il difensore non abbia confutato dialetticamente l'ampia e coerente motivazione resa dal Tribunale del riesame. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la persistenza delle esigenze cautelari richiamando precedenti e pendenze, la gravità dei fatti, le dichiarazioni dei collaboratori (che indicavano la vicinanza del ricorrente al capo-locale Palermiti) e gli elementi che dimostravano la scarsa efficacia di misure meno afflittive. La Cassazione ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Riferimento alla modalità di trattazione con contraddittorio cartolare; usata per descrivere la procedura seguita in sede di trattazione del ricorso
art. 275, comma 3, cod.proc.pen.
La norma instaura una doppia presunzione rispetto alla presenza di esigenze cautelari; la Corte rileva che, in presenza di tale presunzione, spetta al difensore dimostrare elementi che, in modo specifico e puntuale, escludano le esigenze cautelari o giustifichino misure meno afflittive. La mancata confutazione dialettica della motivazione del riesame giustifica l'inammissibilità del ricorso.
art. 416bis cod.pen. (riferimento all'aggravante associativa)
Richiamata in relazione all'aggravazione dei reati contestati per il carattere associativo; la presenza dell'aggravante ha inciso sulla valutazione della gravità e della pericolosità dell'indagato
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen.
Norma richiamata per gli adempimenti della cancelleria successivi alla pronuncia; menzionata nel dispositivo della sentenza
Massime di principio
- Un ricorso contro un provvedimento cautelare deve censurare in modo specifico e motivato i punti della decisione impugnata: censure generiche o aspecifiche sono dichiarate inammissibili.
- In presenza della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3), l'onere difensivo è di fornire elementi concreti che dimostrino l'insussistenza di tali esigenze o l'idoneità di misure meno afflittive; il semplice richiamo a errori materiali non è sufficiente se non mostrato che tali errori incidono sulla tenuta argomentativa.
- Le valutazioni del giudice del riesame relative alla gravità del fatto, alla personalità dell'indagato, ai precedenti e alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia hanno rilievo centrale e, se adeguatamente motivate, sono difficilmente riformabili in sede di legittimità quando il ricorso non affronti puntualmente quella motivazione.
- Errori di trascrizione o confusione di nomi devono essere contestati dimostrando l'effetto concreto sull'esito decisorio; altrimenti la Corte tende a ritenere la motivazione complessiva coerente e sufficiente.
- La proposizione di ricorsi infondati o manifestamente generici può comportare la condanna alle spese e l'applicazione di sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.
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